D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 13
ottobre 1965, n. 257.
TITOLO I
L'assicurazione infortuni e malattie professionali
nell'industria
Capo I - Attività protette
1. È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro delle persone le quali, nelle condizioni
previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse
non direttamente dalla persona che ne
usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti
elettrici o termici, nonché delle persone
comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti
organizzati per lavori, opere o servizi, i quali
comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o
impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le
macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al
precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o
non servano direttamente ad operazioni
attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di
detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati
dal personale comunque addetto alla vendita, per prova,
presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non
ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti
per le persone che, nelle condizioni previste dal presente
titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di
opere edili, comprese le stradali, le
idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse,
di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione
di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade,
di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi
e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione,
modificazione, rimozione degli impianti all'interno o
all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio,
manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine,
degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o
impianti per la bonifica o il miglioramento
fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini
montani, per la regolazione o la derivazione di
sorgenti, corsi o deflussi di acqua, compresi, nei lavori di
manutenzione, il diserbo dei canali e il
drenaggio in galleria;
4) di scavo a ciclo aperto o in sotterraneo; a lavori di
qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie,
tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro
esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di
approvvigionamento, di distribuzione del gas,
dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli relativi
alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche,
telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di
costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di
linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione
di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di
mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o
materiali;
9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli
terrestri, nautici o aerei, nonché di posteggio
anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o scarico;
11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale
ed aerea, eccettuato il personale di cui
all'art. 34 del R.D.L. 20 agosto 1923, n. 2207, concernente
norme per la navigazione aerea, convertito
nella L. 31 gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca esercitata con navi o con galleggianti,
compresa la pesca comunque esercitata delle
spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della
vallicoltura, della miticoltura, della ostricoltura;
13) di produzione, trattamento, impiego o trasporto di
sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti,
infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi,
nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende
destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti;
sono considerate materie infiammabili quelle
sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a
125 °C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii
minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di
esse;
15) degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le
fonderie;
16) delle concerie;
17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle miniere cave e torbiere e saline, compresi il
trattamento e la lavorazione delle materie
estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei
laterizi;
20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o
natanti, nonché ad operazioni di recupero di essi
o del loro carico;
21) dei pubblici macelli o delle macellerie;
22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
23) per il servizio di salvataggio;
24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le
guardie giurate addette alla sorveglianza delle
riserve di caccia e pesca;
25) per il servizio di nettezza urbana;
26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli
animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e
negli acquari;
27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici
spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei
parchi di divertimento, escluse le persone addette ai
servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali
;
28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni
pratiche nei casi in cui al n. 5) dell'articolo 4
.
Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o
impianti tutti coloro che compiono funzioni in
dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al
pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle
macchine, apparecchi o impianti suddetti.
Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo
comma del presente articolo le persone le quali,
nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque
occupate dal datore di lavoro in lavori
complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali
diversi e separati da quelli in cui si svolge la
lavorazione principale.
Sono altresì considerate addette ai lavori di cui ai numeri
da 1) a 28) del presente articolo le persone le
quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque
occupate dal datore di lavoro anche in lavori
complementari o sussidiari.
L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non
sussiste soltanto nel caso di attività
lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i
lavoratori appositamente assunti per la
conduzione di automezzi ad uso familiare o privato.
Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le
attività di cui al presente articolo quando siano
svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse
di aziende agricole o forestali, anche se i
lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da
agente inanimato, ovvero non direttamente
dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle
tutelate dal titolo secondo del presente decreto
.
Capo II - Oggetto dell'assicurazione
2. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio
avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità
permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione
dal lavoro per più di tre giorni.
Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio
sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è
invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento
dannoso derivante da infezione malarica, il
quale è regolato da disposizioni speciali .
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone
assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
e, qualora non sia presente un servizio di
mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono
dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi
penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso
di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli
infortuni direttamente cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione,
inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto
della prescritta abilitazione di guida .
3. L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie
professionali indicate nella tabella allegato n. 4,
le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle
lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in
quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste
nell'art. 1. La tabella predetta può essere modificata
o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative .
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo
non siano stabilite disposizioni speciali, si
applicano quelle concernenti gli infortuni.
Capo III - Persone assicurate
4. Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle
dipendenze e sotto la direzione altrui
opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di
retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al
precedente n. 1), anche senza partecipare
materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale
nelle rispettive imprese ;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di
istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche
privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od
esercitazioni pratiche, o che svolgano
esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei
corsi di qualificazione o riqualificazione professionale
o di addestramento professionale anche aziendali, o dei
cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti,
nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle
esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di
lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri
parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del
datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle
di lui dipendenze opera manuale, ed anche
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2) ;
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società,
anche di fatto, comunque denominata,
costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale,
oppure non manuale alle condizioni di cui al
precedente n. 2);
8) i ricoverati in case di cura, in ospizi, in ospedali, in
istituti di assistenza e beneficenza quando, per
il servizio interno degli istituti o per attività
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati
nell'art. 1, nonché i loro istruttori o sovraintendenti
nelle attività stesse;
9) i detenuti in istituti o in stabilimenti di prevenzione o
di pena, quando, per il servizio interno degli
istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale, siano
addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1,
nonché i loro istruttori o sovraintendenti nelle attività
stesse.
Per i lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni
della L. 13 marzo 1958, n. 264, e del
regolamento approvato con D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289 .
Tra le persone assicurate sono compresi i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di
consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per
l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano
non in via occasionale di veicoli a motore da essi
personalmente condotti .
Sono anche compresi i sacerdoti, i religiosi e le religiose
che prestino opera retribuita manuale, o anche
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2), alle
dipendenze di terzi diversi dagli enti
ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui
all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la
Santa Sede e l'Italia, anche se le modalità delle
prestazioni di lavoro siano pattuite direttamente tra il
datore di lavoro e l'ente cui appartengono le religiose o i
religiosi o i sacerdoti occupati e se la
remunerazione delle prestazioni stesse sia versata dal
datore di lavoro all'ente predetto.
Per quanto riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi
nell'assicurazione i componenti
dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o
galleggianti anche se eserciti a scopo di diporto
.
5. Si considerano compresi nell'assicurazione agli effetti
del n. 1) dell'art. 4, coloro che, prestando la
loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
abbiano, per esigenze lavorative o per rapporti di
parentela, abitazione nei locali in cui si svolge il lavoro.
6. Le persone indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno
diritto alle prestazioni stabilite nell'art. 66
anche se l'infortunio avviene durante il viaggio compiuto
per andare a prendere imbarco sulle navi al
servizio delle quali sono arruolate o per essere rimpatriate
nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia
avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da
quella di arruolamento o da quella in cui esse
trovavansi al momento della chiamata per l'imbarco,
sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse
non mutino senza ragione l'itinerario prestabilito.
7. Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano
come persone componenti l'equipaggio della
nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di
equipaggio o comunque imbarcate per servizio della
nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo
tengono luogo dei libri di matricola e di paga.
Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si
considerano componenti l'equipaggio le persone
iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate
nei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 20
e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale
disposizione deve osservarsi anche per le
navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle
persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle
adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette
persone sono comprese fra quelle assicurate
presso le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 del presente
decreto.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la marina mercantile,
sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle
disposizioni degli articoli da 20 a 26 circa la
formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di
matricola e di paga.
8. Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per
qualsiasi ragione in località diversa da quella
dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti
dell'art. 6, apposta sul ruolo di equipaggio speciale
menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di
essa.
Capo IV - Datori di lavoro
9. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del
presente titolo sono le persone e gli enti privati o
pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che
nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano
persone tra quelle indicate nell'art. 4 .
Agli effetti del presente titolo, sono inoltre considerati
datori di lavoro:
le società cooperative e ogni altro tipo di società, anche
di fatto, comunque denominata, costituite
totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti
dei propri soci addetti ai lavori nei modi
previsti nel n. 7) dell'art. 4;
le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti,
adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco,
trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di
materiali; le carovane di facchini e altri simili
aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri
componenti;
gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali
dalla legge, nei confronti degli addetti alla
navigazione e alla pesca marittima;
le società concessionarie dei servizi radiotelegrafici di
bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di
bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e
grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali o di
cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di
cui all'art. 4 n. 5);
le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di
assistenza e beneficenza, nei confronti delle
persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);
gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena,
nei confronti delle persone e nei limiti di cui
all'art. 4, n. 9);
gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e
servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di
Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle
persone addette all'impiego delle macchine,
apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine,
gli apparecchi o gli impianti o che li
facciano esercire da loro incaricati.
I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti
posti dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di
lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a tutti
gli effetti del presente decreto alle dipendenze
del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le
loro prestazioni.
L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali
direttamente e per proprio conto adibiscano
complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di
tre persone nei lavori previsti dall'art. 1
del presente decreto . Si prescinde da tale limite soltanto
se si tratti di lavori previsti dal primo e
secondo comma dell'art. 1; di lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione di opere
edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere
stesse, eseguiti con uso di impalcature o di
ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o
in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere
eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata;
di allevamento, riproduzione e custodia di
animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici
spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di
divertimento.
10. L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il
datore di lavoro dalla responsabilità civile
per gli infortuni sul lavoro.
Nonostante l'assicurazione predetta permane la
responsabilità civile a carico di coloro che abbiano
riportato condanna penale per il fatto dal quale
l'infortunio è derivato.
Permane, altresí, la responsabilità civile del datore di
lavoro quando la sentenza penale stabilisca che
l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che
egli ha incaricato della direzione o
sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba
rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano
quando per la punibilità del fatto dal quale
l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della
persona offesa.
Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere
per morte dell'imputato o per amnistia, il
giudice civile, in seguito a domanda degli interessati,
proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se
per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità
civile a norma dei commi secondo,
terzo e quarto del presente articolo .
Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca
che questo non ascende a somma maggiore
dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è
liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto
.
Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo
per la parte che eccede le indennità
liquidate a norma degli artt. 66 e seguenti .
Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo
l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore
capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle
tabelle di cui all'art. 39 .
11. L'istituto assicuratore deve pagare le indennità anche
nei casi previsti dal precedente articolo,
salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo
d'indennità e per le spese accessorie contro le
persone civilmente responsabili. La persona civilmente
responsabile deve, altresì, versare all'Istituto
assicuratore una somma corrispondente al valore capitale
dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in
base alle tabelle di cui all'art. 39 .
La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma
del precedente articolo, è sufficiente a
costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la
persona civilmente responsabile per le somme
indicate nel comma precedente .
L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di
regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia
avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza
penale. Quando sia pronunciata la sentenza di
non doversi procedere per morte dell'imputato o per
amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme
stabilite dal Codice di procedura civile .
12. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del
presente titolo debbono denunciare all'Istituto
assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei
lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare
le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al
presente decreto per l'assicurazione contro le
malattie professionali, e debbono fornire all'Istituto
medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che
siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la
determinazione del premio di assicurazione
.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro
inizio non fosse possibile fare detta denuncia
preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro
entro i cinque giorni successivi all'inizio dei
lavori.
I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto
assicuratore le successive modificazioni di
estensione e di natura del rischio già coperto
dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non
oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o
variazioni suddette si sono verificate. Per le
imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la
modificazione del rischio si verifica durante
il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di
lavoro.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle
variazioni riguardanti l'individuazione del
titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso,
nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da
quello nel quale le variazioni si sono verificate.
In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro
l'obbligo del pagamento del premio di
assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende
fino al decimo giorno successivo a quello
della cessazione .
13. La denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi, la
denuncia degli infortuni e tutte le
comunicazioni all'Istituto assicuratore debbono essere fatte
nella sede della circoscrizione dell'Istituto
assicuratore nella quale si svolgono i lavori, salvo una
diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui
moduli dallo stesso predisposti .
.
.
14. Il datore di lavoro, quando non sovraintende
personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare
all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo
rappresenta a tutti gli effetti del presente
titolo e le eventuali variazioni della persona stessa.
15. Nel caso di trasferimento di una azienda da un datore di
lavoro ad un altro, quest'ultimo,
nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è
solidalmente obbligato con il primo, salvo
l'eventuale diritto di regresso del nuovo datore di lavoro
verso il precedente, per tutto quanto risulta
dovuto all'Istituto assicuratore per premi o contributi di
assicurazione e relativi interessi e per somme
supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno in
corso e ai due antecedenti.
Per le imprese che esercitano la navigazione o la pesca
l'obbligo solidale di cui al precedente comma
sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà
della nave, tranne che il passaggio sia
avvenuto a seguito di procedimento per esecuzione forzata.
16. L'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non
si sia provveduto secondo le
disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste,
diffida il datore di lavoro mediante cartolina
raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per
l'adempimento.
Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato
ricorso ai sensi delle disposizioni del presente
articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio
risultante dagli accertamenti compiuti
dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei
lavori.
Contro la diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro
facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro
lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato del
lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.
Contro le decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto
assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà
di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale; il ricorso non ha
effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di
disporre preliminarmente la sospensione degli
effetti della decisione di primo grado.
All'Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta
l'azione avanti l'autorità giudiziaria, da proporsi
entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione
del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Per il procedimento avanti l'autorità giudiziaria si
osservano, anche per la competenza, le norme di cui
agli artt. 459-466 del Codice di procedura civile.
Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui
ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del
presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente
l'autorità marittima del porto di iscrizione
della nave o del galleggiante e il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, salva sempre l'azione
avanti l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi
precedenti.
17. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12, i datori di
lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o
all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente
immatricolate o che si trovavano in disarmo al
principio dell'anno, comunicare all'Istituto assicuratore il
numero delle persone normalmente occupate
a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione,
calcolata secondo le norme degli artt. 31 e 32, che
essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio,
e la navigazione o zona di
pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi
debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che
sia richiesta per mettere in grado l'Istituto assicuratore
di valutare il rischio. L'Istituto assicuratore
deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare del
contributo e le modalità del pagamento.
Ogni variazione che possa, durante l'anno modificare
sostanzialmente il rischio e le retribuzioni, deve
essere subito notificata all'Istituto assicuratore. Gli
statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le
modalità per le denunce degli Istituti medesimi delle
retribuzioni pagate.
18. Ai fini dell'applicazione del presente titolo i Comuni
debbono trasmettere mensilmente all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni
rilasciate. Analoga comunicazione debbono fare all'Istituto
predetto le Camere di commercio, industria
e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e
artigiane ed in genere per le aziende che iniziano la
loro attività nella rispettiva circoscrizione.
19. Agli effetti della determinazione dei premi dovuti dai
datori di lavoro e degli obblighi derivanti
all'Istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di
lavoro è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per
esso, ai suoi dipendenti all'uopo incaricati, le notizie
documentate relative alle retribuzioni che debbono
servire di base per la liquidazione dei premi di
assicurazione, ed a consentire agli incaricati suddetti
l'accertamento nella propria azienda, anche nelle ore di
lavoro, oltre che delle notizie predette, delle
circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle
altre occorrenti per la valutazione del rischio.
I datori di lavoro o i loro rappresentanti che non
forniscano le notizie richieste o le diano scientemente
errate od incomplete, sono puniti con la sanzione
amministrativa fino a lire 360.000, salvo che il fatto
non costituisca reato più grave .
Gli incaricati dell'Istituto sono tenuti ad osservare il
segreto sui processi e sopra ogni altro particolare
di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni
d'ufficio. In caso di violazione del segreto
sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire
quarantamila salvo che non si tratti di reato più grave.
20. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del
presente titolo debbono tenere:
1) un libro di matricola nel quale siano iscritti,
nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio
e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori
d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve
indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine
di iscrizione, il cognome e il nome, la data e
il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e
quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la
categoria professionale e la misura della retribuzione;
2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve
indicare il cognome, il nome e il numero di
matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun
giorno, con indicazione distinta delle ore di
lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente
corrispostagli in danaro e la retribuzione
corrispostagli sotto altra forma.
Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una
retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al
lavoro.
Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni
diciotto, oltre la retribuzione effettiva
ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la
retribuzione della qualifica iniziale prevista per le
persone assicurate di età superiore agli anni diciotto non
apprendisti occupate nella medesima
lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e
comunque una retribuzione non inferiore a
quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di
lavoro per prestatori d'opera di età superiore ai
diciotto anni della stessa categoria e lavorazione.
21. Il libro di paga e quello di matricola debbono essere
presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro,
ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto
assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi,
neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro.
Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche
i libri contabili ed altri documenti, e fornire
ogni altra notizia complementare nonché i chiarimenti
necessari per dimostrare l'esattezza delle
registrazioni.
Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a
richiesta, presentare un documento di riconoscimento
rilasciato dall'Istituto; essi debbono mettere la data e la
firma sotto l'ultima scritturazione del libro di
paga.
L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti,
ha diritto di trarre copia conforme del libro di
paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di
lavoro.
Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti
accertamenti mediante relazione che deve essere
controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di
fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede
opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare,
l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del
rifiuto.
22. [L'Ispettorato del lavoro, quando vi sia il parere
favorevole dell'Istituto assicuratore, ha facoltà di
dispensare dalla tenuta:
a) del libro di matricola e del libro di paga le pubbliche
Amministrazioni e le aziende sottoposte a
controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle
stesse sia provveduto efficacemente, alle
prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;
b) del libro di paga i datori di lavoro che provvedano con
altri sistemi idonei alle registrazioni
prescritte;
c) del libro di matricola per i lavori a carattere
transitorio e di breve durata; ed anche del libro di
paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di
retribuzioni medie. In questi ultimi casi il datore
di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al momento della
successiva assunzione, deve denunciare
all'Istituto assicuratore le generalità del personale
tecnico addettovi] .
23. Se ai lavori siano addette le persone indicate dall'art.
4, numeri 6) e 7) il datore di lavoro, oltre ad
iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga,
deve denunciarle all'Istituto assicuratore
nominativamente e con le rispettive retribuzioni. Se non sia
corrisposta retribuzione e non sia
concordata una retribuzione convenzionale, si procede a
norma dell'ultimo comma dell'art. 30.
24. Il datore di lavoro deve dare all'Istituto assicuratore
tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo
di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese
nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e
le ore di lavoro da esse eseguite.
25. Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni
giorno debbono effettuarsi le scritturazioni
relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore
d'opera nel giorno precedente e, nel caso
previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle
relative alle giornate di presenza al lavoro; le
retribuzioni debbono essere registrate nel libro di paga
entro tre giorni dalla scadenza del termine di
ricorrenza del pagamento di esse.
Nel caso in cui per la modalità con le quali si svolge il
lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con
spostamenti successivi in diverse località, il datore di
lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei
termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di
lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno
dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette
possono essere segnate nel libro di paga nello
stesso termine nel quale sono registrate, a norma del comma
precedente, le retribuzioni.
Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate
nel libro di paga le somme liquidate al
lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.
26. Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere
legati e numerati in ogni pagina e, prima di
essere messi in uso, debbono essere presentati all'Istituto
assicuratore, il quale li fa contrassegnare in
ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando
nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono
il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la
firma dello stesso incaricato. I due libri
anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in
bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o
con altra materia indelebile. Non vi si possono fare
abrasioni; ed ove sia necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole
cancellate siano tuttavia leggibili.
In casi speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per
iscritto il datore di lavoro a tenere più libri e
fogli di paga e più libri di matricola, con l'obbligo di
riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le
modalità da esso stabilite.
I libri o fogli di paga e i libri di matricola debbono
essere contrassegnati a cura dell'Istituto assicuratore
da un numero d'ordine progressivo.
Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga e i
libri di matricola per cinque anni almeno dall'ultima
registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono
vidimati ai sensi del primo comma .
27. La spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del
datore di lavoro.
Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sulle
retribuzioni, sia in denaro, sia in natura, fa
concorrere i prestatori d'opera alla spesa
dell'assicurazione a cui è obbligato ai termini del presente
titolo, è punito con la sanzione amministrativa sino a lire
1.200.000 .
Le compagnie portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto
di rivalsa nei confronti delle persone o degli
enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte
sono compiute.
28. I premi o contributi di assicurazione debbono essere
versati dai datori di lavoro all'Istituto
assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini
di cui agli articoli 44 - così come modificato
dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un
anno solare o per la minor durata dei lavori,
sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume
saranno corrisposte dal datore di lavoro
durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si
riferiscono i premi o contributi medesimi.
La determinazione del premio anticipato è effettuata come
segue:
a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo
assicurativo decorrente dall'inizio
dell'attività al 31 dicembre e per il pagamento del premio
del primo anno solare successivo, in base alle
retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia d'esercizio;
b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari
successivi al primo anno solare intero, in
base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno
precedente, che si considerano come
presunte.
Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle
rate di premio anticipato relative agli anni
solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31
dicembre l'istituto assicuratore comunica al
datore di lavoro gli altri elementi necessari per il
calcolo.
Il datore di lavoro deve comunicare all'istituto
assicuratore nel termine di trenta giorni successivi alla
scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle
retribuzioni effettivamente pagate durante detto
periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre
.
La regolazione del premio alla scadenza del periodo
assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in
base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante
l'anno e versata con le modalità e nei termini
di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo
punto 2).
Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di
tempo per il quale deve essere anticipato il
premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente
corrisposte nell'anno precedente, può calcolare la
rata premio sul minore importo presunto e deve darne
comunicazione motivata entro il 20 febbraio
all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli .
Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato
il premio o contributo l'istituto assicuratore
accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte
supera quello delle retribuzioni presunte in base
al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto
assicuratore medesimo può richiedere il
versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.
In caso di mancato invio della dichiarazione delle
retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'istituto
assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento
delle retribuzioni, addebitando al datore di
lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o
effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia
per la regolazione, sia per la rata anticipata, in base al
doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo
periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti
dell'istituto assicuratore sia per il premio sia per le
sanzioni civili, anche nel caso che da successivi
accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a
quello già richiesto o riscosso .
29. Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini
contributivi.
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini
contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza
sociale si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto
specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48
del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo
di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di
cui al comma 2, lettera h), dello stesso
articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine
rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro al fine di incentivare
l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae
origine dalla predetta cessazione, fatta salva
l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e
previdenziali obbligatorie per legge; le somme e
le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al
successivo punto f) e quelle erogate dalle
Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da
polizze assicurative; i compensi erogati per conto
di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, le erogazioni previste dai contratti
collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali
sono incerti la corresponsione o l'ammontare e
la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo
medesimo alla misurazione di incrementi di
produttività, qualità ed altri elementi di competitività
assunti come indicatori dell'andamento economico
dell'impresa e dei suoi risultati;
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro,
versate o accantonate, sotto qualsiasi forma,
a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a
casse, fondi, gestioni previste da contratti
collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine
di erogare prestazioni integrative previdenziali
o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel
corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I
contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di
accantonamento al TFR, sono assoggettati al
contributo di solidarietà del 10 per cento di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno
1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n.
124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a
carico del datore di lavoro e devoluto alle
gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i
lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a
contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di
appartenenza delle quote ed elementi retributivi a
carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme
pensionistiche complementari e alle casse,
fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il
contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella
misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre
1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera d), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base
imponibile è tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica
natalizia e riposi annui sono soggette a
contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero
ammontare. Le somme a carico del datore di
lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro
titolo sono soggette a contribuzione di
previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento
del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del
calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di
cooperative di lavoro si applicano le norme del presente
articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di
retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-
legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra
disposizione in materia di retribuzione minima
o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni
convenzionali previste per determinate categorie
di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili
non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di
retribuzione spettanti a seguito di norma di legge
o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di
produzione sono in ogni caso assoggettati a
contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il
calcolo delle prestazioni a carico delle
gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate .
