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PROCEDURA CIVILE

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Agg. giugno 2011



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    Indennizzo diretto - Gli articoli del codice delle assicurazioni sull'indennizzo diretto

    Gli articoli del codice delle assicurazioni sull'indennizzo diretto

    Art. 148

    (Procedura di risarcimento)

    1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le

    modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il

    modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi

    diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate

    sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta

    giorni dalla ricezione di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al

    danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i

    motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a

    trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti

    nel sinistro.

    2. L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno,

    ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per

    i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di

    risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le

    modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice

    fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle

    quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e

    della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività

    del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica

    comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla

    dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato

    di famiglia della vittima. L’impresa di assicurazione è tenuta a provvedere

    all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale

    documentazione.

    3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto salvo quanto stabilito al

    comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione

    del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini di cui al

    comma 2 sono sospesi.

    4. L’impresa di assicurazione può richiedere ai competenti organi di polizia le

    informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza e al

    domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno

    distintivo, ma è tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso

    di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.

    5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato

    entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i

    termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati

    o dei documenti integrativi.

    6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'impresa provvede al

    pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

    7. Entro ugual termine l'impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che

    abbia comunicato di non accettare l'offerta. La somma in tal modo corrisposta è

    imputata nella liquidazione definitiva del danno.

    8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l'interessato abbia fatto

    pervenire alcuna risposta, l'impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta con

    le stesse modalità, tempi ed effetti di cui al comma 7.

    9. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, l’impresa

    di assicurazione non può opporre al danneggiato l'eventuale inadempimento da parte

    dell'assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'articolo 1913 del codice

    civile.

    10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei

    commi 1 o 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale

    rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in

    cancelleria, copia della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi

    all’osservanza delle disposizioni del presente capo.

    11. L'impresa, quando corrisponde compensi professionali per l'eventuale assistenza

    prestata da professionisti, è tenuta a richiedere la documentazione probatoria relativa

    alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci

    di danno nella quietanza di liquidazione. L'impresa, che abbia provveduto

    direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, ne dà

    comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto.

    Art. 149

    (Procedura di risarcimento diretto)

    1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la

    responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o

    ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento

    all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

    2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle

    cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche

    al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel

    limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che

    coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal

    terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.

    3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è

    obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di

    assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti

    fra le imprese medesime.

    4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione

    provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il

    danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del

    responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

    5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al

    danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto

    pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale

    liquidazione definitiva del danno.

    6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero

    nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini

    previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione

    diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di

    assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere

    di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la

    responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva

    regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto

    nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.

    Art. 150

    (Disciplina del sistema di risarcimento diretto)

    1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività

    produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

    presente codice sono stabiliti:

    a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la

    definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

    b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli

    adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

    c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il

    risarcimento del danno;

    d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

    e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i

    benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

    2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano

    alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel

    territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime

    abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

    3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle

    imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle

    operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.



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