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    TABELLA MILANO (2009) - CALCOLO MICROPERMANENTI (21.10.2008)


    Gazzetta Ufficiale N. 293 del 14 Dicembre 2002
    LEGGE 12 dicembre 2002, n. 273
    Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.
    Art. 21.
    (Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi
    assicurativi nel settore della RC auto)
    1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti
    al Ministero delle attivita' produttive, l'ISVAP e' tenuto a
    comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto
    disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982,
    n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe
    dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
    derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito presso il
    Ministero delle attivita' produttive un comitato di esperti in
    materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
    derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con
    il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari
    praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio
    della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie
    applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale
    misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel
    corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del
    Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro novanta giorni
    dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
    regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di
    esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere
    attribuiti alcuna indennita' o emolumento comunque denominato.
    3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o
    maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
    4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo
    2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
    2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge
    5 marzo 2001, n. 57, e' sostituito dal seguente:
    "5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la prevenzione e
    il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
    assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in
    Italia, e' istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad
    essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a
    decorrere dal 1º gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e'
    tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei
    propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite dallo stesso
    ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che
    operano nel territorio della Repubblica in regime di libera
    prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti
    dall'ISVAP alle rispettive autorita' di controllo dei vari Stati
    membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono
    ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di
    ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP".
    5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le
    parole: "con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
    dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del
    Ministro delle attivita' produttive".
    6. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo
    2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
    2000, n. 137, e' abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati
    dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare
    privi di efficacia.

    Note all'art. 21:
    - La legge 12 agosto 1982, n. 576, reca: "Riforma della
    vigilanza sulle assicurazioni". L'art. 5, secondo comma,
    cosi' recita:
    "I dati, le notizie e le informazioni acquisiti
    dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono
    tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle
    pubbliche amministrazioni. La Banca d'Italia, la Consob,
    l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e
    l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non possono
    opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio. Il segreto
    d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti
    dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le
    notizie e le informazioni secondo le competenze e le
    modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. La Banca
    d'Italia, la Consob e l'Autorita' garante della concorrenza
    e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto
    d'ufficio.".
    - Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 reca:
    "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte
    inflazionistiche". L'art. 2, come modificato dalla legge
    qui pubblicata, cosi' recita:
    "Art. 2 (Misure per il contenimento dell'inflazione nel
    settore assicurativo). - 1. (Soppresso).
    2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria
    della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
    dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno
    dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle
    formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in
    relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di
    assicurazione non possono applicare nessun aumento di
    tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino
    nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai
    conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale
    data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del
    premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si
    applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
    2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano,
    a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, anche ai contratti di assicurazione per
    autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule
    tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969,
    n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via
    telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo
    o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso
    assicuratore.
    3. Le imprese di assicurazione non possono modificare
    il numero delle classi di merito, i coefficienti di
    determinazione del premio, nonche' le relative regole
    evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono
    variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di
    sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata
    in vigore del presente decreto.
    4. (Il presente comma, come modificato dalla legge di
    conversione 26 maggio 2000, n. 137, aggiunge il comma 2-bis
    all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990).
    5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai
    commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi
    quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle
    varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di
    inflazione, l'assicurato puo' risolvere il contratto
    mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con
    avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla
    sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale e' stata
    stipulata la polizza. In questo caso non si applica a
    favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto
    dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
    5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
    private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini
    dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione,
    di quanto disposto dal presente articolo.
    5-ter. (Comma abrogato).
    5-quater. Allo scopo di rendere piu' efficace la
    prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
    settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
    motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP
    una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
    pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1
    gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a
    comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei
    propri assicurati, secondo apposite modalita' stabilite
    dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie
    di assicurazione che operano nel territorio della
    Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in
    regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle
    rispettive autorita' di controllo dei vari Stati membri
    dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati
    sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli
    stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza
    deIl'ISVAP.
    5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di
    comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta
    l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
    a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di
    mancato invio dei dati;
    b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di
    ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette
    sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per
    cento, in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei
    suddetti obblighi.".
    - La legge 5 marzo 2001, n. 57 reca: "Disposizioni in
    materia di apertura e regolazione dei mercati". L'art. 5,
    come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:

    "Art. 5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976,
    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977).
    - 1. (Sostituisce, con cinque commi, gli originari commi
    primo, secondo e terzo dell'art. 3, del decreto-legge
    23 dicembre 1976, n. 857).
    2. In attesa di una disciplina organica sul danno
    biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve
    entita', derivanti da sinistri conseguenti alla
    circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti
    successivamente alla data di entrata in vigore della
    presente legge, e' effettuato secondo i criteri e le misure
    seguenti:
    a) a titolo di danno biologico permanente e'
    liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9
    per cento un importo crescente in misura piu' che
    proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di
    invalidita'; tale importo e' calcolato in base
    all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita'
    del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso
    alla presente legge. L'importo cosi' determinato si riduce
    con il crescere dell'eta' del soggetto in ragione dello 0,5
    per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo
    anno di eta'. Il valore del primo punto e' pari a lire un
    milione duecentomila;
    b) a titolo di danno biologico temporaneo e'
    liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno
    di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea
    inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in
    misura corrispondente alla percentuale di inabilita'
    riconosciuta per ciascun giorno.
    3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico
    si intende la lesione all'integrita' psicofisica della
    persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il
    danno biologico e' risarcibile indipendentemente dalla sua
    incidenza sulla capacita' di produzione di reddito del
    danneggiato.
    4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi
    del comma 2 puo' essere aumentato dal giudice in misura non
    superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento
    delle condizioni soggettive del danneggiato.
    5. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
    con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
    il Ministro dell'industria, del commercio e
    dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una
    specifica tabella delle menomazioni alla integrita'
    psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
    6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati
    annualmente con decreto del Ministro delle attivita'
    produttive, in misura corrispondente alla variazione
    dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie
    di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.
    7. (Sostituisce con cinque commi, l'originario ottavo
    comma dell'art. 3, decreto-legge 23 dicembre 1976, n.
    857).".














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