30. Per le categorie per le quali siano stabiliti salari
medi o convenzionali, questi valgono per la
determinazione della retribuzione.
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o
alloggio o in altre prestazioni in natura, il valore
di essa è determinato in ragione dei prezzi locali, con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende
per retribuzione il guadagno di cottimo o
l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a
proprio carico dal lavoratore, anche se
determinate in misura forfettaria.
Nei casi in cui i prestatori d'opera non percepiscano
retribuzione fissa o comunque la remunerazione
non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite
tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la
retribuzione valida ai fini della determinazione del
minimale di legge per la liquidazione delle rendite di
cui all'articolo 116, comma 3 .
Per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado la
retribuzione annua da assumersi a base della
determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai
superstiti è fissata, avuto riguardo a classi di
età ed alla natura del corso degli studi seguiti dagli
alunni stessi, con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il
tesoro e per la pubblica istruzione. Per gli
alunni delle scuole private detta retribuzione vale anche ai
fini contributivi.
31. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima, il cui arruolamento non è
disciplinato dalle norme di cui al primo comma del
successivo art. 32, valgono, per la determinazione
della retribuzione, le stesse norme dell'art. 29.
Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la
stipulazione di una convenzione scritta di
arruolamento, la paga ed il vitto debbono essere indicati
nel libro di paga. Se la convenzione verbale è
fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul
libro di paga debbono essere annotate le
paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il
prestatore d'opera.
Nel caso di arruolamento a viaggio la retribuzione
giornaliera risulta dividendo la somma iscritta sul
ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del
viaggio, compreso il valore del vitto, per il
numero di giorni di durata normale media del viaggio.
Quando il contratto di arruolamento sia di durata non
inferiore ad un anno o quando il prestatore
d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore
ad un anno con lo stesso grado, la
retribuzione annua da assumere a base della determinazione
della rendita di inabilità o della rendita ai
superstiti è quella effettivamente corrisposta durante un
anno: negli altri casi è eguale a trecento volte
la retribuzione giornaliera.
32. Per gli equipaggi arruolati in forma di partecipazione
al nolo o agli altri proventi o prodotti del
viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente
rappresentative e l'autorità marittima, retribuzioni
convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e
dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per
inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione
delle rendite per inabilità permanente o ai superstiti.
Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali deve
tenersi conto sia della paga fissa, sia delle
percentuali di compartecipazione, sia del valore della
panatica tanto se somministrata in natura quanto
se corrisposta in denaro.
Il decreto di approvazione delle retribuzioni suddette è
emanato dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con quello per la marina
mercantile.
Le retribuzioni convenzionali hanno effetto dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma
precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute
normalmente ogni triennio.
33. I crediti dell'Istituto assicuratore verso i datori di
lavoro per premi o contributi di assicurazione e
relativi interessi o per somme supplementari a titolo di
penale, giusta gli artt. 50 e 51, riferentisi all'anno
in corso e ai due antecedenti, salva in ogni caso la
disposizione del comma secondo dell'art. 112, hanno
privilegio sulla generalità dei mobili del debitore a norma
degli artt. 2754 e 2778 del Codice civile.
I crediti di cui al comma precedente verso i datori di
lavoro iscritti alle Casse di cui al n. 1) dell'art.
127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri
proventi o prodotti del viaggio durante il quale è
sorto il credito privilegiato e sugli accessori della nave e
del nolo guadagnato dopo, l'inizio del viaggio,
al grado terzo stabilito dall'art. 552 del Codice della
navigazione.
Detti crediti seguono la nave presso qualunque possessore di
essa.
34. Le somme dovute per i crediti di cui all'articolo
precedente sono esigibili con le norme in vigore per
la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto è
stabilito con i successivi artt. 36, 37 e 38.
I ricorsi contro la formazione dei ruoli sono di competenza,
in prima istanza dell'Ispettorato del lavoro
della circoscrizione dove si svolge il lavoro e in seconda
istanza, del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
I ricorsi di prima istanza debbono essere prodotti entro
sessanta giorni da quello in cui il datore di
lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli
di seconda istanza entro sessanta giorni da
quello della notificazione al ricorrente della decisione
dell'Ispettorato del lavoro.
Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione del ruolo; tuttavia
l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale in sede di esame del
ricorso possono sospendere la esecuzione, ogni
qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia
fondato a loro insindacabile giudizio.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non può proporsi se
non dopo esauriti i ricorsi in via amministrativa.
Riguardo all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni
dei commi quinto e sesto dell'art. 16.
35. La procedura per la riscossione delle imposte dirette,
prevista dall'art. 24 del presente decreto, si
applica anche alla riscossione delle somme dovute secondo
l'art. 33 dello stesso decreto dai datori di
lavoro alle Casse mutue di cui al numero 1) dell'art. 127 e
alle Sezioni su base mutua che fossero
costituite presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 1
del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 , convertito
nella legge 29 giugno 1933, n. 860 e degli
articoli 10, 11 e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n.
1033 , sull'ordinamento dell'Istituto stesso.
Per la riscossione delle somme dovute ai datori di lavoro
non contemplati nel comma precedente
l'Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento di
ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri Enti pubblici, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
36. L'accertamento dei crediti di cui all'articolo 34 si
esegue sulla base delle scritture contabili
dell'Istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito
elenco.
L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio
dell'Ispettorato del lavoro ed ogni interessato, salvo il
ricorso di cui al predetto art. 34. può presentare le sue osservazioni
all'Ispettorato medesimo entro il
termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve
essere notificata dall'Istituto assicuratore al
datore di lavoro.
Scaduto detto termine l'Istituto, tenuto conto delle
osservazioni presentate, forma il ruolo di esazione e
lo trasmette insieme con le osservazioni all'Ispettorato del
lavoro che, previe le modificazioni che
ritiene del caso, lo rende esecutivo e lo invia al sindaco
per la pubblicazione e la consegna all'esattore
con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla
riscossione delle imposte dirette e dei
contributi.
Il ruolo è firmato da chi ha la rappresentanza
dell'Istituto.
37. Il ricorso in via amministrativa contro la formazione
dei ruoli di esazione di cui all'articolo 34 deve
essere trasmesso in plico raccomandato all'Ispettorato del
lavoro o al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ai quali deve essere fornita la prova
che copia del ricorso stesso è stata
comunicata all'Istituto assicuratore affinché questo possa
presentare nel termine di quindici giorni dal
ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.
38. La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto
comma dell'art. 34, è disposta con
ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta
di ritorno all'esattore e all'Istituto
assicuratore.
39. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art. 127
debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale le tabelle dei
coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali
delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei
superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno
ogni quinquennio .
Le tariffe dei premi e dei contributi sono determinate in
modo da comprendere l'onere finanziario
previsto corrispondente agli infortuni del periodo di
assicurazione.
Contro l'applicazione della tariffa dei premi il datore di
lavoro può ricorrere ad una Commissione
nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale e composta di un ispettore del
lavoro che la presiede, di due rappresentanti dei datori di
lavoro dell'industria, di un rappresentante dei
datori di lavoro del commercio, di due rappresentanti dei
lavoratori dell'industria, di un rappresentante
dei lavoratori del commercio e di un rappresentante degli
artigiani, designati dalle rispettive
associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente
rappresentative .
Le spese per il funzionamento della Commissione anzidetta
sono a carico dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro secondo
modalità da determinarsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Avverso le decisioni della suddetta Commissione è ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
40. Le tariffe dei premi e dei contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e relative modalità di applicazione sono
approvate con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale su delibera dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
.
La tariffa dei premi e dei contributi relativa
all'assicurazione gestita dalle Casse di cui all'articolo 127 è
determinata secondo le norme previste dagli statuti delle
Casse stesse.
La tariffa stabilisce tassi di premio nella misura
corrispondente al rischio medio nazionale delle singole
lavorazioni assicurate, in modo da comprendere l'onere
finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.
41. Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro
in base al tasso di premio previsto dalla
tariffa di cui al precedente articolo e applicato
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo
le condizioni della tariffa stessa,
sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente
corrisposte o convenzionali o, comunque,
da assumersi ai sensi di legge, per tutta la durata dei
lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo
dell'assicurazione.
I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di
retribuzione.
42. Per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in
dipendenza della loro natura o delle modalità di
svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la
determinazione del premio di assicurazione nei modi
di cui all'articolo precedente, sono approvati con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, su delibera dell'Istituto assicuratore, premi
speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali
il numero delle persone, la durata della lavorazione, il
numero delle macchine, la quantità di carburante
utilizzato, tenuto conto del disposto di cui al secondo
comma dell'art. 39 .
43. Per le lavorazioni a carattere continuativo e per quelle
temporanee di durata superiore ad un anno,
il premio è riferito per la prima volta al periodo di tempo
decorrente dall'inizio della lavorazione al 31
dicembre dello stesso anno e successivamente a periodi
corrispondenti agli anni solari, ad eccezione
dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà
quello decorrente dal primo dell'anno della
cessazione della lavorazione fino alla data della cessazione
stessa.
Per le lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un
anno, il premio è riferito a tutta la durata
della lavorazione.
44. Il primo pagamento del premio di assicurazione deve
essere effettuato in via anticipata entro la
data di inizio dei lavori.
Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi
deve essere effettuato dal datore di
lavoro entro il 20 febbraio dell'anno in cui la rata si
riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve
effettuare il pagamento della regolazione del premio
relativo al periodo assicurativo precedente .
Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta
del datore di lavoro, essere effettuato in
quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del
20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30
novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce.
Le somme afferenti le scadenze
successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno
maggiorate degli interessi ad un tasso pari al
tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico
dell'anno precedente da indicarsi da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Il pagamento della regolazione del premio relativo al
periodo assicurativo precedente va in ogni caso
effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio .
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro,
questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono
escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi
ad anni precedenti a quello in cui si riferisce la
regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a
favore del datore di lavoro, l'istituto effettua
il rimborso entro settanta giorni dalla comunicazione di cui
al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che
l'istituto medesimo intenda disporre .
Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di
comunicazione fatta dall'istituto assicuratore,
debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue
di premio risultanti da rettifiche dei
conteggi nonché le differenze supplementari determinate da
variazioni di rischio, da variazioni o
rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi e
quanto altro dovuto all'istituto.
L'istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore
di lavoro le date delle singole scadenze
.
45. I ricorsi del datore di lavoro contro i provvedimenti
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione delle
tariffe dei premi debbono pervenire alla
Commissione di cui all'articolo 39 non oltre il termine di
trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione dei provvedimenti stessi.
Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del
presente articolo, deve effettuare il versamento
dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione,
in base al tasso medio di tariffa, e, negli altri
casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento
che ha dato luogo al ricorso, salvo
conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata
e quella che risulti dovuta. Su detta
differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una
somma in ragione d'anno pari al tasso di
interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo
13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni ed
integrazioni .
46. I ricorsi e tutti gli altri atti di parte debbono essere
sottoscritti dalla parte o da chi la rappresenta
legalmente, esclusi peraltro i procuratori speciali, e
depositati o trasmessi alla segreteria della
Commissione unitamente a dieci copie occorrenti per la distribuzione
ai componenti la Commissione e
per le comunicazioni all'altra parte.
La segreteria appone sulle scritture la data del deposito o
dell'arrivo.
47. Le notificazioni alle parti si fanno a cura della
segreteria della Commissione a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla
residenza delle parti o, nel caso di elezione di
domicilio, al domicilio eletto.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'avvenuta
notificazione.
Ricevuto il ricorso, la segreteria provvede, entro dieci
giorni, alla sua notificazione all'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
La segreteria, con successiva comunicazione, fissa un
termine di trenta giorni entro il quale il predetto
Istituto può depositare o trasmettere alla segreteria stessa
le eventuali controdeduzioni.
Il ricorrente, entro trenta giorni dal ricevimento della
risposta, può replicare definitivamente e, a sua
volta, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, sempre entro trenta giorni
dal ricevimento, può controreplicare definitivamente.
I documenti che si intendono produrre debbono essere
allegati al ricorso o ai relativi scritti difensivi.
Il presidente della Commissione, può, in caso di urgenza,
abbreviare i termini suddetti.
La Commissione può d'ufficio invitare le parti a fornire,
entro un determinato termine, chiarimenti o a
produrre documenti richiamati negli atti già trasmessi.
48. Ultimato lo scambio degli atti, o decorsi i termini
all'uopo stabiliti; richiesti, se del caso, i chiarimenti
e i documenti di cui al precedente articolo e decorso il
termine all'uopo stabilito, il presidente fissa il
giorno per la trattazione del ricorso.
Del provvedimento si dà comunicazione alle parti, se queste
abbiano chiesto di essere sentite
personalmente, e soltanto a tale effetto. La parte, in
questo caso, deve comparire personalmente o in
persona di chi la rappresenta legalmente, esclusi peraltro i
procuratori e i mandatari speciali.
La decisione, sottoscritta dai componenti la Commissione, è
depositata presso la segreteria della
Commissione stessa la quale provvede a notificare alle parti
il dispositivo, agli effetti del decorso del
termine di impugnativa, e, se richiesta, rilascia copia
integrale della decisione.
49. Avverso le decisioni della Commissione può essere
proposto ricorso, non oltre sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al precedente
articolo, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il quale decide in modo definitivo.
Per il procedimento avanti il Ministero si osservano, in
quanto applicabili, le modalità stabilite per i
ricorsi di prima istanza.
50. I datori di lavoro, che non adempiano all'obbligo della
denuncia del lavoro da essi esercitato ai
sensi del presente titolo, sono puniti con la sanzione
amministrativa sino: a lire 60.000 quando le
persone da essi dipendenti, comprese nell'obbligo
dell'assicurazione, sono in numero non superiore a
dieci, sino a lire 240.000 quando i dipendenti sono più di
dieci e non più di cento, e sino a lire 1.200.000
quando i dipendenti sono più di cento .
Indipendentemente dal procedimento penale, i datori di
lavoro sono tenuti a versare all'Istituto
assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto
dall'inizio dei lavori, una somma pari alla quota di
detto premio corrispondente al periodo di tempo
intercorrente tra l'inizio dei lavori e la data di
presentazione della denuncia.
I datori di lavoro che alle scadenze non provvedano, salvo
le dilazioni concesse dall'Istituto
assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote
rateali o residue di esso o delle differenze
supplementari determinate dalle variazioni di rischio o dai
conguagli operati in relazione alle
registrazioni delle retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni
stesse, sono tenuti a versare all'Istituto,
oltre il premio, o le quote rateali o residue o le
differenze supplementari di esso, gli interessi nella
misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare
del premio dovuto o delle quote o differenze
predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.
I datori di lavoro che presentino denunce di esercizio
infedeli o che omettano le denunce di
modificazione di estensione e di natura del rischio già
coperto da assicurazione, a norma dell'art. 12, e
le prescritte registrazioni dei dipendenti assicurati o
delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che
abbiano denunciato, ai fini della regolazione dei premi,
retribuzioni di importo inferiore a quello effettivo
in modo da determinare la liquidazione e il pagamento di un
premio minore di quello effettivamente
dovuto, sono tenuti a versare all'Istituto assicuratore
oltre la differenza supplementare tra il premio
liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta
differenza e ciò con effetto dalla data di
inizio della inadempienza .
51. I datori di lavoro, i quali dopo essere incorsi in una
inadempienza prevista nell'articolo precedente,
incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad
eseguire i versamenti disposti dall'articolo
medesimo, a rimborsare all'Istituto assicuratore l'ammontare
delle prestazioni liquidate per infortuni
avvenuti durante il periodo dell'inadempienza ai propri
dipendenti. Ai fini delle disposizioni del presente
articolo si considerano come indennità liquidate le somme
già pagate e quelle da pagare, capitalizzando
le rendite in base alle tabelle di cui all'art. 39 .
52. L'assicurato è obbligato a dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di
lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando
l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo
predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto
altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia
fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo non è
corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti
a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia
dell'infortunio.
La denuncia della malattia professionale deve essere fatta
dall'assicurato al datore di lavoro entro il
termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa
sotto pena di decadenza dal diritto a indennizzo
per il tempo antecedente la denuncia.
53. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Istituto
assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i
dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non
guaribili entro tre giorni, indipendentemente
da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di
legge per l'indennizzabilità. La denuncia
dell'infortunio deve essere fatta con le modalità di cui
all'art. 13 entro due giorni da quello in cui il
datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata
da certificato medico .
Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per
il quale sia preveduto il pericolo di morte, la
denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro
ore dall'infortunio.
Qualora l'inabilità per un infortunio prognosticato
guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto il
termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia dell'infortunio ed il certificato medico debbono
indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il
giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le
circostanze di esso, anche in riferimento ad
eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione,
la natura e la precisa sede anatomica della
lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali
alterazioni preesistenti.
La denuncia delle malattie professionali deve essere
trasmessa sempre con le modalità di cui all'art.
13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata
da certificato medico, entro i cinque giorni
successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto
denuncia al datore di lavoro della
manifestazione della malattia. Il certificato medico deve
contenere, oltre l'indicazione del domicilio
dell'ammalato e del luogo dove questi si trova ricoverato,
una relazione particolareggiata della
sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella
rilevata dal medico certificatore. I medici
certificatori hanno l'obbligo di fornire all'Istituto
assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie
.
Nella denuncia debbono essere, altresì, indicati le ore
lavorate e il salario percepito dal lavoratore
assicurato nei quindici giorni precedenti quello
dell'infortunio o della malattia professionale.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima la denuncia deve essere fatta dal
capitano o padrone preposto al comando della nave o del
galleggiante o, in caso di loro impedimento,
dall'armatore all'Istituto assicuratore e all'autorità
portuale o consolare competente. Quando
l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la
denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo
dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare
la denuncia di infortunio, deve essere
rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un
medico del luogo di primo approdo sia nel
territorio nazionale sia all'estero.
I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti
con la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire tremilioni .
54. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi
del presente titolo, deve, nel termine di due
giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica
sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per
conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre
giorni.
La denuncia deve essere fatta all'autorità di pubblica
sicurezza del Comune in cui è avvenuto
l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in
territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità
di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il
primo luogo di fermata in territorio italiano,
e per la navigazione marittima e la pesca marittima la
denuncia è fatta, a norma del penultimo comma
dell'art. 53, alla autorità portuale o consolare competente.
Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono
rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco
degli infortuni denunciati.
La denuncia deve indicare:
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione
sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto
l'infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio
e le circostanze nelle quali esso si è
verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di
misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l'età, la residenza e l'occupazione
abituale della persona rimasta lesa;
5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili
dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile
conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni
dell'infortunio.
Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo
dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo il
modulo previsto dall'art. 13 .
55. Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo, sia a terra,
per servizi della nave, e per il quale una
persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto
lesioni tali da doversene prevedere la morte o
una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede,
dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che
ha ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta,
alla quale deve partecipare un rappresentante
della Cassa marittima competente nelle forme e con le
procedure stabilite dagli articoli da 578 a 584
del Codice della navigazione.
Per le spese relative alla inchiesta si provvede in
conformità degli artt. 58 e 62 del presente decreto.
Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa
alla direzione provinciale del lavoro -
settore ispezione del lavoro del luogo dove è situato
l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed
all'Istituto assicuratore .
Su richiesta dell'Istituto assicuratore o dell'assicurato
l'autorità marittima o consolare dispone che si
proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i
quali non sia prevedibile una inabilità superiore
ai trenta giorni. La spesa relativa all'inchiesta è a carico
dell'Istituto assicuratore.
56. L'autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la
denuncia di cui all'art. 54, deve rimettere, per
ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale
un prestatore d'opera sia deceduto od
abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte
od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si
tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un
esemplare della denuncia alla direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro nella
cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio
.
Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro
giorni dal ricevimento della denuncia, la
direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del
lavoro procede ad un'inchiesta al fine di
accertare:
1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
2) le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa
e la natura di esso, anche in riferimento ad
eventuali deficienze di misura di igiene e di prevenzione;
3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si
trova;
4) la natura e l'entità delle lesioni;
5) lo stato dell'infortunato;
6) la retribuzione;
7) in caso di morte, le condizioni di famiglia
dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la
residenza di questi ultimi .
La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del
lavoro, qualora lo ritenga necessario ovvero
ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato
o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul
luogo dell'infortunio .
L'Istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti
hanno facoltà di domandare direttamente alla
direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del
lavoro che sia eseguita l'inchiesta per gli
infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima
parte del presente articolo e per i quali, per
non essere stata fatta la segnalazione all'autorità di
pubblica sicurezza o per non essere state previste
o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per
qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia
stata eseguita .
57. L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta è
comunicata, a cura della direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro, con lettera
raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta,
al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e
all'Istituto assicuratore .
L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o
dei loro delegati e con l'intervento, se
necessario, di un medico o di altri periti, scelti dalla
direzione provinciale del lavoro - settore ispezione
del lavoro .
Qualora non siano presenti, né rappresentati, gli aventi
diritto alle prestazioni, la direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro fa assistere
all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori
d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori
nell'esecuzione dei quali è avvenuto l'infortunio e,
preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere
dell'infortunato .
La direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del
lavoro ha inoltre facoltà di interrogare tutte
quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce
sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio
.
58. Gli ispettori del lavoro e i funzionari da essi delegati
i quali, per eseguire le inchieste previste
dall'articolo 56, devono trasferirsi dalla propria sede,
hanno diritto ad un'indennità nella misura ed alle
condizioni stabilite dalle norme vigenti .
[L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la
trasferta sia necessaria ai termini del Codice di
procedura penale] .
È parimenti corrisposta un'indennità, nella misura e nei
casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai
testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dalla direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione
del lavoro, che esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa
.
59. Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti
dello Stato sottoposti a speciale
sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono
lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono
essere tenuti segreti.
In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli
stabilimenti presentano alla direzione
provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro una
relazione sulle cause dell'infortunio, che è unita
al processo verbale dell'inchiesta .
60. Salvo il caso di impedimento da costatarsi nel processo
verbale, l'inchiesta deve essere compiuta
nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello
in cui è pervenuta alla direzione provinciale
del lavoro - settore ispezione del lavoro la denuncia
dell'infortunio .
Dell'inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli
intervenuti hanno diritto di far inserire le proprie
dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma
dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul
luogo dell'infortunio.
[Il processo verbale è sottoscritto dal pretore e resta
depositato per cinque giorni nella cancelleria
della Pretura] .
61. Decorsi i cinque giorni di cui al terzo comma
dell'articolo precedente, il processo verbale
dell'inchiesta è trasmesso all'autorità giudiziaria
competente, la quale provvede, se del caso, a norma di
legge, rimettendo quindi copia del processo verbale stesso
alla cancelleria del Tribunale civile nella cui
giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La cancelleria
conserva i processi verbali di inchiesta per dieci
anni dal giorno dell'infortunio.
Finché il processo verbale rimane depositato nella
cancelleria della Pretura o del Tribunale, le parti
interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in
carta libera.
Copia del processo verbale dell'inchiesta deve essere
inviata all'Istituto assicuratore, all'infortunato o ai
suoi superstiti ed al datore di lavoro a cura del
cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua
competenza.
62. Le indennità di cui all'articolo 58 sono liquidate dalla
direzione provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro .
Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici
condotti, di cui all'art. 97, in quanto prestino
l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nell'art.
58.
L'onorario per l'autopsia con il referto è liquidato dalla
direzione provinciale del lavoro - settore
ispezione del lavoro nella misura da stabilirsi con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità,
ed è compreso tra le spese di cui al primo comma del
successivo articolo 202 .
Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli
agenti demaniali e, in mancanza, per
mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per
l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato, e grava sul bilancio del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di
dette indennità, le quietanze e le verifiche
dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili,
le disposizioni della tariffa penale e le altre
norme e istruzioni vigenti nella materia.
63. In caso di morte in conseguenza di infortunio, su
istanza motivata dell'Istituto assicuratore o degli
aventi diritto, il pretore, ove ritenga fondata la domanda,
dispone che sia praticata l'autopsia con la
maggiore tempestività. Le parti interessate possono delegare
un medico di fiducia per assistervi.
Le spese sono a carico dell'Istituto assicuratore e
liquidate nella misura e con la procedura previste nel
terzo comma dell'articolo precedente.
64. L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere
che l'infortunio sia avvenuto per dolo
dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state
dolosamente aggravate, ha facoltà di
richiedere al pretore l'accertamento d'urgenza con il
procedimento e con le norme di cui agli articoli
692 e seguenti del Codice di procedura civile ed all'art.
231 del Codice di procedura penale.
Le spese relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
65. L'assicurato, il quale abbia simulato un infortunio o
abbia dolosamente aggravato le conseguenze di
esso, perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo
le pene stabilite dalla legge.
Capo V - Prestazioni
66. Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'idennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in
caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti
clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
67. Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte
dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il
datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti
nel presente titolo .
68. A decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui
è avvenuto l'infortunio o si è manifestata
la malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità
assoluta, che impedisca totalmente e di fatto
all'infortunato di attendere al lavoro, è corrisposta
all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella
misura del sessanta per cento della retribuzione giornaliera
calcolata secondo le disposizioni degli
articoli da 116 a 120.
Ove la durata dell'inabilità, di cui al comma precedente, si
prolunghi oltre i novanta giorni, anche non
continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è
elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al
settantacinque per cento della retribuzione giornaliera
calcolata secondo le disposizioni degli articoli da
116 a 120.
Le indennità per inabilità temporanea sono pagate in via
posticipata a periodi non eccedenti i sette
giorni.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima l'indennità giornaliera decorre dal
giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è
corrisposto nella misura del settantacinque
per cento della retribuzione effettivamente goduta alla data
dello sbarco annotata sul molo o sulla
licenza.
Agli effetti del precedente comma la retribuzione
giornaliera si calcola dividendo per trenta la
retribuzione mensile.
69. Agli effetti del penultimo comma dell'articolo
precedente, la data di sbarco, sia che questo avvenga
all'estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, è
quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale
consolare o dall'ufficiale di porto.
In caso di sbarco di un infortunato in un porto del
territorio nazionale, non vi è obbligo del deposito
delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante
della nave; se lo sbarco avviene invece in
altri porti, il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto
o consolare, deve anche garantire e
depositare presso detto ufficio acconti sull'indennità per
inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio
stesso crederà di stabilire.
70. Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare
anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea
quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto
assicuratore, pagare all'infortunato, se questi si trova
nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità
giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a
termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso
Istituto assicuratore.
L'ammontare delle indennità è rimborsato al datore di lavoro
dall'Istituto assicuratore alla fine di ogni
mese, salvo diversa convenzione.
71. Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra
quelli da computare per la determinazione
della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
72. In caso di ricovero in un istituto di cura, l'Istituto
assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo
l'indennità per inabilità temporanea.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima la facoltà di ridurre l'indennità è
limitata al valore convenzionale della panatica.
Nessuna riduzione, però, può essere disposta ove
l'assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle
condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico
ascendenti.
73. Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al
lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la
giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta
per cento della retribuzione stessa, salvo
migliori condizioni previste da norme legislative e
regolamentari, nonché da contratti collettivi o
individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando
sussiste la carenza dell'assicurazione.
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la
guarigione avvenga entro il periodo di carenza.
L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive
e per i casi di malattia professionale
nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di
malattia professionale nell'agricoltura. La conseguente
erogazione è commisurata sulla base del salario medio
giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi
quindici giorni precedenti l'evento.
74. Agli effetti del presente titolo deve ritenersi
inabilità permanente assoluta la conseguenza di un
infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga
completamente e per tutta la vita l'attitudine al
lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la
conseguenza di un infortunio o di una malattia
professionale la quale diminuisca in parte, ma
essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro
.
Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia
professionale sia derivata un'inabilità
permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura
superiore al dieci per cento per i casi di
infortunio e al venti per cento per i casi di malattia
professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno
successivo a quello della cessazione dell'inabilità
temporanea assoluta, una rendita d'inabilità
rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base delle
seguenti aliquote della retribuzione calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta
per cento, aliquota crescente col grado
della inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal
cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al
settantanove per cento, aliquota pari al grado di
inabilità;
3) per inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento,
aliquota pari al cento per cento .
Gli importi delle rendite mensili sono arrotondati al
migliaio più prossimo: per eccesso quelli uguali o
superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli
inferiori a tale cifra .
A decorrere dal 1° luglio 1965, per il calcolo delle rendite
per inabilità permanente si applica la tabella
delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le
rendite in corso di godimento in base alle nuove
aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.
75. Qualora, dopo la scadenza del decennio dalla
costituzione della rendita, il grado di inabilità
permanente residuato all'infortunato risulti determinato in
maniera definitiva nella misura superiore al
dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad
estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore
capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo
comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita
spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua
ai sensi del terzo comma dell'art. 116,
applicabile al momento della liquidazione di tale somma.
76. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente a
menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza
personale continuativa, la rendita è integrata da
un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta
la durata di detta assistenza. Non si fa
luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia
esercitata in luogo di ricovero con onere a
carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza
personale sia effettuata da un familiare e non è
cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti
dallo Stato o da enti pubblici. In caso di
cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte
dei beneficiari .
77. Se l'infortunato ha moglie e figli, solo moglie o solo
figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 85
la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per
ciascun figlio, indipendentemente dalla data
di matrimonio e di nascita.
Tali quote integrative della rendita sono corrisposte anche
nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad
una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge,
debbono ricorrere le condizioni di cui al
secondo e terzo comma del n. 1 dell'art. 85 .
Le quote integrative della rendita seguono le variazioni
della rendita e cessano in ogni caso con questa,
qualora non siano cessate prima per il decesso della persona
per la quale furono costituite o per il
raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i
figli viventi a carico del lavoratore infortunato
dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del
ventunesimo anno di età, se studenti di scuola
media o professionale, e per tutta la durata normale del
corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di
età, se studenti universitari.
Le quote predette, che sono parte integrante della rendita liquidata
all'infortunato, sono riferite per
tutta la durata della rendita alla composizione della
famiglia dell'infortunato stesso.
78. Nei casi d'inabilità permanente previsti nella tabella
allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti
della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella
misura percentuale indicata per ciascun caso.
L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi
o di parti di essi è equiparata alla loro perdita
anatomica.
Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto
soltanto parzialmente la loro funzione, il
grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina
sulla base della percentuale d'inabilità stabilita
per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore
lavorativo della funzione perduta.
In caso di perdita di più arti, od organo, o di più parti di
essi, e qualora non si tratti di molteplicità
espressamente contemplata nella tabella, il grado di
riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere
determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in
conseguenza dell'infortunio, e per effetto della
coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine
al lavoro.
79. Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al
lavoro causata da infortunio, quando risulti
aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti
estranei al lavoro o da altri infortuni non
contemplati dal presente titolo o liquidati in capitale ai
sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non
all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per
effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è
espresso da una frazione in cui il denominatore indica il
grado di attitudine al lavoro preesistente e il
numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine
residuato dopo l'infortunio .
80. Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta
a norma del presente titolo, sia colpito da un
nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di
inabilità, si procede alla costituzione di un'unica
rendita in base al grado di riduzione complessiva
dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni
determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal
nuovo, valutata secondo le disposizioni
dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per
la determinazione della precedente rendita. Se
però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla
quale sarebbe stata liquidata la rendita in
relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene
determinata in base a quest'ultima retribuzione
.
Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato
determini un'inabilità permanente non superiore
al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a
quella in base alla quale fu liquidata la
precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le
norme del comma precedente.
Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia
residuata inabilità permanente che non superi il
dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una
inabilità permanente che complessivamente
superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al
grado di riduzione dell'attitudine al lavoro
risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione
percepita all'epoca in cui questo si è verificato.
81. Nel caso di infortunio indennizzabile con una rendita di
inabilità permanente, nel quale si abbia
concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una
lesione invalidante che abbia dato luogo alla
liquidazione di un'indennità per inabilità permanente da
infortunio sul lavoro a norma del regio decreto
31 gennaio 1904, n. 51 , la rendita a seguito del nuovo
infortunio è liquidata in base all'inabilità
complessiva secondo le disposizioni dell'art. 80.
Quando per l'infortunio precedente sia erogato un assegno
continuativo mensile, ai sensi dell'art. 124,
l'importo della rendita, determinato come nel precedente
comma, è diminuito di quello dell'assegno
predetto.
82. In caso di nuovo infortunio indennizzabile con una
rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia
concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato
luogo alla liquidazione di una rendita riscattata,
si procede secondo il criterio stabilito dall'art. 80.
83. La misura della rendita di inabilità può essere
riveduta, su domanda del titolare della rendita o per
disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di
diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in
genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche
del titolare della rendita, purché, quando si
tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio
che ha dato luogo alla liquidazione della
rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di
recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti
del minimo indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto
assicuratore e deve essere corredata da un
certificato medico dal quale risulti che si è verificato un
aggravamento nelle conseguenze
dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione
dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine
alla domanda medesima.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda
in tutto o in parte ovvero l'infortunato non
accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle
relative contestazioni si applicano le
disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare
alle visite di controllo che siano disposte ai fini del
presente articolo dall'Istituto assicuratore. In caso di
rifiuto l'Istituto assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
essa.
Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della
rendita la prima revisione può essere richiesta o
disposta solo dopo trascorso un anno dalla data
dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della
costituzione della rendita, ciascuna delle successive
revisioni non può essere richiesta o disposta a
distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della
rendita, la revisione può essere richiesta o
disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e
la seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni
se trattasi di malattia professionale, qualora le
condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi
d'invalidità permanente o con postumi che
non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita,
dovessero aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale in misura da
raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato
stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la
liquidazione della rendita, formulando la domanda nei
modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita
in caso di aggravamento.
In caso di revisione o di liquidazione a seguito di
aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è
quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della
revisione o della liquidazione a seguito di
aggravamento .
84. Qualora in seguito a revisione la misura della rendita
sia modificata, la variazione ha effetto dalla
prima rata con scadenza successiva a quella relativa al
periodo di tempo nel quale è stata richiesta la
revisione.
85. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a
favore dei superstiti sottoindicati una rendita
nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al
cento per cento della retribuzione calcolata
secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:
1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla
morte o a nuovo matrimonio; in questo
secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di
rendita;
2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale,
riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al
raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta
per cento se si tratti di orfani di entrambi i
genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti
anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a
carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e
che non prestino lavoro retribuito, dette
quote sono corrisposte fino al raggiungimento del
ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media
o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma
non oltre il ventiseiesimo anno di età, se
studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al
lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura
l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al
presente numero, dal giorno della nascita, i figli
concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria,
si presumono concepiti alla data dell'infortunio
i nati entro trecento giorni da tale data;
3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il
venti per cento a ciascuno degli ascendenti e
dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e
fino alla loro morte;
4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il
venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle
se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e
nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti
nelle misure a ciascuno come sopra assegnate
non può superare l'importo dell'intera retribuzione
calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma
predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono
proporzionalmente ridotte entro tale limite.
Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le
rimanenti sono proporzionalmente
reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella
reintegrazione delle singole rendite non può
peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli
aventi diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta
tanto un assegno di lire un milione al coniuge
superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di
questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi,
ultimi, ai fratelli e sorelle, aventi rispettivamente i
requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4).
Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è
corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto
spese in occasione della morte del lavoratore nella misura
corrispondente alla spesa sostenuta, entro il
limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi
diritto a rendita.
Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima l'assegno di cui al precedente comma
non può essere comunque inferiore ad una mensilità di
retribuzione.
Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli
gli altri discendenti viventi a carico del defunto
che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori
inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti
regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli
affilianti e le persone a cui gli esposti sono
regolarmente affidati .
86. L'istituto assicuratore è tenuto a prestare
all'assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente
titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 e 88, le cure
mediche e chirurgiche necessarie per tutta la
durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione
clinica, in quanto occorrano al recupero
della capacità lavorativa.
87. L'infortunato non può, senza giustificato motivo,
rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e
chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.
L'accertamcnto dei motivi del rifiuto o dell'elusione delle
cure prescritte è demandato, in caso di
contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale composto
di un medico designato dall'Istituto
assicuratore, di un medico designato dall'infortunato o
dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o, in
mancanza, dal presidente del Tribunale e di un terzo medico
scelto da essi in una lista preparata dal
Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non si
accordino sulla scelta del terzo arbitro, questi
è designato dal Ministero della sanità.
Il giudizio è promosso dall'Istituto assicuratore o
dall'infortunato nel termine di quindici giorni dalla
dichiarazione o dalla constatazione del rifiuto.
Il rifiuto ingiustificato a sottoporsi alle cure o la
elusione delle cure prescritte da parte dell'infortunato
importano la perdita del diritto all'indennità per inabilità
temporanea e la riduzione della rendita a quella
misura presunta alla quale sarebbe stata ridotta se
l'assicurato si fosse sottoposto alle cure prescritte.
88. Per l'esecuzione delle cure di cui agli articoli
precedenti ed anche a scopo di accertamento,
l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero
dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di
cura indicato dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene
in ospedali civili, per la spesa di degenza è
applicata, quando non sia stipulata un'apposita convenzione
e quando l'infortunato non abbia diritto
all'assistenza gratuita, la tariffa minima che i singoli
ospedali praticano per la degenza a carico dei
Comuni.
Qualora la cura importi un atto operativo, l'infortunato può
chiedere che questo sia eseguito da un
medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico
l'eventuale differenza fra la spesa
effettivamente sostenuta e quella che avrebbe sostenuto
l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto
direttamente alla cura.
L'Istituto assicuratore, anche nel caso previsto nel comma
precedente, ha diritto di disporre controlli a
mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga disaccordo
fra il medico dell'infortunato e quello
dell'Istituto assicuratore sul trattamento curativo, la
decisione è rimessa ad un collegio arbitrale
costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le
modalità stabilite in detto articolo.
89. Anche dopo la costituzione della rendita di inabilità
l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato
si sottoponga a speciali cure mediche e chirurgiche quando
siano ritenute utili per la restaurazione
della capacità lavorativa.
Durante il periodo delle cure e fin quando l'infortunato non
possa attendere al proprio lavoro, l'Istituto
assicuratore integra la rendita di inabilità fino alla
misura massima dell'indennità per inabilità
temporanea assoluta.
In caso di rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure
di cui al primo comma si provvede a norma
dell'art. 87.
Qualora il collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato
il rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre
la riduzione della rendita di inabilità in misura da
determinarsi dal collegio stesso.
Sono applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente
articolo le disposizioni dell'articolo precedente.
L'Istituto assicuratore può anche stipulare accordi con
Istituti all'uopo autorizzati per facilitare la
rieducazione professionale.
La stipulazione di detti accordi deve essere preventivamente
autorizzata, di volta in volta, dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
90. L'Istituto assicuratore è tenuto a provvedere alla prima
fornitura degli apparecchi di protesi e degli
apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonché
alla rinnovazione degli stessi, quando sia
trascorso il termine stabilito dall'Istituto medesimo allo
scopo di garantire la buona manutenzione degli
apparecchi da parte dell'infortunato, salvo casi di
inefficienza o di rottura non imputabili all'infortunato.
91. Nel caso di infortunio che abbia causato ernia addominale,
l'Istituto assicuratore è tenuto solo alle
prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento
dell'indennità per l'inabilità temporanea, fermo
restando il disposto dell'art. 72.
Nel caso in cui si tratti di ernia non operabile è dovuta la
rendita di inabilità nella misura stabilita per la
riduzione del quindici per cento dell'attitudine al lavoro;
qualora sorga contestazione circa l'operabilità,
la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale costituito
in conformità dell'art. 87 .
92. L'Istituto assicuratore provvede ai servizi per la
prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di
propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o
sanitari locali.
Qualora l'Istituto non possa provvedere, provvede il datore
di lavoro con propri mezzi e l'Istituto stesso
gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se avesse
direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
Il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al
trasporto dell'infortunato, rimanendo a suo
carico le relative spese.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo
e in modo visibile un cartello indicante i medici
e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto
assicuratore.
93. Per i servizi di salvataggio e di pronto soccorso nelle
miniere di zolfo in Sicilia si applicano le
speciali norme vigenti in materia.
94. Le Amministrazioni ospedaliere non possono rifiutarsi di
ricevere negli ospedali le persone colpite
da infortunio sul lavoro e debbono dare notizia
immediatamente, e comunque entro due giorni, del
ricovero all'Istituto assicuratore, anche ai fini del
pagamento delle spese di spedalità da parte
dell'Istituto stesso, quando si tratti di infortunio
indennizzabile ai termini del presente titolo ed il ricovero
sia stato disposto o approvato dall'Istituto assicuratore.
L'Istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici
di propria fiducia gli infortunati degenti in
ospedali.
I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i
certificati attestanti la lesione da infortunio, con
diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.
Le Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare
visione all'Istituto assicuratore e all'infortunato
o ai suoi superstiti dei documenti clinici e necroscopici
relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se
richiesta, di rilasciare copia integrale degli stessi.
Analogo obbligo spetta, nei confronti dell'infortunato
o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto
assicuratore.
95. L'Istituto assicuratore ha il diritto di controllare
l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano
praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in
luogo di cura designato dall'Istituto medesimo.
A tal fine i luoghi di cura e i medici privati debbono
permettere tutti gli accertamenti disposti
dall'Istituto e fornire allo stesso tutte le notizie, gli
elementi e i documenti da esso richiesti.
In caso di contestazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 87.
96. Se nel Comune o nella Provincia esistono medici o
stabilimenti di cura preventivamente designati
dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente
avvertito, si avvale di altro medico o
stabilimento di cura, le spese relative sono a carico
dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo
comma dell'art. 88.
97. Gli ufficiali sanitari e i medici condotti non possono
rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli
infortunati sul lavoro e sono tenuti a rilasciare i relativi
certificati.
I compensi spettanti per le prestazioni di cui al precedente
comma sono corrisposti dall'Istituto
assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i
Ministri per il tesoro e per la sanità.
98. I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale
di cui agli artt. 87, 88 e 89 sono liquidati dal
presidente del Tribunale nelle misure stabilite dalla
tariffa nazionale per le prestazioni mediche di cui
alla legge 21 febbraio 1963, n. 244 .
Il presidente del Tribunale decide circa l'onere dei predetti
compensi e delle eventuali spese da lui
contestualmente liquidate.
99. Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte
dell'Istituto assicuratore e contro i provvedimenti
dell'Istituto stesso circa la natura ed i limiti delle
prestazioni di carattere sanitario a favore
dell'infortunato, quando, ai termini del presente titolo,
non si debba costituire il collegio arbitrale
previsto dall'art. 87, è ammesso ricorso al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
100. Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato
medico attestante che l'assicurato non è in
grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore,
accertata la indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del
presente titolo, provvede affinché, entro il più breve
termine, e in ogni caso non oltre il ventesimo
giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato
l'indennità per inabilità temporanea.
101. Qualora l'Istituto assicuratore ritenga di non essere
obbligato a corrispondere le prestazioni, deve
darne comunicazione all'infortunato o agli aventi diritto,
specificando i motivi del provvedimento
adottato.
102. Ricevuto il certificato medico costatante l'esito
definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore
comunica immediatamente all'infortunato la data della
cessazione l'indennità per inabilità temporanea e
se siano o no prevedibili conseguenze di carattere
permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.
Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'Istituto
assicuratore procede agli accertamenti per
determinare la specie ed il grado dell'inabilità permanente
al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla
data di ricevimento del certificato medico di cui al comma
precedente, comunica all'infortunato la
liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli
elementi che sono serviti di base a tale liquidazione.
Quando per le condizioni della lesione non sia ancora
accertabile il grado di inabilità permanente,
l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura
provvisoria, dandone comunicazione nel termine
suddetto all'interessato, con riserva di procedere a
liquidazione definitiva.
Nel caso di liquidazione di rendita non accettata
dall'infortunato, ove questi convenga in giudizio
l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del
giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita
liquidata.
103. L'infortunato, nei riguardi del quale sia stata
accertata un'inabilità permanente indennizzabile,
deve presentare all'Istituto assicuratore, agli effetti
della liquidazione delle quote integrative, la
richiesta documentazione anagrafica.
104. L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi
per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non
essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla
data di cessazione della indennità per
inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità
permanente, o non accetti la liquidazione di una
rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'Istituto
assicuratore, comunica all'Istituto stesso con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera
della quale abbia ritirato ricevuta, entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile
il provvedimento dell'Istituto, precisando, nel caso in cui
si tratti di inabilità permanente, la misura di
indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni
caso alla domanda un certificato medico dal
quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Non ricevendo risposta nel termine di giorni sessanta dalla
data della ricevuta della domanda di cui al
precedente comma o qualora la risposta non gli sembri
soddisfacente, l'infortunato può convenire in
giudizio l'Istituto assicuratore avanti l'autorità
giudiziaria.
Qualora il termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art.
102 decorra senza che l'Istituto
assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in
essi previste, si applica la disposizione del
comma precedente.
105. Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i
superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono
presentare all'Istituto assicuratore gli atti e i documenti
comprovanti il loro diritto. L'Istituto
assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai
termini del presente titolo, provvede alla
liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 85.
Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a
quello della morte.
In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la
rendita o qualora sorga contestazione sulla misura
di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente.
106. Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è
provata quando risulti che gli ascendenti si trovino
senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al
mantenimento di essi concorreva in modo
efficiente il defunto.
Agli effetti dell'art. 85, secondo comma del n. 1,
l'attitudine al lavoro si considera in ogni caso ridotta
permanentemente a meno di un terzo quando il vedovo abbia
raggiunto i sessantacinque anni di età al
momento della morte della moglie per infortunio.
Per l'accertamento della vivenza a carico l'Istituto
assicuratore può assumere le notizie del caso
presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte
e presso altri uffici pubblici e può chiedere per
le indagini del caso l'intervento dell'Arma dei carabinieri.
Gli uffici comunali debbono fornire agli Istituti
assicuratori le notizie che siano da essi richieste in
ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e debbono,
altresì, rilasciare gratuitamente i certificati di
esistenza in vita, gli stati di famiglia e gli atti di
nascita ad essi richiesti dagli Istituti assicuratori
medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento
delle rate di rendita.
107. Le rendite di inabilità permanente e quelle ai
superstiti sono pagate a rate posticipate mensili
.
In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta
per intero agli eredi la rata in corso.
108. Per le indennità dovute in base al presente titolo
l'avente diritto non può rilasciare procura ad
esigere se non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad
una delle persone con cui sia comune il
diritto ad esigere l'indennità medesima.
Solo nei casi di legittimo impedimento è consentito
rilasciare la procura predetta a persona diversa da
quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la
procura è vistata dal sindaco o, nel caso di
residenza fuori del territorio nazionale, dall'autorità
consolare italiana.
109. Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione
di intermediari che abbiano preso interesse
alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate
dal presente titolo.
Sono puniti con la sanzione amministrativa fino a lire
120.000 :
a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto
agli assicurati ed ai loro aventi diritto l'opera
loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;
b) coloro che, per ragioni del loro ufficio, avendo notizia
degli infortuni avvenuti, ne abbiano
informato intermediari per metterli in grado di offrire
l'opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).
