Insidia stradalae
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Civitavecchia Avv. Pietro Mori
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
della causa iscritta a ruolo n. 414 dell'anno 2002 posta in deliberazione all'udienza del 5 marzo 2003
TRA
- Cxxxxxxxx Rvvvvvvvvv, res. in Civitavecchia ed ivi elett.te dom.to in Via del Bxxxx n.x7, presso lo studio del Dott. Michele Panetta, che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di citazione
(attore)
E
- Comune di Civitavecchia, in persona del Dirigente dell'Ufficio Legale pro tempore, elett.te dom.to in Civitavecchia L.go Plebiscito n. 4 presso lo studio degli Avv.ti Francesco e Stefano Maliandi, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega a margine della comparsa di risposta
(convenuto)
OGGETTO: risarcimento danni
Conclusioni delle parti
Per l’attore: “Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis: 1) accertare e confermare la responsabilità esclusiva e totale del Comune convenuto, nella produzione dell'incidente per cui è causa e, per l'effetto, condannarlo a risarcire i danni tutti subiti dall'attore in tale incidente, quantificati in €. 920,00#, per il danno alla moto, ed in €. 1.440,00 per il danno fisico (solo temporanea) per complessivi €. 2.360,00#; ovvero la somma diversa che risulterà in esito al giudizio, comunque, nell'ambito di €. 2.528,00#. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Per l'Amministrazione convenuta: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace adito, rigettare la domanda perchè infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO
Con atto notificato il 18/09/2002 il sig. Roberto Cxxxxxxx ha convenuto in giudizio il Comune di Civitavecchia per sentirlo dichiarare responsabile del sin-stro avvenuto l'11/04/2002 in Civitavecchia, Via Don Milani, direzione nord - sud, nella misura di €. 920,00# per danni alla moto ed €. 1.440,00 per il danno fisico (solo invalidità temporanea), con gli interessi e rivalutazione dalla domanda e vittoria di spese.
Allegava il Cxxxxxxx che il giorno 11/04/2002, alla guida della propria moto Suzuki Burgman 400 tg. AZ 39485, percorreva Via don Milani, direzione nord – sud, allorquando, giunto al termine della strada, all'altezza del civico 1, cadeva a causa di uno scavo posto sul manto stradale, ricoperto di terriccio, che determinava un avvallamento del piano stradale, provocandosi danni alla moto per €. 920,00 e danni fisici per €. 1.440,00 pari all'invalidità temporanea.
Deduceva, inoltre, che la responsabilità dell'evento doveva ascriversi al Comune convenuto per non avere adeguatamente coperto lo scavo e per non avere in alcun modo posto segnali di pericolo e/o transenne.
Si costituiva in giudizio il Comune convenuto che contestava la domanda, deducendo l'insussistenza dell'insidia stradale, difettando il requisito della non visibilità del pericolo, considerate l'ampiezza del “taglio trasversale” posto in essere dai tecnici comunali sul tratto rettilineo del manto stradale di Via don Milani e le condizioni di estrema visibilità che sussistevano alle h. 15,40 del giorno 11 aprile 2002.
All'udienza di prima comparizione, stante la contumacia del Comune - co-stituitosi in prosieguo - veniva ammessa, ai sensi dell'art. 320 c.p.c, la pro-va articolata dall'attore, successivamente veniva depositato il preventivo dei danni alla moto e, ai sensi dell'art. 213 c.p.c, l'ordinanza sindacale rego-lante la circolazione di Via don Milani e la planimetria relativa.
Terminata l'istruttoria, le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti, come da verbale, e la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che i testi escussi hanno riferito che sul tratto di Via Don Milani all'altezza del civico 1, ove è avvenuto il sinistro, l'11/04/2002, vi era un avvallamento coperto da terriccio, più alto rispetto al manto stradale, (testi Di Felice e Moretti) a causa di lavori effettuati dai tecnici co-munali. Inoltre è
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Ancora su Sentenza
Link: http://www.foroeuropeo.it/sen/gdp_civita_03.htm
Segnalato da: Spataro - Fonte: ForoEuropeo.it
Approfondimenti: Sentenza > Insidia >
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