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Il risarcimento del terzo trasportato

Criteri e rassegna

Il risarcimento del terzo trasportato
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
indennizzo diretto 2010-02-11


L'indennizzo diretto resta una delle opzioni processuali: emendamento non ammesso


Rc auto, Oua: soddisfazione per la non ammissione dell’emendamento al Milleproroghe che riduceva il diritto di difesa del cittadino in caso di incidenti stradali



testo 2010-02-11


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«In un incidente stradale la priorità è tutelare il cittadino. Una recente sentenza della Corte Costituzionale e le Direttive Comunitarie hanno cercato di evitare che l’indennizzo diretto si trasformasse in un’arma contro il consumatore. Ha fatto bene la I Commissione del Senato a non ammettere un emendamento al Milleproroghe che ribaltava questo orientamento». Così Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (Oua), ha commentato la non ammissione di un emendamento (il 9.64) al ddl di conversione del decreto Milleproroghe in discussione, relativo alla Rc auto, che avrebbe modificato l’orientamento giuridico sulla materia.



«Già a seguito della introduzione nel 2007, col nuovo Codice delle Assicurazioni, del cosiddetto “risarcimento diretto” - ha continuato il presidente Oua - vi erano state molte polemiche perché si riducevano le tutele ai cittadini vittime di un incidente stradale. Negli anni successivi, però, la giurisprudenza di merito e non da ultimo la Corte Costituzionale nel giugno scorso (sent. 180/09), avevano chiarito che la procedura di risarcimento diretto era una nuova ulteriore tutela, ma che si aggiungeva alla tradizionale normativa preesistente. In altre parole un cittadino in un incidente stradale può anche far causa alla compagnia del responsabile civile, e non è obbligato ad accettare la pratica del risarcimento diretto».



«Più precisamente – spiega - poiché la normativa sul risarcimento diretto presenta una complessa serie di esclusioni e di lacune, correttamente individuate dalla Corte  in tema di  “lesione del diritto di azione e dei principi del giusto processo, nonchè della disparità di trattamento riguardo ad altre categorie di danneggiati”,  secondo la stessa Corte Costituzionale la predetta normativa poteva essere ritenuta compatibile con l’ordinamento solo in quanto ritenuta norma che “si aggiunge” alla normativa  preesistente che, pacificamente, da 40 anni permette al danneggiato di agire in giudizio direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione del civile responsabile. Molte direttive comunitarie, ultima la direttiva 2009 103 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, come tale vincolante per il legislatore nazionale, supportano questa impostazione»



Maurizio de Tilla accoglie con soddisfazione la non ammissibilità dell’emendamento e conclude ricordando che in questo modo «si rispettano tanto le normative europee, quanto la sentenza della Corte Costituzionale».

Roma, 3 febbraio 2010      

OUA





Link: http://www.oua.it

2010-02-11 Segnalato da: OUA - Fonte: OUA




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