110. Il credito delle indennità fissate dal presente decreto
non può essere ceduto per alcun titolo né
può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di
giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi
diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati
condannati in seguito a controversia dipendente
dall'esecuzione del presente decreto .
111. Il procedimento contenzioso non può essere istituito se
non dopo esaurite tutte le pratiche
prescritte dal presente titolo per la liquidazione
amministrativa delle indennità.
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto
rimane sospesa durante la liquidazione in via
amministrativa dell'indennità .
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel
termine di centocinquanta giorni, per il
procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per
quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali
termini senza che la liquidazione sia avvenuta,
l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria
.
112. L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente
titolo si prescrive nel termine di tre anni
dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione
della malattia professionale .
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in
genere le somme dovute dai datori di lavoro
all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un
anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il
pagamento .
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del
presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le
persone assicurate possono essere esercitate
indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi
previsti negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è
interrotta quando gli aventi diritto all'indennità,
ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo
secondo del presente decreto, abbiano iniziato o
proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria
in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi
dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha
dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate
nello stesso articolo. L'azione di regresso di
cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre
anni dal giorno nel quale la sentenza penale è
divenuta irrevocabile .
113. Ai fini dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del
Codice di procedura civile nelle controversie
riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può
anche tener conto della misura dell'indennità
assegnata in confronto di quella richiesta dall'infortunato e
di quella offerta dall'Istituto assicuratore.
114. È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento
delle indennità o a diminuirne la misura
stabilita nel presente titolo.
Le transazioni concernenti il diritto all'indennità o alla
misura di essa non sono valide senza
l'omologazione del Tribunale del luogo dove si è effettuata
la transazione stessa. All'omologazione il
Tribunale provvede in camera di consiglio.
115. Agli effetti della determinazione della misura
dell'indennità per inabilità temporanea, della rendita
per inabilità permanente e della rendita ai superstiti la
retribuzione da prendersi per base è accertata a
norma degli articoli da 116 a 120 del presente decreto e
dell'articolo 29 o, per la navigazione marittima
e la pesca marittima, degli artt. 31 e 32.
116. Per la liquidazione delle rendite per inabilità
permanente e delle rendite ai superstiti, quando non
ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale
retribuzione annua la retribuzione effettiva che è
stata corrisposta all'infortunato sia in danaro, sia in
natura durante i dodici mesi trascorsi prima
dell'infortunio.
Qualora l'infortunato non abbia prestato la sua opera
durante il detto periodo in modo continuativo,
oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di
lavoro e non sia possibile determinare il cumulo
delle retribuzioni percepite nel periodo medesimo, la
retribuzione annua si valuta eguale a trecento
volte la retribuzione giornaliera. A questo effetto, si
considera retribuzione giornaliera la sesta parte
della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria
normale della settimana di lavoro nell'azienda
per la categoria cui appartiene l'infortunato il guadagno
medio orario percepito dall'infortunato stesso
anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno
dell'infortunio nel periodo, non superiore ai
dodici mesi, per il quale sia possibile l'accertamento dei
guadagni percepiti.
In ogni caso la retribuzione annua è computata da un minimo
corrispondente a trecento volte la
retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per
cento ad un massimo corrispondente a trecento
volte la retribuzione media giornaliera, aumentata del
trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione
media giornaliera è fissata per ogni anno a partire dal 1°
luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza
dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, sulle retribuzioni assunte a base della
liquidazione dell'indennità per inabilità
temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da
malattie professionali manifestatesi
nell'esercizio precedente e definiti nell'esercizio stesso .
Ove sia intervenuta, rispetto alla retribuzione media
giornaliera precedentemente fissata, una
variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il
decreto interministeriale determina la nuova
retribuzione media giornaliera per gli effetti di cui al
precedente comma e indica, per gli effetti di cui al
penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui
di variazione per il periodo di tempo
considerato .
La variazione inferiore al cinque per cento, intervenuta
nell'anno, si computa con quelle verificatesi
negli anni successivi per la determinazione della
retribuzione media giornaliera .
Per i componenti lo stato maggiore della navigazione
marittima e della pesca marittima la retribuzione
massima risultante del terzo comma del presente articolo è
aumentata del quarantaquattro per cento
per i comandanti e per i capi macchinisti, del ventidue per
cento per i primi ufficiali di coperta e di
macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in corso di godimento alla data d'inizio
dell'anno, per il quale ha effetto il decreto
interministeriale di cui al quarto comma del presente
articolo, sono riliquidate, con effetto da tale data
e a norma del presente decreto, su retribuzioni variate in
relazione alle accertate variazioni salariali
considerate dal decreto stesso .
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione
della nuova retribuzione media
giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in
misura non inferiore al dieci per cento rispetto
alla retribuzione media giornaliera, fissata con decreto
interministeriale 3 luglio 1980 .
117. Per la liquidazione delle indennità per inabilità
temporanea, quando non ricorra l'applicazione del
successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è
uguale alla retribuzione giornaliera che si
ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116,
calcolando, però, il guadagno medio
orario degli ultimi quindici giorni immediatamente
precedenti quello dell'infortunio.
118. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente rappresentative, possono
essere stabilite, d'ufficio o su richiesta
delle organizzazioni predette o dell'Istituto assicuratore,
tabelle di retribuzioni medie o convenzionali
per determinati lavori o per determinate località o anche
per singole imprese o per speciali categorie di
prestatori d'opera da assumere come base della liquidazione
delle indennità fermo rimanendo il
disposto del terzo comma dell'art. 116.
Le rendite liquidate sulle retribuzioni convenzionali
previste dal presente articolo sono riliquidate ogni
anno a norma dell'art. 116 sulla base delle retribuzioni
convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun
anno, sempreché sia intervenuta una variazione non inferiore
al cinque per cento; in mancanza di
retribuzioni convenzionali cui fare riferimento si applica
il disposto del settimo comma dell'articolo 116
.
La variazione inferiore al cinque per cento intervenuta
nell'anno si computa con quelle verificatesi
negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite .
119. Se l'infortunato è apprendista, o comunque minore degli
anni diciotto, ha diritto alle cure secondo
il disposto dell'art. 86 e le prestazioni in denaro,
commisurate alla retribuzione sono così determinate:
a) l'indennità per inabilità temporanea assoluta è
ragguagliata alla retribuzione effettiva secondo le
norme dell'art. 117;
b) la rendita di inabilità e la rendita ai superstiti sono
ragguagliate alla retribuzione della qualifica
iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore
agli anni diciotto non apprendiste occupate
nella medesima lavorazione cui gli apprendisti stessi o i
minori sono addetti e comunque a retribuzione
non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto
collettivo di lavoro per prestatori d'opera di età
superiore ai diciotto anni della stessa categoria e
lavorazione.
Nei casi in cui le predette persone non percepiscono una
retribuzione o comunque la remunerazione
non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono
determinate in base a tabelle di salari stabiliti a norma
dell'art. 118 o, in mancanza di queste, in base alla
retribuzione prevista per i prestatori d'opera della
stessa località occupati nella medesima lavorazione e
categoria.
Resta in ogni caso fermo il disposto del terzo comma
dell'art. 116.
Il contributo settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22, L.
19 gennaio 1955, n. 25 , per ogni
apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni
sociali, ivi compresa l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali è fissato
in lire trecentodieci e la quota dovuta per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali è fissata in lire centottanta.
120. Se la retribuzione effettivamente corrisposta
all'infortunato è superiore a quella risultante dalle
registrazioni prescritte dall'art. 20 l'Istituto
assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo
la retribuzione effettiva, salvo le sanzioni stabilite
dall'art. 50.
L'Istituto stesso è inoltre tenuto a corrispondere
un'indennità supplementare qualora venisse accertato,
in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme
vigenti che la retribuzione presa a base della
liquidazione è inferiore a quella dovuta secondo legge,
salvo anche in questo caso, le sanzioni stabilite
dall'art. 50.
Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili
ai casi previsti dall'art. 118.
121. Nel caso in cui una nave sia perduta, o possa
considerarsi perduta secondo l'art. 162 del Codice
della navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello
al quale si riferiscono le ultime notizie della
nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute
notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli
aventi diritto di cui all'art. 85 possono ottenere la
liquidazione della indennità assicurata per il caso di
morte.
Il termine di tre anni fissato nell'art. 112 per la
prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità
decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei
mesi.
Quando ritorni chi si credeva disperso o si vengano ad avere
di lui notizie certe, l'Istituto assicuratore
cessa il pagamento della rendita già liquidata e in base
alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i
rapporti fra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno
riscosso le rate di rendita e colui che si credeva
disperso.
122. Quando la morte sopraggiunge in conseguenza
dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di
inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita
nella misura e nei modi stabiliti nell'art. 85
deve essere proposta dai superstiti a pena di decadenza,
entro novanta giorni dalla data della morte
.
123. Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il
periodo di corresponsione dell'indennità
per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di
inabilità permanente o mentre si svolgono le
pratiche amministrative per la liquidazione della rendita,
l'Istituto, assicuratore, se gli risulti che i
superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso,
deve, appena venutone a conoscenza, dare
notizie del decesso stesso ai superstiti, agli effetti
dell'eventuale applicazione dell'articolo precedente.
In ogni caso il termine di cui all'articolo predetto decorre
dal giorno nel quale i superstiti sono venuti a
conoscenza del decesso.
124. Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per
infortunio sul lavoro o malattia professionale
nell'industria già indennizzati in capitale, ai sensi della
legge 31 gennaio 1904, n. 51 del regio
decreto 13 maggio 1929, n. 928 , o titolari di rendita
vitalizia con grado di inabilità non inferiore al
50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi
mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per
cento, lire dodicimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per
cento, lire sedicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per
cento, lire trentaduemila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento, lire
cinquantamila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali
sia indispensabile un'assistenza personale
continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila,
più lire trentacinquemila quale assegno per
detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e
assorbono fino a concorrenza dei loro importi
ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa
denominazione dall'istituto assicuratore
.
125. Le indennità dell'assicurazione assorbono e
sostituiscono fino alla concorrenza del loro
ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge
o per contratti collettivi o per accordi
economici essere direttamente corrisposte, o sono di fatto
corrisposte, dal datore di lavoro al
lavoratore in caso di infortunio o di malattia
professionale, salvo i casi in cui, in virtù di contratti
collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono
tenuti a corrispondere direttamente ai propri
dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura
dell'intera retribuzione.
Capo VI - Istituti assicuratori
126. L'assicurazione secondo il presente titolo è esercitata,
anche con forme di assistenza e di servizio
sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, salvo quanto dispone
l'articolo seguente.
127. Non sono assicurati presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro:
1) gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca
marittima, nonché i radiotelegrafisti di bordo
non assunti direttamente dagli armatori, alla cui
assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4
del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 , convertito
nella legge 29 giugno 1933, n. 860; le
Casse predette sono autorizzate a provvedere anche
all'assicurazione di prestazioni supplementari
previste da regolamenti organici, da contratti collettivi,
da convenzioni di arruolamento e di ingaggi in
favore delle persone soggette all'obbligo dell'assicurazione
presso le Casse predette;
2) [i dipendenti delle aziende autonome del Ministero delle
poste e telecomunicazioni e il personale
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato] ;
3) i detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo
Stato.
Per i dipendenti dello Stato l'assicurazione presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro può essere attuata con forme
particolari di gestione e può anche essere limitata a
parte delle prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli
assicurati al trattamento previsto dal presente
decreto . Le relative norme sono emanate dal Ministro per il
tesoro di concerto con i Ministri per il
lavoro e la previdenza sociale e per la sanità.
128. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro può assumere, su richiesta
delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della
corresponsione delle rendite di inabilità e delle rendite ai
superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme
stabilite per le vendite stesse nel presente titolo;
in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i valori
capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle
all'uopo concordate fra gli enti interessati, e sono
esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse.
Fin quando non siano stabilite tali tabelle, sono applicate
quelle formate dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini
dell'art. 39.
Le Casse di cui all'art. 127, che intendono provvedere alla
riassicurazione parziale dei rischi da esse
assunti in forza del presente titolo, debbono stipulare la
riassicurazione presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e
dell'Amministrazione interessata, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
può essere incaricato, con le modalità stabilite nel decreto
stesso, di erogare le prestazioni assicurative
per infortuni in servizio o malattie professionali dovute
dalle Amministrazioni dello Stato, secondo i
propri ordinamenti, a persone non soggette all'obbligo
dell'assicurazione disciplinata dal presente titolo.
129. Le Casse di cui al n. 1) dell'art. 127 sono poste sotto
la vigilanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e si applicano ad esse le disposizioni
dell'art. 13 del regio decreto 6 luglio 1933, n.
1033 , concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Gli statuti delle Casse predette sono approvati con decreto
del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con quelli per il tesoro e per la
marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato.
Le Casse rimettono al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale i propri bilanci, le relazioni dei
sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad esse
richieste da detto Ministero.
130. Gli impiegati dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono
equiparati ai dipendenti dello Stato agli efetti del
trattamento tributario e delle disposizioni relative alla
sequestrabilità e cedibilità degli stipendi .
Capo VII - Disposizioni speciali per le malattie
professionali
131. Per le malattie professionali si applicano le
disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le
disposizioni speciali del presente capo.
132. Gli artt. 80 e 81 si applicano anche quando l'inabilità
complessiva sia derivata in parte da
infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale.
133. La tutela assicurativa contro le malattie professionali
non comprende le conseguenze non
direttamente connesse alle malattie stesse.
134. Le prestazioni per le malattie professionali sono
dovute anche quando l'assicurato abbia cessato
di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è
ammesso il diritto alle prestazioni, sempreché
l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di
tempo che per ciascuna malattia è indicato nella
tabella allegato n. 4 .
Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una
malattia precedentemente indennizzata o
che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente
decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non
oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione
d'opera nella lavorazione che abbia
determinato la malattia.
Agli effetti del comma precedente, per malattia che può dar
luogo ad una ricaduta indennizzabile,
s'intende quella che si sia manifestata dopo l'entrata in
vigore delle norme che hanno esteso alla stessa
l'assicurazione obbligatoria.
135. La manifestazione della malattia professionale si
considera verificata nel primo giorno di
completa astensione dal lavoro a causa della malattia.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero
si manifesta dopo che l'assicurato ha
cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha
determinato la malattia, la manifestazione
della malattia professionale si considera verificata nel
giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore
la denuncia con il certificato medico .
136. Nel caso di inabilità permanente al lavoro in
conseguenza di malattia professionale, se il grado
dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo
o temporaneo della specie di lavorazione per
effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu
contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare
dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor
grado di inabilità presumibile al quale il
prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono
definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.
Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati
dall'Istituto assicuratore in applicazione del
precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale
costituito con le modalità stabilite dall'art.
87; il collegio determina la misura della riduzione della
rendita.
137. La misura della rendita di inabilità da malattia
professionale può essere riveduta su domanda del
titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto
assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della
rendita purché, quando si tratti di peggioramento, questo
sia derivato dalla malattia professionale che
ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita
può anche essere soppressa nel caso di
recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo
indennizzabile.
La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto
assicuratore e deve essere corredata da un
certificato medico dal quale risulti che si è verificato un
aggravamento nelle conseguenze della
malattia professionale e risulti anche la nuova misura di
riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a
pronunciarsi entro novanta giorni dal
ricevimento di essa.
Se l'Istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda
in tutto o in parte ovvero l'assicurato non
accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle
relative contestazioni si applicano le
disposizioni dell'art. 104.
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare
alle visite di controllo che siano disposte, ai fini
del presente articolo, dall'Istituto assicuratore. In caso
di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la
sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di
essa.
La prima revisione può essere richiesta o disposta dopo che
siano trascorsi sei mesi dalla data di
cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero,
qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia
trascorso un anno dalla data di manifestazione della
malattia professionale. Ciascuna delle successive
revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza
inferiore ad un anno dalla precedente, mentre
l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute
entro il termine di quindici anni dalla
costituzione della rendita.
La relativa domanda deve essere proposta, a pena di
decadenza, non oltre un anno dalla scadenza del
termine di quindici anni di cui al comma precedente.
138. L'Istituto assicuratore può prendere visione dei
referti relativi alle visite mediche preventive e
periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di
prevenzione e di igiene del lavoro.
139. È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca
l'esistenza, la denuncia delle malattie
professionali, che saranno indicate in un elenco da
approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità,
sentito il Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro
competente per territorio, il quale ne trasmette
copia all'Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono
puniti con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni .
Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di
fabbrica previsto dall'art. 33 D.P.R. 19 marzo
1956, n. 303 , contenente norme generali per l'igiene del
lavoro, la pena è dell'arresto da due a
quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni .
Capo VIII - Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi
140. Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie
professionali contemplate dall'art. 3 del presente
decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei
lavori specificati nella tabella, allegato n. 8, e
che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni,
su proposta del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con il Ministro per la sanità,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri
lavori che espongano al rischio della silicosi .
141. Per la silicosi e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in
quanto applicabili, delle disposizioni concernenti
gli infortuni sul lavoro e le altre malattie professionali,
valgono le disposizioni particolari contenute nel
presente capo.
142. [Agli effetti del presente capo per silicosi deve
intendersi una fibrosi polmonare complicata o non
a tubercolosi polmonare che, provocata da inalazione di
polvere di biossido di silicio allo stato libero, si
manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con
bronchite ed enfisema e ripercussione
sull'apparato circolatorio ed all'esame radiologico con
disseminazione diffusa di ombre nodulari
miliariformi, confluenti o non] .
143. [Per silice libera, o biossido di silicio allo stato
libero, di cui all'articolo precedente ed alla tabella
allegato n. 8, s'intende sia quella a struttura cristallina,
sia quella allo stato amorfo.
Ai fini dell'applicazione delle norme di legge e della
tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria
l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, le rocce,
gli abrasivi e i materiali indicati nella tabella
medesima si considerano contenenti silice libera o amianto
quando questi siano presenti in percentuale
tale da poter dare luogo, avuto riguardo alle condizioni
delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di
silice libera o di amianto tale da determinare il rischio] .
144. Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie
professionali contemplate dall'art. 3 del presente
decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei
lavori specificati nella tabella, allegato n. 8,
e che risultino fra quelli previsti dall'art. 1.
La tabella predetta è sottoposta a revisione ogni due anni
con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con il Ministro per la sanità,
sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, qualora sussistano altri
lavori che espongono al rischio dell'asbestosi .
145. Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi con le loro
conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte
ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20
per cento ;
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad
altre forme morbose dell'apparato respiratorio e
cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla
valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lett. b) del comma precedente si
intendono dovute anche nei casi di morte
derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre
forme morbose dell'apparato respiratorio e
cardiocircolatorio .
146. La misura della rendita di inabilità permanente da
silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su
richiesta del titolare della rendita o per disposizione
dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di
aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a
modificazioni delle condizioni fisiche del
titolare della rendita purché, quando si tratti di
peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla
asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita.
Accertata l'esistenza di tale peggioramento
assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilità
complessiva da valutare, nei limiti e alle
condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della
silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose
dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La
rendita può anche essere soppressa nel caso di
recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo
indennizzabile .
Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare
alle visite di controllo che siano disposte, ai fini
del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di
rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre
la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte
di essa.
La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia
trascorso un anno dalla data della manifestazione
della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della
costituzione della rendita. Ciascuna delle
successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore
ad un anno dalla precedente.
In caso di insorgenza di complicanze tubercolari a carattere
tisiogeno evolutivo, le revisioni di cui al
presente articolo possono aver luogo anche fuori dei termini
ivi previsti.
Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere
richieste o disposte anche oltre il termine di
quindici anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto assicuratore, entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine
alla domanda medesima.
147. Ferme le altre disposizioni dell'art. 116, la
retribuzione annua da assumersi a base per la
liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per
morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è
quella percepita dal lavoratore, sia in danaro, sia in
natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione
della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è
stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 140.
Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo
l'abbandono delle lavorazioni predette,
durante il periodo di disoccupazione o di occupazione in
lavorazioni non soggette all'obbligo
dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente
decreto, viene presa a base la retribuzione
percepita, sia in danaro, sia in natura, alla data della
manifestazione, dai lavoratori occupati nella
medesima località e nella medesima lavorazione cui era
addetto il lavoratore alla data dell'abbandono
delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi
dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai
precedenti commi, e il lavoratore alla data della
manifestazione medesima si trovi occupato in attività
soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo
primo del presente decreto, viene presa a base
per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per
la determinazione della rendita ove la
liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle
lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione
risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla
data della manifestazione della malattia, viene
presa a base quest'ultima retribuzione.
148. Gli accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose
contemplate nel presente capo sono, in ogni
caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore e
così pure le cure, salvo quelle a favore del
lavoratore affetto da silicosi o da asbestosi associata a
tubercolosi attiva, le quali spettano all'Istituto
nazionale della previdenza sociale, purché sussistano le
condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la
tubercolosi.
Ove non sussistano le condizioni stabilite dalla legge per
il diritto alle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi, gli accertamenti
diagnostici e le cure di cui al comma precedente
sono erogati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, salvo rimborso da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Se per l'esecuzione delle cure predette o degli accertamenti
diagnostici l'assicurato è obbligato ad
astenersi dal lavoro, l'Istituto assicuratore gli
corrisponde, durante il periodo di astensione, un assegno
giornaliero nella misura corrispondente all'indennità di
infortunio per inabilità temporanea assoluta.
Quando per i motivi sopraindicati l'assicurato sia
ricoverato in un istituto di cura, egli ha diritto ad un
assegno giornaliero corrispondente alla indennità di cui
all'art. 72.
Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'assicurato
sia già titolare di una rendita per inabilità, si
applica la disposizione dell'art. 89.
149. Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art.
148, le contestazioni tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi
di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase
attiva sono sottoposte alla decisione, in via
amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Nelle more della decisione, l'interessato è assistito
dall'Istituto assicuratore al quale il caso è stato
inizialmente denunciato.
150. Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni
profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale
ha contratto la malattia, perché riscontrato affetto da
conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con
inabilità permanente di qualunque grado, purché non
superiore all'ottanta per cento, l'Istituto
assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed
indipendentemente dalle prestazioni o dalle
indennità che possano spettare per l'accertata riduzione
dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di
famiglia, una rendita di passaggio.
Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni
diverse da quelle di cui all'art. 140, tale rendita è
pari ai due terzi della differenza in meno tra la
retribuzione giornaliera, determinata ai sensi dell'art.
116, comma secondo, percepita nei trenta giorni precedenti
l'abbandono della lavorazione morbigena e
quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova
occupazione.
Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente
disoccupato, la rendita medesima è pari ai due
terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi
del precedente comma, percepita negli ultimi
trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed
indipendentemente dalla relativa indennità
di disoccupazione.
Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il
trattamento previsto nel secondo comma.
La rendita di passaggio può essere concessa una seconda
volta, entro il termine massimo di dieci anni
dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura
fissati dai precedenti commi, quando anche la
successiva lavorazione, non compresa fra quelle di cui
all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato,
influendo sull'ulteriore corso della malattia .
La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura
tale che, sommata con le indennità spettanti per
la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con
la retribuzione relativa alla nuova
occupazione o con l'indennità di disoccupazione, non superi
la retribuzione percepita nella lavorazione
nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del
lavoro. Qualora il lavoratore venga
sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del
relativo assegno giornaliero, la rendita di
passaggio decorre dal giorno successivo alla data di
cessazione dell'assegno medesimo.
