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    MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 31 maggio 2006
    Sommario: Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
    gazzetta: GU n. 129 del 6-6-2006
    Testo: Testo
    IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
    Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
    codice delle assicurazioni private;
    Visto in particolare l'art. 139, comma 5, del predetto decreto
    legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale prevede che gli
    importi indicati nel comma 1 del medesimo decreto legislativo siano
    aggiornatiannualmente con decreto del Ministro delle attivita'
    produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice
    nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati
    accertata dall'ISTAT;
    Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
    urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
    del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
    Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai
    ed impiegati, relativo al mese di aprile 2006, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio
    2006;
    Visto il proprio decreto 10 giugno 2005, con il quale i predetti
    importi sono stati da ultimo determinati a decorrere dal mese di
    aprile 2005;
    Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto
    ministeriale 10 giugno 2005, applicando la maggiorazione del 2,0%,
    pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal
    mese di aprile 2006;
    Decreta:
    Art.1.
    A decorrere dal mese di aprile 2006, gli importi indicati nel
    comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e
    determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 10 giugno 2005,
    sono aggiornati nelle misure seguenti:
    seicentottantotto euro e ventotto centesimi per quanto riguarda
    l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui
    alla lettera a);
    quaranta euro e sedici centesimi per quanto riguarda l'importo
    relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
    lettera b).
    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2006
    Il Ministro: Bersani













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