Legge |
Legge 5 marzo 2001, n. 57
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001
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Capo I INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
Art. 1 (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è inserito il seguente: "Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari. 2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza. 4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti: a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto d
Segnalato da: Spataro - Fonte: G.U.
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