151. Per ottenere la liquidazione della rendita di passaggio
di cui all'art. 150, l'assicurato deve inoltrare
domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di
centottanta giorni dalla data in cui, a seguito
dell'esito degli accertamenti, ha abbandonato la
lavorazione, precisando se abbia trovato occupazione
in altra lavorazione non prevista nella tabella allegato n.
8 o se sia disoccupato.
La domanda, corredata da dichiarazione del datore di lavoro
attestante l'abbandono della lavorazione e
la misura dell'ultima retribuzione, deve essere
accompagnata:
a) nel caso in cui l'assicurato abbia trovato occupazione in
altra lavorazione non prevista dalla
tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di
lavoro sulla natura della nuova lavorazione e
sulla misura della retribuzione relativa;
b) nel caso in cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa
attestazione degli organi competenti.
152. In conformità di quanto previsto all'art. 16,
l'Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che
non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni
specificate nella tabella allegato n. 8, diffida il
datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per
l'adempimento.
Il ricorso all'Ispettorato del lavoro contro la diffida
dell'Istituto assicuratore e quello al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale contro la decisione
dell'Ispettorato del lavoro non sospendono
l'esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche,
salvo che i detti organi non ritengano di
disporre la sospensione dell'esecuzione medesima.
L'azione avanti l'autorità giudiziaria non esime il datore
di lavoro dall'obbligo di provvedere
all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche
indicate nei precedenti commi.
153. I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste
nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a
corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione
all'incidenza dei salari specifici riflettenti
gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di
amianto in concentrazione tale da determinare il
rischio, sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli
operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere
ecc. .
A tale scopo, i datori di lavoro debbono comunicare
all'Istituto assicuratore, ad integrazione delle
notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi e
le indicazioni da questo richiesti per la valutazione
del rischio.
154. I criteri per la determinazione del premio
supplementare di cui al precedente articolo, la misura di
esso e le modalità della sua applicazione sono stabiliti con
decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
.
155. Ferme restando nel resto le disposizioni degli artt. 10
e 11, la responsabilità civile del datore di
lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano
insorte o si siano aggravate per la violazione
delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui all'art.
173.
156. I datori di lavoro sono tenuti, nell'effettuare le
registrazioni sui libri di paga ai sensi dell'art. 20, a
raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti
il rischio della silicosi e dell'asbestosi, secondo
la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni
medesime.
157. I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni
di cui all'art. 140, e comunque non oltre cinque
giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni
stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a
spese del datore di lavoro, a visita medica da eseguirsi dal
medico di fabbrica, oppure da enti a ciò
autorizzati, secondo le modalità di cui agli artt. 158 e
seguenti, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica
alle lavorazioni suddette .
Detti accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non
superiori ad un anno, ugualmente a cura e
a spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti
viene rilasciata una particolare attestazione
secondo le modalità di cui all'articolo seguente .
Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative
vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad
intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è
sostituita da quella annuale prevista nel comma
precedente.
Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni
suindicate i lavoratori che risultino affetti da
silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonare in
fase attiva, anche se iniziale.
Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui
al secondo comma, il lavoratore può
richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro
territorialmente competente un nuovo
accertamento, avente carattere definitivo, da eseguirsi
collegialmente con le modalità cui agli artt. 160
e seguenti.
Il collegio è composto da un ispettore medico del lavoro,
che lo presiede, dal medico rappresentante
del lavoratore e da un medico designato dal datore di
lavoro.
Le spese per il funzionamento del collegio medico di cui al
precedente comma, sono a carico di un
fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del
lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
158. Alla visita medica prescritta dal primo comma
dell'articolo precedente debbono essere sottoposti
anche i lavoratori provenienti da altra impresa soggetta
all'obbligo assicurativo contro la silicosi e
l'asbestosi.
Il datore di lavoro è esonerato dal fare eseguire la
suddetta visita quando questa sia stata effettuata, a
distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di
precedente datore di lavoro, purché questa
condizione possa essere dimostrata dal lavoratore mediante
consegna dell'attestazione di cui all'art.
162. L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso
ai fini della vigilanza.
Anche in tale caso la prima visita periodica o di controllo
è eseguita ai sensi del comma secondo
dell'art. 157 non oltre un anno dalla data della precedente
visita.
159. La richiesta delle visite mediche di cui all'art. 157 è
fatta dal datore di lavoro al medico di
fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art.
161, allegando alla richiesta stessa la
precedente attestazione medica eventualmente in suo
possesso.
160. La visita medica di cui all'art. 157, comprende, oltre
l'esame clinico, anche una radiografia del
torace comprendente l'intero ambito polmonare.
L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la
radiografia del torace con l'esame
schermografico, purché lo schermogramma non abbia formato
inferiore a millimetri settanta per
settanta.
Ogni qualvolta lo schermogramma non consenta l'accertamento
di cui al primo comma dell'art. 157
deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla
schermografia, una radiografia.
Il medico di fabbrica o l'ente che effettua la visita medica
indica su apposito registro a numerazione
progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del
radiologo, il luogo e la data dell'accertamento ed il
numero dello schermogramma o del radiogramma.
In ogni schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al
numero, la data in cui viene eseguito.
161. Gli enti che intendono ottenere l'autorizzazione a
compiere gli esami medici di cui al presente
capo debbono essere autorizzati dall'Ispettorato del lavoro
competente, il quale, previo accertamento
dell'adeguata organizzazione ed attrezzatura dell'ente
stesso, decide di concerto con il medico
provinciale.
Gli enti che, oltre l'Ente nazionale per la prevenzione
degli infortuni, intendono operare in tutto il
territorio nazionale debbono essere autorizzati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Ministero della sanità.
162. I rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi
dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda
personale conforme al modello A, allegato n. 9.
Sulla base di detti rilievi, il medico redige l'attestazione
di cui all'art. 157, conforme al modello B,
allegato n. 10.
Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto da
silicosi o asbestosi associate a tubercolosi
polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta
attestazione è redatta secondo il modello C,
allegato n. 10, contenente la precisazione che il lavoratore
non può essere assunto o permanere nelle
lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del
richiamato art. 157.
L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto
giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene
a conoscenza del risultato degli accertamenti.
La scheda, l'originale ed una copia firmata
dell'attestazione, nonché i documenti radiografici e
schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico
o dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro.
Quest'ultimo è tenuto a far pervenire la copia
dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al
lavoratore interessato ed a conservare i
documenti originali, unitamente al registro di cui all'art.
160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un
periodo di almeno sette anni, nonché a presentarli ad ogni
richiesta dell'Ispettorato del lavoro o del
Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può
autorizzare la conservazione dei documenti e del
registro predetti in altro luogo.
163. Quando dalla visita medica il lavoratore sia risultato
affetto da silicosi o da asbestosi, anche se
iniziale, deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i
documenti di cui all'ultimo comma dell'articolo
precedente anche una seconda copia dell'attestazione, da
inviare all'Ispettorato del lavoro entro cinque
giorni dal ricevimento.
164. Su istanza del lavoratore, che intende richiedere
l'accertamento collegiale di cui al quinto comma
dell'art. 157 il datore di lavoro deve rilasciare entro
cinque giorni dal ricevimento dell'istanza medesima
copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
165. Il lavoratore, che richiede l'accertamento collegiale
di cui al quinto comma dell'art. 157, deve
indicare il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta
nel collegio.
L'Ispettorato del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta, procede alla costituzione del
collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve
designare il proprio rappresentante sanitario nel
collegio medesimo e trasmettere entro dieci giorni
all'Ispettorato la scheda di cui al primo comma
dell'art. 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi
agli accertamenti stessi.
166. Il collegio medico, entro venti giorni dalla sua
costituzione, comunica le proprie decisioni
all'Ispettorato del lavoro, che provvede a notificarle alle
parti, restituendo ad esse i documenti esibiti
dopo aver annotato le conclusioni del collegio sulla scheda
di cui al primo comma dell'art. 162.
167. I compensi spettanti ai componenti del collegio di cui
al sesto comma dell'art. 157 sono stabiliti
nella misura prevista dalle disposizioni relative alla
tariffa nazionale per le prestazioni mediche.
168. Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati
nell'art. 157, l'Ispettorato del lavoro
competente per territorio può con motivata ordinanza
prescrivere visite di controllo sulla salute dei
lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'art. 157 le
visite di controllo disposte dall'Ispettorato del
lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo
grava sul datore di lavoro.
I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite
preventive e periodiche di cui all'art. 157 debbono
essere portati a conoscenza delle persone e degli enti
indicati nell'art. 161, con le modalità e i termini
ivi stabiliti.
Il lavoratore, qualora non accetti i risultati delle visite
di controllo può richiedere un nuovo
accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma
dell'art. 157.
169. L'Ispettorato del lavoro, direttamente o su richiesta
del competente Distretto minerario, può
disporre con motivata ordinanza che le visite di controllo
di cui all'articolo precedente siano eseguite da
medici da esso designati per tutti i lavoratori esposti al
rischio o limitatamente ad una parte di essi.
170. La facoltà di prendere visione dei referti relativi
alle visite mediche, prevista per l'Istituto
assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi
degli accertamenti disposti a norma del presente
capo.
171. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di
emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione
delle visite mediche di cui al presente
capo, anche allo scopo di rendere, quanto più possibile,
uniforme il metodo di rilevazione dei dati
obiettivi, con particolare riguardo agli accertamenti
radiologici.
172. Il lavoratore, che rifiuti di sottoporsi alle visite
mediche periodiche o di controllo previste dagli
artt. 157 e seguenti, non può continuare ad essere adibito
alle lavorazioni di cui alla tabella allegato n. 8.
173. Le disposizioni particolari, concernenti le misure di
prevenzione e di sicurezza tecniche e
profilattiche individuali e collettive e i termini della
loro attuazione a seconda della natura e delle
modalità delle lavorazioni, sono prescritte da regolamenti
speciali, da emanarsi con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con il Ministro per la sanità.
174. Agli effetti dell'art. 155, in attesa dell'emanazione
delle disposizioni particolari di prevenzione e di
sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le
disposizioni protettive contenute nel regolamento
generale per l'igiene del lavoro approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303 .
175. Il datore di lavoro, che ometta di far sottoporre i
propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui
all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art.
157, o che adibisca alle predette lavorazioni i
lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi
associate a tubercolosi polmonare in fase attiva
anche se iniziale, è punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia
avvenuta la predetta violazione.
176. Salvo quanto disposto dall'articolo precedente e salvo
che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque violi le disposizioni del presente capo è punito
con la sanzione amministrativa da lire 6.000 a
lire 60.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale
sia avvenuta la violazione stessa.
L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso
superare le lire 240.000 .
177. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una
Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di
cui all'art. 197, cui debbono affluire le ammende riscosse
per le violazioni delle norme della legge 12
aprile 1943, n. 455 , del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e del
presente capo affinché il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale possa, in casi particolarmente
meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare:
a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o la
asbestosi si sia manifestata oltre il periodo massimo di
indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate
nella tabella allegata alla legge 12 aprile
1943, n. 455 e successive modificazioni e integrazioni ;
b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle
prestazioni in quanto la denuncia non è
stata presentata entro il periodo massimo di
indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate
nella tabella predetta;
c) lavoratori assicurati o loro superstiti che, per effetto
del lungo intervallo tra l'ultima occupazione in
lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia,
abbiano ricevuto liquidazione delle indennità per
inabilità permanente o per morte sulla base di una
retribuzione notevolmente svalutata;
d) lavoratori emigrati, che, rientrati in Patria, siano
riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con
inabilità permanente superiore al venti per cento, non
indennizzata nel Paese dal quale essi provengono.
Con i fondi di detta Sezione sarà provveduto altresì:
e) al rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro delle spese
sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o
da asbestosi associata a tubercolosi in fase
attiva, per i quali non sussistano le condizioni previste
dall'art. 148, per il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
f) all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli
studi e delle ricerche concernenti la silicosi
e l'asbestosi.
Capo IX - Assistenza ai grandi invalidi
178. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro è istituita una speciale
gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le
forme stabilite dal regolamento approvato
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione,
qualificazione, riqualificazione, addestramento e
perfezionamento professionale e, in generale,
all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del
lavoro.
Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro
che, essendo assicurati in base al regio
decreto 31 gennaio 1904, n. 51 , al R.D. 17 agosto 1935, n.
1765 , al D.Lgs.Lgt. 23 agosto
1917, n. 1450 e loro successive modificazioni ed
integrazioni, o al presente decreto abbiano subìto
o subiscano un'inabilità permanente che riduca l'attitudine
al lavoro di almeno quattro quinti.
Nei limiti delle possibilità finanziarie ed in genere dei
mezzi tecnici della speciale gestione possono
essere ammessi, su deliberazione del Comitato tecnico di cui
all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 13 maggio
1947, n. 438 , alle cure chirurgiche, mediche, ortopediche,
fisio ed ergoterapiche, alla fornitura di
protesi e di altri apparecchi diretti al massimo possibile
recupero di capacità lavorativa, in quanto ad
esse non sia già tenuto l'Istituto assicuratore a termine
del presente decreto, nonché ad altre
prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso, anche
invalidi ai quali sia stata riconosciuta
dall'Istituto assicuratore un'inabilità inferiore ai quattro
quinti.
179. Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro
inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purché
avanzata entro un anno dalla data della costituzione di
rendita o dalla data di completamento delle cure
indicate agli articoli 89 e 178, possono essere ammessi a
frequentare corsi di addestramento o di
qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione
professionale in attività lavorativa adeguata alle
loro attitudini e alle loro residue capacità, secondo le
possibilità di occupazione del mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
stabilisce annualmente, sentito il Ministero della
sanità, un piano organico dei corsi di addestramento
istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264
, e riconosciuti idonei per la rieducazione professionale
degli invalidi di cui al comma precedente.
Su tali piani deve essere acquisito, altresì, il parere
dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del
lavoro. È fatta salva la facoltà dell'Associazione suddetta
di istituire per proprio conto corsi di
addestramento ai sensi dell'art. 4 della legge 21 marzo
1958, n. 335.
I partecipanti ai predetti corsi fruiscono del trattamento
previsto dagli artt. 52 e 61 della legge 29 aprile
1949, n. 264 .
180. Nei casi in cui non sia applicabile, per le limitazioni
previste dall'art. 2, secondo comma,
D.Lgs.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 , il beneficio
dell'assunzione obbligatoria nelle imprese
private, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del
lavoro è autorizzata a concedere, ove
sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno
mensile di incollocabilità non superiore a lire
quindicimila, per tutta la durata di dette limitazioni e
condizioni.
Le modalità per l'erogazione di tale assegno sono deliberate
dall'Associazione di cui sopra ed
approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
.
181. Per i compiti di cui agli artt. 179 e 180 e per la
realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21
marzo 1958, n. 335 , si provvede con un'addizionale in
misura pari all'1 per cento su premi e
contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, in sostituzione dei
contributi previsti ai nn. 1 e 2 dell'art. 5 della legge 21
marzo 1958, n. 335 .
Dal gettito della predetta addizionale viene annualmente
prelevato e versato al fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ,
l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento delle
attività addestrative a favore degli
invalidi del lavoro a norma dell'art. 179. L'ammontare è da
stabilirsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di cui
all'art. 179.
L'addizionale, detratte le spese di cui al comma precedente,
è devoluta all'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti
istituzionali e per quelli previsti dall'articolo precedente
.
182. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui
all'art. 178:
a) con i mezzi stanziati di anno in anno dal Consiglio di
amministrazione sul bilancio delle singole
gestioni dell'Istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e
Amministrazioni di cui all'articolo 127
nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero
degli assistiti delle rispettive gestioni e al
costo medio pro-capite dell'assistenza erogata a tutti gli
invalidi;
c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti
ed erogazioni di terzi.
183. Il Comitato di cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire
che, nei casi di ricovero dei grandi invalidi
titolari di rendita di inabilità si applicano le
disposizioni dell'art. 72.
184. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni previste dai nn.
1) e 2) dell'art. 127 hanno l'obbligo di
denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi
del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, gli
invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a
malattia professionale abbiano subìto un'inabilità
permanente di almeno, l'ottanta per cento. Le Casse,
Aziende ed Amministrazioni predette debbono anche fornire
alla detta gestione tutte le notizie ed
informazioni ad esse richieste dalla gestione stessa.
185. Nell'erogazione delle prestazioni viene tenuto conto,
come titolo di preferenza, del grado di
inabilità della natura della lesione e, in genere, delle
condizioni fisiche attuali dell'invalido, nonché delle
condizioni economiche e familiari di esso.
186. I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni
assistenziali da parte della gestione o circa la natura e i
limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla
decisione del Comitato di cui al terzo comma dell'art.
178. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
187. Il Comitato di cui al terzo comma dell'art. 178
preposto alla gestione delibera:
1) sulle forme di assistenza della gestione e sui modi e
limiti di essa;
2) sui ricorsi di cui all'articolo precedente;
3) sulla compilazione di regolamenti interni;
4) su convenzioni da stipulare con Enti ed Istituzioni
forniti di mezzi idonei per l'assistenza;
5) su quanto attiene, in genere, al funzionamento della
gestione.
Il Comitato predispone il conto preventivo ed il conto
consuntivo della gestione e propone la misura del
contributo a carico degli Istituti assicuratori ai sensi
dell'art. 182.
Per la convocazione del Comitato e la validità delle
adunanze si applicano le disposizioni dello statuto
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia
per il Comitato esecutivo dell'Istituto medesimo.
188. Il conto consuntivo della gestione forma parte
integrante del bilancio dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
189. Ai servizi della gestione si provvede per mezzo degli
uffici e con il personale dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Capo X - Norme generali, transitorie e finali
190. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche
ai dipendenti dello Stato e delle Aziende
autonome di Stato , agli addetti alla navigazione marittima
e alla pesca marittima, nonché ai
detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi
previsti dall'art. 127.
Per l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4,
n. 5, lo Stato può provvedere ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono
emanate con decreto del Ministro per il tesoro,
di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale e per la pubblica istruzione .
191. Gli oneri derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome
statali faranno carico ai normali
stanziamenti di bilancio.
192. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della
legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente
decreto, le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e
le malattie provvedono secondo le norme della
legislazione che le concerne e dei propri statuti.
193. Agli oneri della gestione assicurativa l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro provvede secondo le norme della legislazione che lo
concerne.
194. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'INAIL,
per la gestione industria, dall'applicazione
della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto si
provvede, fin quando non sarà emanata e
sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri
anche la copertura degli oneri predetti, con
un'addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per l'anno 1965 e per gli anni successivi l'addizionale di
cui sopra è determinata, in relazione
all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, in misura non
superiore al venti per cento .
I fondi introitati con l'applicazione dell'addizionale
suddetta sono esenti da ogni prelevamento di
aliquote per contribuzione, a favore di Enti pubblici o
privati, previste da disposizioni di legge in vigore.
195. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni
del presente titolo sono puniti con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel
titolo medesimo specifiche sanzioni .
196. I ricorsi in via amministrativa previsti dal presente
titolo debbono essere comunicati alla
controparte mediante invio di copia conforme in plico
raccomandato con ricevuta di ritorno.
Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato
del lavoro o al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, secondoché il ricorso sia
presentato all'uno o all'altro.
L'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, qualora non risulti eseguita
la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine
perentorio per la comunicazione alla controparte;
trascorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia data
la prova, l'Ispettorato del lavoro e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dichiarano
inammissibile il ricorso.
197. Le somme riscosse per contravvenzioni al presente
titolo ed al titolo secondo sono versate a
favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la
Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 37 del
R.D. 31 gennaio 1904, n. 51 , ed amministrato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale può erogare
somme:
a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno
corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi
del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla
malattia professionale;
b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il
mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati
morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortuni;
c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli
studi delle discipline infortunistiche e di
medicina sociale in genere.
Le somme riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del
testo unico approvato con D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, fino alla data di entrata in vigore
della presente legge restano acquisite al fondo
speciale infortuni .
198. Sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da
ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del
procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi
dall'autorità giudiziaria, nonché tutti gli atti o
scritti o documenti prodotti dalle parti nelle controversie
che, in dipendenza del presente decreto,
sorgano fra gli infortunati o i loro aventi diritto e
l'Istituto assicuratore o le persone tenute all'obbligo
dell'assicurazione.
Sono anche esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle
imposte sulle assicurazioni e sui contratti
vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel
presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di
indennità e alle costituzioni di rendita, non esclusi i
processi verbali, i certificati, atti di notorietà e
quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto
stesso.
Tutti gli atti e contratti relativi alla gestione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e delle Casse di cui all'art. 127, le donazioni
ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti
dalle imposte di bollo, registro e ipotecarie.
Sono esenti dalle tasse di concessione governativa gli atti
costitutivi dell'Istituto, le modificazioni
successive ai suoi statuti e tutti gli altri atti e
documenti che possono occorrere tanto all'Istituto per se
stesso, quanto agli assicurati, relativamente all'esecuzione
delle leggi per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro.
Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze
attive di bilancio dell'Istituto e delle Casse
predette, i frutti annuali e le rendite da essi liquidate.
Gli atti e i contratti stipulati dall'Istituto e dalle Casse
predette per impiegare i propri fondi sono
soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti
stipulati dallo Stato. Qualora, però tali impieghi di
fondo siano diretti ad operazioni di finanziamento, anche
contro la cessione di annualità dovute dallo
Stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi
atti e contratti sono soggetti alla tassa proporzionale
di cui all'art. 28 della tariffa, allegato A, al R.D. del 30
dicembre 1923, n. 3269, a carico della parte
sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale
agevolazione tributaria.
Sui depositi di titoli pubblici effettuati presso la Cassa
depositi e prestiti dell'Istituto e dalle Casse
predette è fissata la tassa di custodia in ragione di lire
una all'anno per ogni mille lire di capitale
nominale, qualunque sia l'ammontare del deposito ai termini
dell'art. 1, D.L. 12 gennaio 1928 n. 38,
convertito nella L. 7 giugno 1928, n. 1396.
199. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche
agli addetti alla navigazione marittima e alla
pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito
dalle speciali disposizioni contenute nel titolo
medesimo.
Per gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale
nelle rispettive imprese e che non abbiano
dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo a
norma del presente titolo, nonché per i commessi
viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di
consumo, di cui al terzo comma dell'art. 4, le
disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1°
gennaio 1966 .
200. Le attribuzioni demandate dal presente decreto
all'Ispettorato del lavoro sono devolute, per
quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca
marittima, all'autorità marittima o consolare.
201. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto è esercitata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro, salvo per quanto riguarda la
navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro
portuale, nei cui confronti la vigilanza è esercitata
rispettivamente a mezzo delle autorità marittime del
territorio dello Stato o consolari all'estero e degli
uffici del lavoro portuale.
Le autorità predette hanno facoltà di negare le spedizioni
alla nave, quando risulti che le disposizioni
stesse non siano state osservate.
Per la navigazione marittima le spedizioni debbono essere
negate quando siano omessi in tutto o in
parte i versamenti dei contributi assicurativi.
202. Alle spese per gli esperti e per i periti nei
procedimenti previsti dal presente decreto e per
l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei
magistrati delle materie relative agli infortuni sul
lavoro e alle malattie professionali, concorrono gli
Istituti assicuratori di cui agli artt. 126 e 127.
Gli istituti predetti versano annualmente alla Tesoreria
dello Stato la somma occorsa per le spese di cui
al precedente comma, nell'ammontare liquido dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con quello del tesoro e ripartito fra gli Istituti
stessi in proporzione dei premi e contributi
assicurativi da essi introitati.
203. I titolari di aziende artigiane, ai fini
dell'attuazione della tutela assicurativa per essi prevista
dall'art. 4, n. 3), sono tenuti agli stessi adempimenti
prescritti dal presente titolo a carico dei datori di
lavoro per l'assicurazione dei loro dipendenti e soggetti
alle medesime sanzioni.
Qualora il titolare di azienda artigiana non provveda, nei
termini di cui all'art. 53, alla denuncia
dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 52.
In caso di infortunio sul lavoro del titolare di azienda
artigiana, ove questi si trovi nell'impossibilità di
provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il
sanitario che abbia per primo constatato le
conseguenze dell'infortunio, è obbligato a darne immediata
notizia all'Istituto assicuratore.
204. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, stipulati dal
datore di lavoro a favore di prestatori d'opera che, in
conseguenza del presente decreto, vengono ad
esser compresi tra le persone soggette all'obbligo
dell'assicurazione predetta sono risolti a seguito di
richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal
1° gennaio 1966.
Le imprese assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la
restituzione proporzionale degli sconti
poliennali concessi.
Qualora detti contratti assicurino altri rischi oltre quelli
per gli infortuni sul lavoro previsti dal presente
decreto, oppure garantiscono gli indennizzi stabiliti in
misura superiore a quella delle indennità fissate
dal decreto medesimo i contratti stessi sono mantenuti in
vigore per la parte che non riguarda questi
ultimi rischi e per quella eccedente le indennità predette.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai contratti di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati
dagli artigiani per i quali sussiste l'obbligo
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi
del presente decreto.
TITOLO II
L'assicurazione infortuni e malattie professionali
nell'agricoltura
Capo I - Soggetti di applicazione (soggetti e lavorazioni)
205. In virtù delle disposizioni del presente titolo si
intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in
agricoltura dall'età di dodici anni ai settanta compiuti:
a) i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende
agricole o forestali;
b) i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniuge e
figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera
manuale abituale nelle rispettive aziende ;
c) i sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali,
che prestino opera retribuita. Sono considerati
come sovrastanti tutti coloro che, per incarico od interesse
dell'azienda, esercitano funzioni di direzione
o di sorveglianza di lavori, anche se a questi materialmente
non partecipino .
Sono pure compresi nell'assicurazione i soci di società
cooperative conduttrici di aziende agricole o
forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando
siano occupati nei lavori previsti negli artt. 206,
207 e 208 ai termini della precedente lettera b).
I parenti diversi da quelli indicati nella lettera b) del
presente articolo, nonché gli esposti regolarmente
affidati e gli affiliati, sebbene convivano col
proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella
disposizione, sono, a tutti gli effetti, compresi fra i
lavoratori indicati sotto la lettera a) del presente
articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in essa
lettera a) .
206. Sono considerate aziende agricole o forestali, ai fini
del presente titolo, quelle esercenti una
attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla
silvicoltura, all'allevamento degli animali ed attività
connesse, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile. Si
reputano in ogni caso agricole, a norma del primo
comma del medesimo articolo, le attività di allevamento
delle specie suinicole, avicole, cunicole,
itticole, dei selvatici a scopo alimentare e quelle
attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili .
207. Sono considerati lavori agricoli, ai fini del presente
titolo, tutti i lavori inerenti alla coltivazione dei
fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed
attività connesse, ossia quelli che rientrano
nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma dell'art.
2135 del codice civile, anche se i lavori siano
eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente
inanimato, ovvero non direttamente dalla persona
che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e
nell'interesse dell'azienda conduttrice del
fondo.
Le lavorazioni connesse, complementari od accessorie dirette
alla trasformazione od all'alienazione dei
prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo
dell'azienda agricola, o nell'interesse e per conto di
una azienda agricola sono comprese nell'assicurazione a
norma del presente titolo.
Sono altresì soggetti alle disposizioni del presente titolo
i lavori di coltivazione di orti e di giardini, anche
se eseguiti su fondi per i quali non sia stabilita l'imposta
sui terreni.
.
208. Sono considerati come lavori forestali soggetti alle
disposizioni del presente titolo tutti quelli di
coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la
seminagione, la potatura, la decorticatura delle piante, la
estirpazione delle piante dannose, e simili. Vi sono pure
compresi il taglio e la riduzione delle piante e
loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle
rive dei fiumi o torrenti, o presso le strade
carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in
fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da
imprenditori agricoli.
È soggetta, altresì, alle disposizioni del presente titolo
la coltivazione delle piante ovunque queste si
trovino.
Nelle lavorazioni connesse, complementari od accessorie è
considerata come tale anche la
carbonizzazione.
209. Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto,
addette a macchine mosse da agente
inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa,
spettano le prestazioni dell'assicurazione
ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio
lavorando a servizio delle dette macchine.
Dette prestazioni spettano, altresì, alle persone previste
all'art. 205 che, nelle condizioni di cui ai
numeri 1) e 2) dell'art. 4, siano addette alle altre
lavorazioni previste dall'art. 1, con esclusione di quelle
di cui ai numeri 7), 8), 10), 13) limitatamente al deposito
ed all'impiego, 14) se eseguite con meno di
quattro persone, 24) e 26) .
Capo II - Oggetto dell'assicurazione
210. L'assicurazione secondo il presente titolo comprende
tutti i casi di infortunio avvenuto per causa
violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la
morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta
o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che
importi l'astensione dal lavoro per più di tre
giorni.
Deve considerarsi come inabilità permanente assoluta la
conseguenza di un infortunio la quale tolga
completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro.
Deve considerarsi come inabilità permanente parziale la conseguenza
di un infortunio, la quale
diminuisca in misura superiore al quindici per cento e per
tutta la vita l'attitudine al lavoro, in
conformità della tabella allegato n. 2.
Si considera come inabilità temporanea assoluta la
conseguenza di un infortunio che impedisca
totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di
attendere al lavoro.
Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone
assicurate durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro
e, qualora non sia presente un servizio di
mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di lavoro a quello di
consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono
dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed
improrogabili o all'adempimento di obblighi
penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso
di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli
infortuni direttamente cagionati dall'abuso di
alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione,
inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto
della prescritta abilitazione di guida .
211. L'assicurazione comprende, altresì, le malattie
professionali indicate nella tabella allegato n. 5 le
quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle
lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in
quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste negli
artt. 206, 207 e 208 .
Per tali malattie professionali, in quanto non siano
stabilite disposizioni speciali, si applicano le norme
concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura .
Capo III - Prestazioni
212. Ove non sia diversamente disposto nel presente titolo,
si applicano alle indennità per inabilità
temporanea e a quelle in rendita, nonché ai relativi
procedimenti di liquidazione in materia di infortuni
sul lavoro in agricoltura, le disposizioni del titolo I per
gli infortuni sul lavoro nell'industria.
213. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta derivante da infortunio sul lavoro in
agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di
tre giorni, è corrisposta a partire dal quarto
giorno e per tutta la durata dell'inabilità stessa, compresi
i giorni festivi, alle persone previste alle
lettere a) e c) dell'art. 205, nella misura del 60 per cento
della retribuzione media giornaliera
determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 28
del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 .
Ove la durata dell'inabilità di cui al comma precedente si
prolunghi oltre i novanta giorni, anche non
continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è
elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al
settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di
cui al comma precedente .
Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra
quelli da computarsi all'effetto di determinare la
durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore
di lavoro è obbligato a corrispondere al
lavoratore infortunato, compreso fra le persone previste
alle lettere a) e c) dell'articolo 205, l'intera
retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto
l'infortunio e il sessanta per cento della retribuzione
stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative
e regolamentari, nonché da contratti
collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi
fino a quando sussiste la carenza
dell'assicurazione, come previsto dall'art. 73.
214. Nei casi di inabilità permanente previsti nella tabella
allegato n. 2, l'attitudine al lavoro, agli effetti
della liquidazione della rendita s'intende ridotta nella
misura percentuale indicata per ciascun caso.
Valgono altresì, per la valutazione delle inabilità i
criteri specificati nell'art. 78.
215. Per i casi di inabilità permanente derivante, da
infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o
parziale di grado superiore al quindici per cento, è
corrisposta, con effetto dal giorno successivo a
quello della cessazione dell'inabilità, sulla base della
retribuzione annua convenzionale di lire
trecentosettantamila per i lavoratori di età superiore a
sedici anni e di lire duecentosedicimila per i
lavoratori di età non superiore a sedici anni, e delle
aliquote percentuali stabilite nella tabella allegato n.
6 .
A decorrere dal 1° luglio 1965 si applica la tabella delle
aliquote percentuali di retribuzione di cui
all'allegato n. 7.
Dalla data del 1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le
rendite in godimento in base alle nuove aliquote di
retribuzione di cui al precedente comma.
216. Le indennità liquidate agli infortunati di età non
superiore a sedici anni sono elevate, al
compimento del sedicesimo anno di età, alla misura prevista
per i lavoratori di età superiore a sedici
anni.
217. Le rendite sono integrate in conformità alle
disposizioni dell'art. 77.
218. Nei casi di invalidità permanente assoluta conseguente
a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza
personale continuativa, la rendita è integrata da
un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per tutta
la durata di detta assistenza. Non si fa
luogo all'integrazione quando l'assistenza personale sia
esercitata in luogo di ricovero con onere a
carico dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno è erogato anche nel caso in cui l'assistenza
personale sia effettuata da un familiare e non è
cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti
dallo Stato o da enti pubblici. In caso di
cumulo è consentita l'opzione tra i vari assegni da parte
dei beneficiari .
219. Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con
grado di inabilità permanente in forma definita
non superiore al venti per cento è data facoltà di
richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla
scadenza di un decennio dalla data di costituzione della
rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni
diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della
ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle rendite è calcolato in base alle
tabelle approvate con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
220. Ai titolari di rendita per inabilità permanente
derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di
grado non inferiore al cinquanta per cento, con moglie e
figli, o solo moglie, o solo figli aventi i requisiti
prescritti per l'assegnazione delle quote integrative della
rendita ai sensi dello articolo 77, può essere
concesso, al solo scopo di investimento in beni terrieri o
per miglioramenti degli stessi o di acquisto di
macchine agricole ad uso di lavorazione su propri fondi, e
purché siano trascorsi almeno due anni dalla
liquidazione della rendita, ed il titolare della rendita sia
in età non superiore ai cinquantacinque anni, il
riscatto in capitale di tutta o parte della rendita stessa
secondo i criteri, le condizioni e le garanzie
indicati negli articoli che seguono.
221. Il riscatto in capitale della rendita di cui
all'articolo precedente è condizionato alla dimostrazione
da parte del titolare della rendita del possesso dei
requisiti personali e familiari di legge e dell'utilità,
dell'investimento per gli scopi contemplati dall'articolo
stesso.
Nell'investimento in beni terrieri s'intendono compresi,
oltre l'acquisto dei terreni, affrancazioni di
canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie
inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione
dell'azienda agricola, nonché le opere di miglioramento
fondiario.
Le macchine agricole, per il cui acquisto può essere
concesso il riscatto, debbono essere di
apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in
relazione all'entità ed alle caratteristiche dell'azienda
agricola, per la quale debbono essere usate.
222. La domanda per ottenere il riscatto di cui all'art. 220
deve essere presentata alla sede provinciale
territorialmente competente dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
deve essere corredata dei documenti dimostrativi della
ricorrenza delle condizioni richieste.
L'Istituto predetto ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti
gli altri elementi e documenti che ritenga
necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità
competenti.
223. Il valore capitale per il riscatto della rendita di cui
all'art. 220 è calcolato in base alle tabelle
approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su proposta del Consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro.
Il valore capitale della rendita è calcolato con riferimento
alla data di presentazione della domanda e
ne sono detratti i ratei di rendita eventualmente pagati
dopo tale data.
224. Il riscatto dell'intera rendita liquidata ai sensi
dell'art. 220 può essere concesso solo quando i
postumi delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.
Qualora, invece, i postumi delle lesioni, riportate siano
suscettibili di modificazioni, la rendita può essere
riscattata in misura non superiore alla metà.
L'eventuale differenza dovuta in rapporto all'entità dei
postumi accertati nell'ultimo giudizio di revisione
può essere corrisposta sempreché permangono le condizioni
richieste dall'art. 220.
225. Nel caso in cui il titolare della rendita riscattata ai
sensi dell'art. 220 sia colpito da un nuovo
infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di
inabilità permanente ai sensi del presente titolo,
l'importo della nuova rendita complessivamente dovuta, da
liquidarsi a norma dell'art. 82, è decurtato,
dell'importo corrispondente alla rendita già riscattata.
Qualora l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in
capitale della rendita, spetta ugualmente ai
superstiti la rendita, a norma dell'articolo 231, quando sia
provato che la morte sia avvenuta in
conseguenza dell'infortunio.
226. A garanzia dell'utilizzazione del capitale riscattato
ai sensi dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla
legge, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro è autorizzato:
a) ad intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili
ed immobili per i quali ultimi deve essere
stabilito che non possono essere alienati o ipotecati, sotto
pena la nullità, prima che siano trascorsi
dieci anni dalla costituzione della rendita o almeno cinque
anni dalla data di riscatto. Le spese per la
stipulazione degli atti di compravendita e conseguenziali
sono a carico dell'infortunato acquirente;
b) ad eseguire, per le opere di costruzione, ricostruzione e
riparazione di cui all'art. 221, il
versamento del capitale di riscatto in base agli stati di
avanzamento approvati dal proprio ufficio
tecnico;
c) a corrispondere direttamente al venditore, nell'acquisto
delle macchine agricole, il relativo prezzo;
d) a richiedere tutte quelle altre garanzie che ritenesse
idonee al raggiungimento degli scopi voluti
dalla legge.
227. Sulle domande di riscatto previste dall'art. 222,
decide il Comitato esecutivo dell'Istituto
assicuratore, il quale, sentito il Comitato tecnico per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in
agricoltura, deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della domanda.
228. Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui
all'articolo precedente è ammesso, entro
sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che
decide in via definitiva.
229. L'infortunato, anche dopo il conseguimento del
riscatto, di cui all'art. 220, sia totale, sia parziale,
conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e
protesiche, ivi comprese quelle ai grandi
invalidi del lavoro, in quanto spettino, ed eventualmente il
diritto alla revisione ai termini di legge, nei
limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti
disposizioni legislative.
230. Alla revisione delle rendite di inabilità permanente
per infortunio sul lavoro in agricoltura si
applicano le disposizioni contenute negli artt. 83 e 84.
231. Le indennità per i casi di morte derivante da
infortunio sul lavoro in agricoltura sono liquidate in
rendita sulla base delle retribuzioni indicate nell'art. 215
ed in conformità delle disposizioni del titolo
primo.
A decorrere dal 1° luglio 1965 le rendite di cui al comma
precedente, in corso di godimento a tale data,
sono ragguagliate al cento per cento della retribuzione
annua convenzionale di cui all'art. 234.
232. In ogni caso di morte, ad istanza dell'Istituto
assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato, il
Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia
dell'infortunato, dispone che sia praticata
l'autopsia; le parti interessate possono delegare un medico
per assistervi.
La richiesta deve essere motivata e, nel caso che sia fatta
dall'Istituto assicuratore, il Pretore, nel
darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che
il loro rifiuto a consentire alla richiesta
potrebbe eventualmente costituire un elemento di presunzione
contro l'eventuale loro diritto
all'indennità. Se i componenti la famiglia non consentano
all'autopsia, il Pretore deve farlo risultare da
una dichiarazione che rilascia all'Istituto assicuratore, a
sua domanda, nella quale fa menzione, altresì,
dell'avvertenza fatta ai componenti la famiglia a norma del
presente comma.
Le spese dell'autopsia richiesta a norma del presente
articolo sono in ogni caso a carico dell'Istituto
assicuratore, l'onorario per l'autopsia, con il referto, è
liquidato dalla direzione provinciale del lavoro-
settore ispezione del lavoro nella misura da stabilirsi con
decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con i Ministri per il tesoro e per
la sanità .
233. Oltre alla rendita di cui all'articolo 231 è
corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una
volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni
dell'articolo 85 .
234. Le rendite per inabilità permanente e per morte sono
riliquidate ogni anno, a partire dal 1° luglio
1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni
orarie contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura,
al netto degli assegni familiari, quali risultano accertate
nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale
di statistica.
A tale effetto, entro i tre mesi successivi alla scadenza di
ogni anno, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una
variazione dell'indice delle retribuzioni orarie
contrattuali di almeno il cinque per cento nel corso
dell'anno, determina con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione
convenzionale sulla cui base debbono
riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove misure
dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea
assoluta dovuta per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le
malattie professionali manifestatesi entro il 31
dicembre 1976.
Per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1984, la
determinazione della nuova retribuzione convenzionale
terrà conto della variazione intervenuta in misura non
inferiore al dieci per cento rispetto alla
retribuzione annua convenzionale fissata con decreto
interministeriale del 3 luglio 1980 .
235. Con decorrenza dal 1° luglio 1967 agli invalidi per
infortunio sul lavoro in agricoltura, già
indennizzati in capitale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgt. 23
agosto 1917, n. 1450 , convertito nella L.
17 aprile 1925, n. 473, o in rendita vitalizia costituita a
norma dell'art. 111 del regolamento 21
novembre 1918, n. 1889 , per l'esecuzione del predetto
D.Lgt., con grado di inabilità non inferiore
al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni
continuativi mensili:
con grado di inabilità dal cinquanta al cinquantanove per
cento, lire diecimila;
con grado di inabilità dal sessanta al settantanove per
cento, lire tredicimila;
con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per
cento, lire ventiseimila;
con grado di inabilità dal novanta al cento per cento lire
trentaseimila;
con grado di inabilità cento per cento, nei casi nei quali
sia indispensabile un'assistenza personale
continuativa, a norma dell'art. 212, lire trentaseimila più
lire trentamila quale assegno per detta
assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono
fino a concorrenza dei loro importi
ogni altro assegno mensile, corrisposto, anche sotto diversa
denominazione, dall'istituto assicuratore
.
236. Nei casi di infortunio sul lavoro in agricoltura
l'Istituto assicuratore è tenuto ad erogare le
medesime prestazioni sanitarie previste per gli infortuni
sul lavoro nell'industria secondo le disposizioni
contenute negli artt. 86 e seguenti.
237. Gli ufficiali sanitari e i medici condotti sono tenuti,
per i casi di infortunio sul lavoro in agricoltura,
agli obblighi stabiliti dagli articoli 97 e seguenti, salvo
che non sia diversamente disposto nel presente
titolo.
238. Qualunque medico presti la prima assistenza ad un
infortunato è obbligato a rilasciare un
certificato della visita quando, a suo giudizio, la lesione
possa avere per conseguenza un'inabilità che
importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre
giorni.
Detto certificato vale anche come denunzia dell'infortunio:
esso è compilato secondo un modulo
speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato
dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni
sentito l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di
fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti
moduli ai medici, ai Comuni, agli ospedali ed agli
uffici postali della circoscrizione e, occorrendo, anche
agli esercenti le aziende.
Il preposto all'azienda deve fornire al medico tutte le
notizie necessarie per completare il modulo, e
firmarlo egli pure quando ne sia richiesto dal medico.
Il medico deve curare, sotto la sua responsabilità, che il
certificato sia consegnato, non oltre il giorno
successivo a quello della prima assistenza, all'ufficio
postale per l'invio all'Istituto assicuratore e,
qualora la consegna non avvenga entro il termine stabilito,
egli sarà passibile della penalità comminata
dall'art. 246.
L'ufficio postale stacca dal certificato il talloncino di
ricevuta e lo consegna al mittente con la firma
dell'impiegato di posta e col timbro dell'ufficio di
accettazione e trasmette il certificato stesso,
raccomandato a carico del destinatario, all'Istituto
assicuratore.
La mancanza del modulo non dispensa dall'obbligo di redigere
il certificato-denuncia ed inviarlo
all'Istituto assicuratore, fermo l'obbligo di redigerlo sul
modulo a richiesta dell'Istituto stesso .
239. Nei casi di infortunio seguiti da morte o da lesioni
tali da doversene prevedere la morte o
un'inabilità assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni,
il medico è obbligato a trasmettere direttamente
copia del certificato-denuncia all'autorità di pubblica
sicurezza. Questa, non più tardi del giorno
successivo a quello del ricevimento, ne trasmette copia
all'Ispettorato del lavoro e al pubblico ministero
nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Inoltre,
in caso d'infortunio mortale, il medico deve
darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni caso,
entro ventiquattro ore dall'infortunio
all'Istituto assicuratore, che ne rimborsa la spesa .
La direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del
lavoro nel più breve tempo possibile e in ogni
caso, non più tardi di quattro giorni dal ricevimento della
denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad
una inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli
articoli da 56 a 62 e negli artt. 64 e 232 .
240. Per gli infortuni seguiti da morte, copia del processo
verbale di inchiesta deve essere, a cura della
direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del
lavoro, rimessa al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale .
241. L'infortunato è obbligato a dare immediata notizia di
qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di
lieve entità, al proprio datore di lavoro o al preposto
all'azienda.
242. Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di
tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare
dal medico, viene considerata come data dell'infortunio,
agli effetti del pagamento delle indennità,
quella della prima visita medica.
Qualora l'inabilità per un infortunio, prognosticato
guaribile entro tre giorni, si prolunghi al quarto, il
medico effettua una speciale dichiarazione nella denuncia.
243. Le Amministrazioni ospedaliere, per i casi di
infortunio sul lavoro in agricoltura, sono tenute agli
obblighi stabiliti dagli artt. 94 e seguenti, salvo che non
sia diversamente disposto nel presente titolo.
244. L'esercente l'azienda ha l'obbligo di fornire tutti i
mezzi a sua disposizione e di provvedere alle
spese relative per il trasporto dell'infortunato al luogo
nel quale questi può ricevere le prime immediate
cure o anche per far venire il medico al luogo in cui
l'infortunato si trova, se intrasportabile.
245. Il medico curante deve inviare all'Istituto
assicuratore pronta comunicazione delle deviazioni del
decorso presunto per anticipazione o ritardo della
guarigione, per complicazioni, peggioramento o
postumi e deve inviare, altresì, il certificato che attesti
la fine della malattia, fornendo tutte le
indicazioni richieste nel modulo speciale, il quale è
compilato e messo a disposizione di tutti i medici
con le stesse norme indicate per il certificato di denuncia.
Su richiesta dell'Istituto assicuratore deve, altresì,
inviare i certificati di continuazione della malattia nei
periodi di tempo stabiliti dall'Istituto medesimo.
246. La spesa per i certificati-denuncia e quella per i
certificati di continuazione e termine della
malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale
corrisponde i relativi compensi nella misura
stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per
la sanità.
Il medico, che rifiuti di rilasciare i certificati o che li
rilasci in modo incompleto o che non li consegni
all'ufficio postale o che, trattandosi del primo
certificato, non lo spedisca nei termini previsti dal quarto
comma dell'art. 238, oppure che, nel caso previsto dall'art.
239, non ne trasmetta copia all'autorità di
pubblica sicurezza, è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
due milioni .
247. L'Istituto assicuratore, quando abbia motivo di
ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo del
danneggiato o che le conseguenze di esso siano state
dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere
al Pretore l'accertamento d'urgenza col procedimento e con
le norme stabilite dagli artt. 692 e seguenti
del Codice di procedura civile e 231 del Codice di procedura
penale; le spese relative sono a carico
dell'Istituto assicuratore.
248. Può essere rilasciata procura ad esigere l'indennità al
coniuge, ad un parente o affine o ad una
delle persone, cui sia comune il diritto ad esigerla.
Nei casi di legittimo impedimento la procura predetta può
essere rilasciata a persone diverse da quelle
indicate nel comma precedente. In questo caso la procura
deve essere vistata dal sindaco.
Capo IV - Disposizioni speciali per le malattie
professionali
249. Per l'assicurazione obbligatoria delle malattie
professionali in agricoltura valgono le disposizioni
del presente titolo, nonché quelle del titolo primo, in
quanto applicabili e non in contrasto, salvo quanto
diversamente disposto dalle norme che seguono.
250. La denuncia al medico da parte dell'ammalato s'intende
avvenuta con la richiesta di visita medica
a domicilio ovvero con la diretta presentazione
dell'ammalato all'ambulatorio.
Il lavoratore, che abbia indugiato a denunciare la malattia
al medico per più di quindici giorni da quello
dell'astensione al lavoro a causa della malattia medesima,
perde il diritto all'indennizzo per il periodo
antecedente al giorno della denuncia.
La manifestazione della malattia professionale si considera
verificata nel primo giorno di completa
astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.
Se la malattia non determina astensione dal lavoro, ovvero
si manifesta dopo che l'assicurato ha
cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha
determinato la malattia, la manifestazione
della malattia professionale si considera verificata nel
giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore
la denuncia con il certificato medico.
251. Il medico, che ha prestato assistenza ad un lavoratore
affetto da malattia ritenuta professionale,
deve trasmetterne il certificato-denuncia all'Istituto
assicuratore, entro dieci giorni dalla data della
prima visita medica, con le modalità previste dall'art. 238,
quando la malattia possa, a suo giudizio,
determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal
lavoro per più di tre giorni.
Con le stesse modalità debbono essere denunciate
all'Istituto assicuratore le ricadute in precedenti
malattie professionali.
252. Quando per l'incertezza dei sintomi o per la difficoltà
della diagnosi la malattia sia stata
denunciata ad altro ente previdenziale, la prescrizione
dell'azione per conseguire le prestazioni è
interrotta fino a quando non sia stata esaurita la procedura
amministrativa presso l'ente adito.
253. La malattia dà luogo a rendita quando comporti una
inabilità permanente di grado superiore al
venti per cento.
Quando la morte in conseguenza diretta della malattia
professionale sopraggiunga dopo la costituzione
della rendita di inabilità permanente, i superstiti del
lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di
cui all'art. 231, debbono proporre domanda, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data della
morte.
254. Le prestazioni per malattie professionali sono dovute
anche quando l'assicurato abbia cessato di
prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è
ammesso il diritto alle prestazioni, sempre che
l'invalidità o la morte si verifichino entro il periodo di
tempo che per ciascuna malattia è indicato nella
tabella allegato n. 5 .
255. L'Istituto assicuratore, ferme restando le altre
facoltà di accertamento conferitegli, sia in via
generale, sia in via particolare, ha, per i casi di
anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei
referti relativi alle visite mediche effettuate in base alle
norme sull'igiene e la profilassi della stessa.
Capo V - Organizzazione tecnica e finanziaria
dell'assicurazione
256. L'assicurazione secondo il presente titolo è
esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio
sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro.
257. Al fabbisogno di ciascun esercizio è provveduto
mediante contributi costituenti quote addizionali
dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in
ogni caso, dai censiti, indipendentemente dalle
convenzioni e dai rapporti contrattuali intercedenti tra
essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.
I contributi sono determinati in ragione dell'estensione dei
terreni, della specie di coltivazione, della
mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del
rischio di infortunio, oppure possono
essere commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici,
secondo le norme indicate negli articoli
successivi.
Le tariffe dei contributi sono determinate con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nelle tariffe dei contributi commisurati all'imposta
erariale sui fondi rustici deve essere stabilito il
massimo dei contributi per ettaro.
I ruoli per la riscossione dei contributi sono resi
esecutivi dall'intendente di finanza. I contributi possono
essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta
erariale sui fondi rustici.
Le quote addizionali al tributo fondiario erariale disposte
col presente articolo non consentono
sovrimposte provinciali né comunali.
Lo Stato, le Province e i Comuni non sono soggetti al
contributo disposto dal presente articolo, qualora
ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole
e forestali ad essi appartenenti sia provveduto
con speciali disposizioni di legge o di regolamento, che
assicurino un trattamento non inferiore a quello
stabilito dal presente titolo.
258. I ricorsi riguardanti la formazione delle tariffe di
assicurazione sono decisi con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale. I ricorsi
riguardanti i contributi assegnati a singole aziende in
applicazione delle tariffe debitamente approvate,
sono decisi dall'intendente di finanza.
259. Il cinque per cento del contributo annuale deve essere
accantonato per la costituzione di un fondo
di riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di
esercizio risultanti dai bilanci annuali e gli
interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto un
ammontare pari alla metà di un fabbisogno
annuo.
Le assegnazioni predette, ad eccezione degli interessi,
cessano quando il fondo di riserva abbia
raggiunto il limite massimo stabilito dal comma precedente,
ma debbono essere ripristinate quando il
fondo stesso venga a risultare inferiore al limite suddetto.
Il fondo di riserva è investito in titolo di Stato o
garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o titoli
equiparati alle cartelle fondiarie, in acquisto di immobili
e in operazioni di mutui ipotecari, ai sensi dei
capi I e II del testo unico delle leggi e dei decreti sul
credito agrario, approvato con regio decreto-
legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5
luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni e
integrazioni.
260. I fondi di riserva, investiti in titoli a norma del
precedente articolo, sono depositati o custoditi
presso istituti pubblici di credito.
La restante parte, meno la quota eventualmente impiegata in
operazioni di mutui ipotecari ai sensi del
precedente articolo, viene depositata presso un istituto di
credito di notoria solidità.
261. Ai maggiori oneri, che derivano dall'applicazione della
legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente
decreto alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali in agricoltura,
viene provveduto mediante anticipo da parte dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro delle somme occorrenti da recuperarsi
in sede di determinazione del fabbisogno
annuo. Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione
della misura del contributo sono stabilite per
gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al
fabbisogno della gestione, con delibera del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da
approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale. Tale contributo è
commisurato all'imposta o all'estimo catastale dei fondi
rustici ed iscritto nei ruoli dell'imposta
fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo della legge 16
giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale
all'imposta stessa.
262. Il fabbisogno di ogni esercizio è determinato su base
nazionale, tenendo conto del probabile
ammontare delle indennità e delle rendite dovute per
infortuni e per malattie professionali, delle spese
per l'assistenza sanitaria, delle spese di gestione
compreso, l'ammortamento degli impianti, delle altre
spese che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro è tenuto a sostenere per
disposizioni di legge e delle assegnazioni al fondo di
riserva.
La valutazione delle predette indennità e spese è effettuata
tenendo conto del presunto rischio di
infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi
precedenti. Quale importo della prevedibile spesa per
indennità di inabilità permanente e di morte viene assunto
l'ammontare delle rate di rendita che
debbono essere corrisposte nell'esercizio per infortuni
avvenuti antecedentemente e per quelli che si
prevede avvengano nell'esercizio.
In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi
degli esercizi precedenti e, a diminuzione
del fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di
esercizio e gli interessi del fondo di riserva,
quando questo abbia raggiunto i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno di ogni esercizio è stabilito con delibera del
Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, da approvarsi con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale.
263. Qualora il bilancio di un esercizio si chiuda in
disavanzo e questo sia superiore al dieci per cento
dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale provvede, con proprio
decreto, su richiesta dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad
apportare un congruo aumento nell'ammontare del contributo
assicurativo, sia per evitare disavanzi
negli esercizi successivi, sia per colmare, in uno o più
esercizi, i disavanzi precedenti.
Se il disavanzo è inferiore al detto dieci per cento, il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può
autorizzare l'Istituto assicuratore a colmarlo mediante
prelevamenti dal fondo di riserva.
In mancanza di tale fondo, lo stesso Ministro provvede in
conformità del primo comma del presente
articolo.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche
prima che il fondo di riserva abbia raggiunto il
limite di cui all'art. 259, può apportare una congrua
diminuzione al contributo, quando il bilancio di un
esercizio si sia chiuso in avanzo e questo sia superiore ai
venti per cento dell'onere di competenza.
264. I saggi dei contributi di assicurazione possono essere
stabiliti in ragione:
a) dell'estensione delle singole proprietà agricole o
forestali e delle loro specie di coltura (tariffe per
estensione e coltura), ed in tal caso le varie specie di
coltura debbono essere raggruppate, di regola, in
un numero di voci non superiore a cinque;
b) dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario per
le proprietà agricole e forestali (tariffe per
imposta) nei casi contemplati nella seconda parte del
secondo comma dell'art. 257.
Speciali sovrappremi possono essere stabiliti per le
proprietà agricole e forestali nelle quali le
lavorazioni connesse, complementari o accessorie, assumono
una notevole importanza o che
presentino un particolare rischio di infortunio.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce
con suo decreto quale delle due specie di
tariffa deve essere adottata.
265. I saggi di contributo delle tariffe per estensione e
coltura sono determinati, in base al fabbisogno
ed alla estensione complessiva dei terreni di ciascuna
specie di coltura, tenendo conto, rispettivamente,
della mano d'opera media necessaria alle lavorazioni di un
ettaro di terreno e, eventualmente, del
rischio d'infortunio.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione
le predette tariffe possono contenere saggi di
contributo commisurati alla sola imposta sui terreni dovuta
all'erario.
266. I saggi di contributo per estensione e coltura non
possono superare il limite massimo per ettaro
previsto dall'art. 257.
Per le proprietà agricole o forestali di limitata estensione
i saggi, commisurati all'imposta a norma del
comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in
relazione ai saggi di contributo stabiliti per
le colture.
267. I saggi delle tariffe per imposta sono determinati in
base al rapporto fra il fabbisogno e
l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta
all'erario, fermo restando il limite massimo per
ettaro stabilito per le tariffe per estensione e coltura.
268. I contributi per i lavori di coltivazione di orti o di
giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie
compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita,
in parte o in tutto, l'imposta terreni, sono
determinati:
a) in ragione del saggio di tariffa corrispondente alle
colture, se i predetti lavori sono compiuti su
terreni per i quali sono applicate le tariffe per estensione
e coltura;
b) in ragione del saggio medio risultante dal rapporto fra
il complessivo contributo e la
corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti
lavori sono compiuti sui terreni per i quali sono
applicate le tariffe per imposta.
I contributi per i lavori di coltivazione delle piante
situate in luoghi non soggetti all'imposta terreni e ai
quali non siano applicabili le precedenti disposizioni sono
determinati tenendo conto del quantitativo
medio di mano d'opera necessaria per le medesime
lavorazioni.
269. Il decreto con il quale il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale approva il fabbisogno dei
contributi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione le
Province, i Comuni, le persone cui fa carico, a
norma dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro possono ricorrere al Governo della
Repubblica contro detto decreto.
Il ricorso non sospende l'applicazione dei contributi, salvo
gli eventuali conguagli sui contributi degli
esercizi successivi.
Il decreto che decide sui detti ricorsi costituisce
provvedimento definitivo.
270. La riscossione dei contributi di assicurazione,
costituenti quote addizionali all'imposta terreni, è
affidata, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, agli
esattori comunali delle imposte dirette, con
le stesse norme e gli stessi privilegi stabiliti dalle leggi
e dai regolamenti per la riscossione delle
imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle
esattorie, salvo quanto è disposto negli articoli
seguenti.
Per la detta riscossione spetta agli esattori il medesimo
aggio stabilito nei rispettivi contratti di appalto.
271. La raccolta dei dati e la formazione dei ruoli per le
riscossioni dei contributi sono effettuate
dall'Istituto assicuratore distintamente per ciascun
esercizio e per ogni Comune.
In ciascun ruolo sono iscritte le medesime persone od enti
compresi nei ruoli dello stesso anno per
l'imposta sui terreni.
A tal uopo l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro può avvalersi degli
elementi esistenti presso gli Uffici tecnici erariali e gli
Uffici distrettuali delle imposte, i quali debbono
concedere la consultazione gratuita degli atti agli
incaricati dell'Istituto predetto nell'ambito delle norme
regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro per le
finanze di concerto con il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
La raccolta dei predetti dati può essere affidata anche, in
parte o in tutto, ai funzionari degli Uffici del
catasto o delle imposte, previo accordo fra l'Istituto assicuratore
e i rispettivi uffici e con
l'autorizzazione del Ministero delle finanze.
Le spese, in ogni caso, sono a carico dell'Istituto
assicuratore.
Per l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta
erariale sui fondi rustici l'Istituto assicuratore deve
corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette
i compensi previsti dal decreto-legge 31 luglio
1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n.
869.
272. Entro la seconda metà di dicembre i ruoli sono inviati
all'intendente di finanza, il quale, li rende
esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali
raccomandati, perché vengano pubblicati e
consegnati all'esattore.
La pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti
per i ruoli delle imposte sui terreni.
La ricevuta dell'esattore deve essere trasmessa, entro il
mese di gennaio, in piego postale
raccomandato all'Istituto assicuratore, il quale, in caso di
ritardo, ne accerta la causa e promuove
dall'intendente di finanza i provvedimenti opportuni.
273. L'avviso della pubblicazione dei ruoli e le cartelle
che gli esattori trasmettono ai singoli
contribuenti, si fanno secondo il modulo prescritto dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Lo stesso Ministero, di concerto con quello delle finanze,
può stabilire che l'avviso e le cartelle
riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino anche i
ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.
274. Di concerto fra il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale e quello per le finanze può anche
essere stabilito che il contributo di assicurazione venga
liquidato, per tutti o per alcuni Comuni soltanto,
sugli stessi ruoli da compilarsi per la riscossione
dell'imposta erariale sui terreni.
275. I ruoli debbono indicare per ciascun contribuente la
voce di tariffa applicata e gli altri elementi in
base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di
contributo.
Per l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura,
le proprietà agricole e forestali sono
considerate per l'estensione, distribuita fra le prevalenti
colture, risultante dalla partita catastale di
ciascun contribuente all'epoca della formazione dei ruoli, e
in corrispondenza delle voci di tariffa.
Le norme per la distribuzione ed assimilazione delle
colture, ai fini del raggruppamento delle voci di
tariffa, sono stabilite con il decreto che approva le
tariffe. Le aziende che abbiano una proprietà
complessiva inferiore ad un ettaro, qualora debbano essere
ad esse applicate le tariffe per estensione
e coltura, sono soggette al contributo corrispondente ad un
ettaro di terreno secondo il saggio più
basso della tariffa fra quelli applicabili alle rispettive
colture.
Per le estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le
frazioni non eccedenti il mezzo ettaro e
quelle maggiori si considerano per un ettaro intero.
I saggi delle tariffe per imposta sono applicabili per
ciascun contribuente all'imposta erariale principale
iscritta a suo nome nei ruoli dell'imposta sui terreni,
indipendentemente dall'estensione e coltura delle
proprietà cui si riferisce l'imposta medesima, salvo il
diritto di reclamo ai sensi dell'art. 277.
276. I contributi di assicurazione sono esigibili in rate
bimestrali alle stesse scadenze stabilite per
l'imposta sui terreni.
Il versamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro da parte
dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilità di
invocare il caso fortuito o la forza maggiore e
con l'obbligo del non riscosso come riscosso, entro quindici
giorni dalla rispettiva scadenza bimestrale.
L'esattore ha la facoltà di versare l'ammontare della rata
suddivisa nell'importo di otto decimi entro i
termini di cui al comma precedente e nell'importo di due
decimi entro il giorno 9 del secondo mese
successivo alla scadenza della rata.
In caso di ritardo nel versamento delle somme, l'esattore
deve corrispondere all'Istituto assicuratore
un'indennità di mora nella misura del due per cento se il
ritardo non superi i tre giorni e del sei per
cento se il ritardo è superiore.
Nei casi di inadempienza da parte dell'esattore nel
pagamento delle rate, il ricevitore provinciale è
tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto a
procedere sulla cauzione e sugli altri beni
dell'esattore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dei
capitolati normali per l'esercizio delle ricevitorie
ed esattorie.
277. Entro trenta giorni dalla notificazione della cartella
di pagamento e, in mancanza, dalla
notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla notificazione
del ruolo, coloro che vi sono iscritti possono
reclamare all'intendente di finanza competente per Provincia
per chiedere la revisione o correzione
della rispettiva quota di contributo.
È ammesso il reclamo per i ruoli formati in base all'imposta
fondiaria, qualora la quota di contributo
iscritta al nome del reclamante, in rapporto alla
complessiva estensione catastale delle sue proprietà
agricole e forestali, calcolate le frazioni nel modo
indicato dall'art. 275, risulti superiore al saggio
massimo per ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio
della eccedenza.
Il ricorso non sospende in nessun caso l'obbligo di pagare
il contributo portato sui ruoli, salvo il diritto
all'eventuale sgravio o rimborso di quanto risultasse non
dovuto.
278. Prima di decidere sui reclami che non riguardano
semplici errori materiali, ma che investono la
liquidazione del contributo per ragioni di merito,
l'intendente di finanza deve darne comunicazione
all'Istituto assicuratore per le sue deduzioni ed assumere
dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici
distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa
le risultanze dei registri catastali.
Quando l'Istituto riconosca che lo sgravio è
indiscutibilmente dovuto, ne avverte l'esattore perché
sospenda la riscossione della somma corrispondente e gli
concede la tolleranza per la stessa somma
nel versamento della rata di prossima scadenza.
279. Quando il ricorso è accolto in tutto o in parte,
l'intendente di finanza determina nella sua decisione
l'ammontare del contributo effettivamente dovuto, e ordina
lo sgravio o il rimborso della maggior
somma inscritta nel ruolo.
280. La decisione dell'intendente di finanza è trasmessa in
originale al reclamante per mezzo del
sindaco del Comune di residenza.
Inoltre, se la decisione contiene l'ordine di sgravio o
rimborso, l'intendente ne avverte anche l'esattore
e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare dello
sgravio o rimborso decretato.
La decisione dell'intendente costituisce provvedimento
definitivo.
281. Il contribuente deve consegnare all'esattore
l'originale decisione dell'intendente di finanza per
conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l'esattore, in
calce alla decisione stessa, appone la
dichiarazione di aver computato la somma sgravata dalla
quota di contributo ancora insoddisfatta o fa
apporre dal contribuente la quietanza del rimborso ricevuto.
In occasione del versamento della successiva rata l'esattore
può imputare il detto documento come
contante per la somma sgravata o rimborsata al netto
dell'aggio corrispondente.
282. Le Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni,
nel caso previsto dall'art. 257, per
ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale gli atti dai quali risulta che essi non sono
soggetti al contributo stesso.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
riconosciuto che sussistono le condizioni stabilite dal
citato articolo, comunica la sua decisione all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e all'intendente di finanza, perché disponga lo
sgravio o il rimborso del contributo eventualmente
iscritto a ruolo.
283. Per la riscossione coattiva delle quote di contributo
non pagate alle prescritte scadenze, se il
contribuente è debitore verso lo stesso esattore anche
dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra
imposta erariale, l'esattore non può promuovere una separata
procedura per la quota del contributo di
assicurazione.
Quando, per l'infruttuosità degli atti esecutivi, venga
riconosciuta dall'Amministrazione delle finanze la
inesigibilità dell'imposta prediale dovuta da un
contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato
dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ha diritto
di ottenere dall'Istituto assicuratore il rimborso
del contributo di assicurazione iscritto al nome del
contribuente stesso.
Nel caso in cui gli atti esecutivi siano stati esperiti per
il solo contributo, l'esattore deve esibire
all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi dell'inesigibilità,
salvo all'esattore, in caso di rifiuto di
rimborso da parte dell'Istituto, il diritto di ricorso
all'intendente di finanza, entro il termine di novanta
giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso.
284. Il rimborso fatto all'esattore per causa
d'inesigibilità non toglie all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto
di procedere direttamente contro il debitore per il
recupero delle quote rimborsate.
285. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio l'esattore
rende all'Istituto assicuratore il conto
sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme
versate, delle quote riconosciute indebite e
inesigibili e degli aggi di riscossione, per addivenire agli
eventuali conguagli.
Capo VI - Norme generali, transitorie e finali
286. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11
si applicano anche agli infortunati ai quali
provvede il presente titolo.
Fermo restando il disposto dell'art. 198, per gli atti dei
procedimenti ivi indicati, sono esenti dalle
imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti gli
atti riferentisi ai pagamenti di contributi e di
indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti
di notorietà, di procura e di quietanza e quanti
altri documenti occorrano per l'applicazione del presente
titolo.
Gli avanzi di esercizio della gestione sono esenti
dall'imposta di ricchezza mobile, sia che vengano
devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque
destinati a diminuzione dei contributi di cui
all'art. 257.
287. La spesa dell'assicurazione è interamente a carico del
proprietario, dell'enfiteuta e
dell'usufruttuario del terreno, salvo quanto è stabilito nel
comma seguente.
Per i terreni concessi in affitto, mezzadria o colonia
parziaria:
a) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario non
presti opera manuale abituale nella coltivazione del
fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto della
spesa dell'assicurazione;
b) se il terreno è dato in affitto e l'affittuario presti
opera manuale abituale nella coltivazione del
fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una
quota corrispondente alla metà della spesa
dell'assicurazione;
c) se il terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a
carico del mezzadro o colono una quota
della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di
reddito ad esso assegnato dal contratto di
mezzadria o di colonia.
288. Salvo i casi previsti dall'articolo precedente chiunque
mediante ritenute sui salari, dirette o
indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese
dell'assicurazione, è punito con la sanzione
amministrativa fino a lire 1.200.000 .
289. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di
cui al presente titolo è esercitata dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
290. Le misure necessarie per prevenire gli infortuni e le
malattie professionali delle persone previste
dall'art. 205 debbono essere adottate dagli esercenti e
assuntori dei lavori agricoli nei modi stabiliti dai
regolamenti speciali. Tali regolamenti sono predisposti dal
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'agricoltura,
sentite le proposte dell'Istituto assicuratore, e sono
approvati con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato.
TITOLO III
Regimi speciali
Capo I - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie
dei marittimi imbarcati su navi straniere
291. Le Casse marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate
ad assicurare contro gli infortuni e le
malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi
battenti bandiera estera, in quanto composti,
per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per
i marittimi delle navi italiane; la sua
validità è in ogni momento subordinata al regolare
versamento dei contributi da parte dell'armatore.
La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse
marittime per gli infortuni sul lavoro e le
malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in
proporzione all'ammontare complessivo dei
contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico
dell'armamento nazionale di ogni categoria.
TITOLO IV
Disposizioni per particolari categorie
292. Ai cittadini italiani titolari di rendite per infortuni
sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al
31 dicembre 1944, ai sensi del decreto luogotenenziale 12
aprile 1940, n. 150, riliquidate a norma
dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15 , si
applicano le disposizioni del presente decreto
concernenti la rendita di inabilità permanente e ai
superstiti e gli assegni per assistenza personale
continuativa previsti per gli infortuni nell'industria.
293. Ai lavoratori di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115
si applicano le disposizioni della legge 19
gennaio 1963, n. 15 , nonché la tabella allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 648 .
Le rendite di infortuni di cui agli artt. 1 e 3 del regio
decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555,
convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375, ed alla
Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con
decreto del Ministro della guerra del 14 giugno 1919, in
corso di godimento alla data del 1° luglio 1962,
erogato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro per conto dello Stato,
sono riliquidate sulla base di un salario annuo di lire
trecentosettantamila .
Qualora il grado di inabilità risulti inferiore al sedici
per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni
diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in
base alle tabelle di cui al primo comma
dell'art. 49, R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 dell'ulteriore
rendita spettante, calcolata sull'anzidetta
retribuzione annua di lire trecentosettantamila.
Restano assorbiti i miglioramenti derivanti dalla legge 18
aprile 1950, n. 243, ed ogni altro assegno o
indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
294. Alle rendite in vigore al 1° luglio 1962 a carico delle
Casse marittime di cui all'art. 127 del
presente decreto, si applicano, per gli effetti dell'art.
17, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n.
15 , i valori medi semplici corrispondenti ai coefficienti
mensili riportati nelle tabelle II, III, IV e V
dell'allegato B della stessa legge n. 15.
Per gli effetti dell'art. 17, comma terzo, della predetta
legge 19 gennaio 1963, n. 15 , le rendite
costituite presso le Casse marittime richiamate nel
precedente comma, per infortuni avvenuti fino al 30
giugno 1962 nei confronti dei lavoratori addetti alla pesca
ed alla navigazione a vela e motovela, e
originariamente liquidate in base a salari convenzionali
stabiliti ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17
agosto 1935, numero 1765, sono riliquidate, con decorrenza
1° luglio 1962, sulla base di una
retribuzione minima pari a lire trecentosettantamila annue.
Disposizioni finali del provvedimento
295. Le disposizioni di carattere transitorio contenute
nelle leggi relative alla materia riunita nel
presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla legge 15
aprile 1965, n. 413 , restano in vigore
nei limiti della loro originaria efficacia per i casi in
esse previsti.
296. Le disposizioni del presente decreto, ove non sia
prevista una diversa decorrenza, hanno effetto
dal 1° luglio 1965.
TABELLE
Allegato n. 1
Tabella delle valutazioni del grado
percentuale di
invalidità permanente
INDUSTRIA
+--------------------------------------------------------------+
|
|Percentuali |
| DESCRIZIONE |------------|
|
| D.| -- | S.|
|-------------------------------------------------|---|----|---|
|Sordità completa di
un orecchio . . . . . . . . .| | 15
| |
|Sordità completa
bilaterale . . . . . . . . . . .| | 60
| |
|Perdita totale
della facoltà visiva di un occhio.| |
35 | |
|Perdita anatomica
o atrofia del globo oculare| | | |
| senza possibilità di applicazione di protesi.
.| | 40 | |
|Altre menomazioni
della facoltà visiva
(vedasi| | | |
| relativa tabella) . . . . . . . . . . . . . .
.| |
| |
|Stenosi nasale
assoluta unilaterale . . . . . . .| | 8 | |
|Stenosi nasale
assoluta bilaterale . . . . . . .| | 18 |
|
|Perdita di molti
denti in modo che risulti grave-|
| | |
| mente compromessa la funzione
masticatoria: | |
| |
| a) con possibilità di
applicazione di protesi| | | |
| efficace . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| | 11 | |
| b) senza possibilità di applicazione di
protesi| | | |
| efficace . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| | 30 | |
|Perdita di
un rene con
integrità del rene|
| | |
| superstite. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| | 25 | |
|Perdita della milza
senza alterazioni della crasi| | | |
| ematica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| | 15 | |
|Per la perdita di
un testicolo non si corrisponde| | | |
| indennità . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| |
| |
|Esiti di frattura
della clavicola bene consolida-| | | |
| ta, senza limitazione dei movimenti del
braccio| | 5 | |
|Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-o-| |
| |
| merale con arto in posizione favorevole quando| |
| |
| coesista immobilità della scapola . . . . . .
.| 50| | 40|
|Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-o-| |
| |
| merale con arto in posizione favorevole quando| |
| |
| coesista immobilità della scapola . . . . . .
.| 40| | 30|
|Perdita del
braccio:
| | | |
| a) per disarticolazione scapolo-omerale . . .
.| 85| | 75|
| b) per amputazione al terzo superiore . . . .
.| 80| | 70|
|Perdita del braccio
al terzo medio o totale del-| |
| |
| l'avambraccio . . . . . . . . . . . . . . . .
.| 75| | 65|
|Perdita
dell'avambraccio al terzo medio o perdita|
| | |
| della mano. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| 70| | 60|
|Perdita di tutte le
dita della mano . . . . . . .| 65| |
55|
|Perdita del pollice
e del primo metacarpo . . . .| 35| |
30|
|Perdita totale del
pollice. . . . . . . . . . . .| 28| |
23|
|Perdita totale
dell'indice. . . . . . . . . . . .| 15|
| 13|
|Perdita totale del
medio. . . . . . . . . . . . .| | 12
| |
|Perdita totale
dell'anulare . . . . . . . . . . .|
| 8 | |
|Perdita totale del
mignolo. . . . . . . . . . . .| | 12
| |
|Perdita della falange
ungueale del pollice. . . .| 15| | 12|
|Perdita della
falange ungueale dell'indice. . . .|
7| | 6|
|Perdita della
falange ungueale del medio. . . . .|
| 5 | |
|Perdita della
falange ungueale dell'anulare . . .|
| 3 | |
|Perdita della
falange ungueale del mignolo. . . .|
| 5 | |
|Perdita delle due
ultime falangi dell'indice. . .| 11|
| 9|
|Perdita delle due
ultime falangi del medio. . . .| | 8 | |
|Perdita delle due
ultime falangi dell'anulare . .| | 6 | |
|Perdita delle due
ultime falangi del mignolo. . .| | 8 | |
|Anchilosi totale
dell'articolazione del
gomito| | | |
| con angolazione tra 110°-75°: | |
| |
| a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . .
.| 30| | 25|
| b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . .
.| 35| | 30|
| c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . .
.| 45| | 40|
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i| |
| |
| movimenti di pronosupinazione. . . . . . .
.| 25| | 20|
|Anchilosi totale
dell'articolazione del gomito in|
| | |
| flessione massima o quasi . . . . . . . . . .
.| 55| | 50|
|Anchilosi totale
dell'articolazione del gomito in|
| | |
| estensione completa o quasi: | |
| |
| a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . .
.| 40| | 35|
| b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . .
.| 45| | 40|
| c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . .
.| 55| | 50|
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i| | | |
| movimenti di pronosupinazione. . . . . . .
.| 35| | 30|
|Anchilosi
complota dell'articolazione
radio-car-| | | |
| ica in estensione rettilinea. . . . . . . . .
.| 18| | 15|
|Se vi
è contemporaneamente abolizione
dei| | | |
| movimenti di pronosupinazione: | |
| |
| a) in semipronazione. . . . . . . . . . . . .
.| 22| | 18|
| b) in pronazione. . . . . . . . . . . . . . .
.| 25| | 22|
| c) in supinazione . . . . . . . . . . . . . .
.| 35| | 30|
|Anchilosi completa
coxo-femorale con arto in| | | |
| estensione e in posizione favorevole. . . . .
.| | 45 | |
|Perdita totale di
una coscia per disarticolazione| | | |
| coxo-femorale o amputazione alta, che non renda| |
| |
| possibile
l'applicazione di un apparecchio
di| |
| |
| protesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| | 80 | |
|Perdita di una
coscia in qualsiasi altro punto. .| |
70 | |
|Perdita totale di
una gamba o amputazione di essa| | | |
| al terzo
superiore, quando non sia possibile| |
| |
| l'applicazione di un apparecchio articolato .
.| | 65 | |
|Perdita di una
gamba al terzo superiore
quando| | | |
| sia possibile
l'applicazione di un apparecchio|
| | |
| articolato. . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| | 55 | |
|Perdita di una
gamba al terzo inferiore o di un|
| | |
| piede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.| | 50 | |
|Perdita
dell'avampiede alla linea tarso-metatarso|
| 30 | |
|Perdita dell'alluce
e corrispondente metatarso. .| | 16
| |
|Perdita totale del
solo alluce. . . . . . . . . .| | 7 | |
|Per la perdita di
ogni altro dito di un piede non| | | |
| si
fa luogo ad
alcuna indennità, ma
ove| | | |
| concorra
perdita di più dita ogni altro dito| |
| |
| perduto è valutato il . . . . . . . . . . . .
.| |
3 | |
|Anchilosi completa
rettilinea del ginocchio . . .| | 35
| |
|Anchilosi
tibio-tarsica ad angolo retto . . . . .|
| 20 | |
|Semplice accorciamento
di un arto inferiore che| | | |
| superi i tre
centimetri e non oltrepassati i| |
| |
| cinque centimetri . . . . . . . . . . . . . .
.| | 11 | |
----------
N.B. -
In caso di
constatato mancinismo le
percentuali di
riduzione della
attitudine al lavoro
stabilito per l'arto
superiore
destro si intendono applicate all'arto
sinistro e
quelle del sinistro
al destro.
(Segue tabella delle valutazioni del grado
percentuale di
invalidità permanente -
industria).
Tabella di valutazione delle menomazioni
dell'acutezza visiva.
+--------------------------------------------------------------+
| Visus | Visus
|Indennizzo dell'occhio|Indennizzo
dell'occhio|
|perduto|residuo| con acutezza visiva | con
acutezza visiva |
| |
| minore |
maggiore |
| |
| (occhio peggiore) |
(occhio migliore) |
|-------|-------|-----------------------|----------------------|
| 1/10 |
9/10 | 1% | 2% |
| 2/10 |
8/10 | 3% | 6% |
| 3/10 |
7/10 | 6% | 12% |
| 4/10 |
6/10 | 10% | 19% |
| 5/10 |
5/10 | 14% | 26% |
| 6/10 |
4/10 | 18% | 34% |
| 7/10 |
3/10 | 23% | 42% |
| 8/10 |
2/10 | 27% | 50% |
| 9/10 |
1/10 | 31% | 58% |
| 10/10 | 0
| 35% | 65% |
----------
Note: 1. In
caso di menomazione
binoculare, si procede a
conglobamento delle
valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza
visiva quale risulta
dopo la correzione
ottica, sempre che la correzione stessa sia
tollerata; in caso
diverso la valutazione è riferita
al visus
naturale.
3. Nei
casi in cui la
valutazione è riferita all'acutezza
visiva raggiunta
con correzione, il
grado di inabilità
permanente, calcolato
secondo le norme
che precedono, viene
aumentato in
misura variabile da 2 a 10 punti
a seconda della
entità del vizio di
refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un
occhio, essendo l'altro
normale, è valutata
in 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10
. . . . . . 15%
con visus corretto di 7/10 . . . . . . . . . . . . 18%
con visus corretto di 6/10 . . . . . . . . . . . . 21%
con visus corretto di 5/10 . . . . . . . . . . . . 24%
con visus corretto di 4/10 . . . . . . . . . . . . 28%
con visus corretto di 3/10 . . . . . . . . . . . . 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 . .
. . . . . . 35%
6. In
caso di afachia
bilaterale, dato che la correzione
ottica è
pressocchè uguale e pertanto tollerata, si applica la
tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva,
aggiungendo il 15% per la
correzione ottica e per la
mancanza
del potere
accomodativo.
Allegato n. 2
Tabella delle valutazioni del grado
percentuale di
inabilità permanente
AGRICOLTURA
+--------------------------------------------------------------+
| DESCRIZIONE |Percentuali|
|--------------------------------------------------|-----------|
|Sordità completa di
un orecchio. . . . . . . . . .|
20 |
|Sordità completa
bilaterale. . . . . . . . . . . .|
60 |
|Perdita totale
della facoltà visita di un occhio .|
35 |
|Perdita
anatomica o atrofia
del globo oculare| |
| senza possibilià di applicazione di protesi.
. .| 40 |
|
| |
| Altre menomazioni della facoltà
visiva | |
| (vedasi tabella per gli infortuni oculari |
|
| dell'industria). | |
|Stenosi nasale
assoluta unilaterale. . . . . . . .|
8 |
|Stenosi nasale
assoluta bilaterale . . . . . . . .|
18 |
|Perdita di
un rene con
integrità del rene| |
| superstite . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .| 25 |
|Perdita della milza
senza alterazioni della crasi| |
| ematica. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .| 16 |
|Per la perdita
di un testicolo non si corrisponde| |
| indennità | |
|Perdita totale del
braccio destro. . . . . . . . .|
85 |
|Perdita del braccio
destro al terzo superiore. . .|
80 |
|Perdita totale del
braccio sinistro. . . . . . . .|
80 |
|Perdita totale
dell'avambraccio destro o del| |
| braccio sinistro al terzo superiore. . . . .
. .| 75 |
|Perdita totale
dell'avambraccio sinistro o di| |
| tutte le dita della mano destra destra . . .
. .| 70 |
|Perdita totale
di tutte le
dita della mano| |
| sinistra . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .| 65 |
|Perdita totale del
pollice destro. . . . . . . . .|
30 |
|Perdita totale del
pollice sinistro. . . . . . . .|
25 |
|Perdita della
falange ungueale del pollice destro.|
16 |
|Perdita della
falange ungueale dell'indice| |
| sinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .| 12 |
|Perdita totale
dell'indice destro. . . . . . . . .|
20 |
|Perdita totale
dell'indice sinistro. . . . . . . .|
16 |
|Perdita totale del
medio . . . . . . . . . . . . .|
12 |
|Perdita totale
dell'anulare. . . . . . . . . . . .| 8
|
|Perdita totale del
mignolo . . . . . . . . . . . .|
12 |
|Perdita della
falange ungueale dell'indice destro.|
7 |
|Perdita della
falange ungueale dell'indice| |
| sinistra . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .| 6 |
|Perdita della
falange ungueale del medio . . . . .|
5 |
|Perdita della
falange ungueale dell'anulare. . . .|
3 |
|Perdita della
falange ungueale del mignolo . . . .|
5 |
|Perdita delle
due ultime falangi
dell'indice| |
| destro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .| 14 |
|Perdita delle
due ultime falangi
dell'indice| |
| sinistro . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .| 11 |
|Perdita delle due
ultime falangi del medio . . . .|
8 |
|Perdita delle due
ultime falangi dell'anulare. . .|
6 |
|Perdita dello due
ultime falangi del mignolo . . .|
8 |
|Perdita totale di
una coscia . . . . . . . . . . .|
80 |
|Perdita di una
coscia in qualsiasi altro punto . .|
70 |
|Perdita di una
gamba al terzo superiore. . . . . .|
65 |
|Perdita di una gamba al terzo inferiore
o di un| |
| piede. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .| 50 |
|Perdita dell'alluce
e corrispondente metatarso . .|
16 |
|Perdita del solo
alluce. . . . . . . . . . . . . .|
11 |
|Perdita di più
dita del piede, per
ogni dito| |
| perduto. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .| 5 |
----------
N.B. - In
caso di constatato mancinismo le
percentuali di
riduzione della
attitudine al lavoro
stabilite per l'arto
superiore destro
si intendono applicate all'arto sinistro e
quelle del sinistro
al destro.
Allegato n. 3
Tabelle delle menomazioni che possono dar
luogo all'assegno
per l'assistenza personale
continuata
1. Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto
il conteggio delle dita alla distanza della
visione ordinaria
da vicino (30 cm) o più grave;
2. Perdita di nove
dita delle mani, compresi i due pollici;
3. Lesioni del sistema nervoso centrale che
abbiano prodotto
paralisi totale flaccida dei due arti
inferiori;
4. Amputazione
bilaterale degli arti inferiori:
a) di cui uno sopra il terzo inferiore della
coscia e l'altro
all'altezza del collo del piede o al di
sopra;
b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia
impossibile l'applicazione di
protesi;
5. Perdita di
una mano e di
ambedue i piedi, anche se sia
possibile l'applicazione di protesi;
6. Perdita di un
arto superiore e di un arto inferiore:
a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e
della gamba;
b) sopra il terzo inferiore rispettivamente,
dell'avambraccio
e
della coscia;
7. Alterazioni
delle facoltà mentali che
apportino gravi e
profondi perturbamenti alla vita organica e
sociale;
8. Malattie o infermità
che rendono necessaria la
continua, o
quasi
continua degenza a letto.
Allegato N. 4
Tabella delle malattie professionali
nell'industria
+--------------------------------------------------------------+
| | | Periodo massimo |
| | | di |
| MALATTIE |
LAVORAZIONI | indennizzabilità |
| | | dalla cessazione |
| | | del lavoro |
|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1) Malattie
causate| Lavorazioni che| 4 anni; 18
mesi|
|da: |espongono all'azione|per malattie|
| a) piombo, leghe e|del piombo, leghe
e|causate dai|
|suoi composti|composti |composti organici|
|inorganici; | |del piombo. In caso|
| b) composti | |di nefrite: 8 anni|
|organici del
piombo,| | |
|con le
loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
| 2) Malattie
causate| Lavorazioni che| 4
anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) mercurio, |del mercurio,| |
|amalgame e composti|amalgame e
composti| |
|inorganici; | | |
| b) composti | | |
|organici del| | |
|mercurio, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
| 3) Malattie
causate|Lavorazioni che| 6
anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) fosforo
e suoi|del fosforo e| |
|composti
inorganici;|composti | |
| b) composti | | |
|organici del| | |
|fosforo, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
| 4) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3 anni.
In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) arsenico, leghe|dell'arsenico, leghe|neoplastiche: |
|e composti|e composti|illimitato |
|inorganici; | | |
| b) composti | | |
|organici | | |
|dell'arsenico, con| | |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
| 5) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3 anni.
In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) cromo, leghe e|del
cromo, leghe e|neoplastiche |
|composti del
cromo|composti
|polmonari: |
|trivalente; | |illimitato |
| b) composti
del| | |
|cromo esavalente,| | |
|con le
loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
| 6) Malattie
causate|Lavorazioni che| 4
anni |
|da berillio, leghe
e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del berillio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
| 7) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da cadmio, leghe
e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del
cadmio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
| 8) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da vanadio, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del vanadio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
| 9) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3 anni.
In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) nichel, leghe e|del nichel, leghe
e|neoplastiche: |
|composti
inorganici;|composti
|illimitato |
| b) nichel | | |
|tetracarbonile, con| | |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|10) Malattie
causate|Lavorazioni che| 4
anni |
|da manganese, leghe|espongono all'azione| |
|e composti, con
le|del maganese, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|11) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da alogeni
e loro|espongono all'azione| |
|composti
inorganici:|del fluoro, cloro,| |
| a) fluoro; |bromo, iodio
e| |
| b) cloro; |composti | |
| c) bromo; | | |
| d) iodio, | | |
|con le
loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|12) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) acido
nitrico;|dell'acido
nitrico,| |
| b) ossidi di|degli ossidi di azoto| |
|azoto; |e dell'ammoniaca| |
| c) ammoniaca,
con| | |
|le loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|13) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) anidride |dell'anidride | |
|solforosa e acido|solforosa, dell'acido| |
|solforico; |solforico, | |
| b) idrogeno |dell'idrogeno | |
|solforato, con le|solforato | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|14) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da tallio, leghe
e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del tallio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|15) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da antimonio, leghe|espongono all'azione| |
|e composti,
con le|dell'antimonio, leghe| |
|loro conseguenze|e composti | |
|dirette | | |
| | | |
|16) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da osmio, leghe
e|espongono all'azione| |
|composti, con
le|dell'osmio, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|17) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da selenio,
leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|del selenio, leghe e|
|
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|18) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da rame,
leghe e|espongono
all'azione| |
|composti, con
le|del rame, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|19) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da stagno, leghe e|espongono all'azione| |
|composti, con le|dello stagno, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|20) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da zinco, leghe
e|espongono all'azione| |
|composti, con le|dello zinco, leghe e| |
|loro conseguenze|composti | |
|dirette | | |
| | | |
|21) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da acido
carbammico,|espongono all'azione| |
|tiocarbammico, |dell'acido | |
|carbammati e|carbammico, | |
|tiocarbammati, con|tiocarbammico e| |
|le loro conseguenze|composti | |
|dirette |
| |
| | | |
|22) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da solfuri di
bario,|espongono all'azione| |
|calcio e
sodio, con|dei solfuri di bario,| |
|le loro conseguenze|calcio e
sodio| |
|dirette | | |
| | | |
|23) Malattie causate|Lavorazioni che| 3 anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) ozono; |dell'ozono, degli| |
| b) ozonuri e|ozonuri e
dei| |
|perossidi, con le|perossidi | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|24) Malattie
causate|Lavorazioni che| 18 mesi.
In caso|
|da: |espongono all'azione|di fibrosi|
| a) acido |dell'acido |polmonare da|
|cianidrico, cianuri|cianidrico, dei |alveolite allergica|
|e composti
del|cianuri e dei|estrinseca: 3 anni|
|cianogeno; |composti del| |
| b) acido |cianogeno, dell'acido| |
|isocianico ed|isocianico e
suoi| |
|isocianati,
con le|esteri | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|25) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) alcoli e|degli alcoli e
dei| |
|derivati; |glicoli | |
| b) glicoli e| | |
|derivati, con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|26) Malattie
causate| a) Lavorazioni | 18
mesi |
|da ossido
di|inerenti alla| |
|carbonio, con le|produzione, |
|
|loro conseguenze|distribuzione e| |
|dirette |trattamento | |
| |industriale | |
| |dell'ossido di| |
| |carbonio e di
miscele| |
| |gassose contenenti| |
| |ossido di
carbonio;| |
| | b) produzione di| |
| |carbone da
legna;| |
| | c) condotta termica| |
| |dei forni,
delle| |
| |fornaci, delle fucine| |
| |e degli apparecchi a| |
| |combustione in| |
| |genere, ricottura
e| |
| |sinterizzazione dei| |
| |metalli; | |
| | d) seconda | |
| |lavorazione del| |
| |vetro; | |
| | e) lavori di| |
| |saldatura autogena e| |
| |taglio dei
metalli| |
| |con arco elettrico e| |
| |con fiamma ossidrica| |
| |o ossiacentilenica;| |
| | f) prova dei motori| |
| |a combustione
interna| |
| |in ambienti
chiusi;| |
| | g) altre
lavorazioni| |
| |che espongono| |
| |all'azione di ossido| |
| |di carbonio,
svolte| |
| |in ambiente
confinato| |
| | | |
|27) Malattie
causate| Lavorazioni che| 18
mesi |
|da cloruro
di|espongono all'azione| |
|carbonile, con
le|del cloruro di| |
|loro conseguenze|carbonile | |
|dirette | | |
| | | |
|28) Malattie
causate|Lavorazioni che| 4 anni. In
caso|
|da solfuro
di|espongono all'azione|di encefalopatia:|
|carbonio, con
le|del solfuro di|8 anni |
|loro conseguenze|carbonio | |
|dirette | | |
| | | |
|29) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) idrocarburi |degli
idrocarburi| |
|alifatici saturi;|alifatici ed| |
| b) idrocarburi |aliciclici | |
|alifatici non| | |
|saturi; | | |
| c) idrocarburi | | |
|aliciclici,
con le| | |
|loro conseguenze| | |
|dirette | | |
| | | |
|30) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3 anni. In
caso|
|da idrocarburi|espongono all'azione|di manifestazioni|
|aromatici |degli idrocarburi|neoplastiche: |
|mononucleari e|aromatici, compresi|illimitato |
|polinucleari, con
le|il processo Sëodeberg|
|
|loro conseguenze|per la
preparazione| |
|dirette |dell'alluminio e
i| |
| |processi di
fusione| |
| |dell'acciaio in
forni| |
| |ad arco,
mononucleari| |
| |e polinucleari| |
| | | |
|31) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da: |espongono all'azione| |
| a) nitroderivati |dei
nitroderivati| |
|degli idrocarburi|alifatici, esteri| |
|alifatici; |dell'acido nitrico| |
| b) esteri nitrici,| | |
|con le
loro| | |
|conseguenze dirette| | |
| | | |
|32) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da chinoni
e|espongono all'azione| |
|derivati, con le|dei
chinoni e| |
|loro conseguenze|derivati | |
|dirette | | |
| | | |
|33) Malattie
causate|Lavorazioni che| 3
anni |
|da fenoli
ed|espongono all'azione| |
|omologhi, tiofenoli|dei fenoli
ed| |
|ed omologhi,
naftoli|omologhi, tiofenoli| |
|ed omologhi, con le|ed omologhi, naftoli| |
|loro conseguenze|ed omologhi| |
|dirette | | |
| | | |
|34) Malattie causate|Lavorazioni che| 3
anni. In caso|
|da: |espongono all'azione|di manifestazioni|
| a) amine |delle amine|neoplastiche: |
|alifatiche |alifatiche ed|illimitato |
|(primarie, |aromatiche | |
|secondarie, |(primarie, | |