contravvenzioni | 2011-03-08 |
Opposizione a contravvenzioni e deposito in cancelleria e non al domicilio eletto: incostituzionale
testo | 2011-03-08 |
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Talvolta sul web alcune sentenze passano inosservate.
Una esemplare e' quella che indichiamo, grazie al lavoro di documentazione dei giudici di pace.
Viene elevata una contravvenzione, opposto un ricorso, ma tutte le comunicazioni vengono fatte tramite deposito in cancelleria e non al domicilio del ricorrente che abita in altro distretto.
La Corte Costituzionale dichiara che con le nuove tecnologie se il ricorrente indica una modalita' per comunicare alternativa (fax, email o altro) la cancelleria deve tenerne conto.
Ecco i passi piu' importanti, il resto al link sotto indicato sul nostro sito RicercaGiuridica.com/sentenze
L'effetto piu' importante e' questo: il ricorrente, indicando altre modalita' di comunicazione tramite norme vigenti (e penso alla pec o al fax giusto per avere maggiore traccia delle comunicazioni) dovra' essere contattato tramite tali recapiti.
"legittimità costituzionale dell’art. 22, quarto e quinto comma, della legge 11 novembre 1981, n. 689"
"Secondo il giudice rimettente, l’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, lederebbe il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e nell’esercizio del loro diritto di tutela giudiziaria nei confronti di qualsiasi atto della pubblica amministrazione (artt. 3, 24 e 113 Cost.), in quanto comporterebbe «una sperequazione fra coloro che risiedono o possono eleggere domicilio – di regola presso un difensore o procuratore legale» nel comune dove ha sede il giudice adito «e coloro che tale possibilità non hanno». "
"Né vi sarebbe altra spiegazione razionale, ad avviso del giudice a quo, data la possibilità per gli uffici di porre in essere altre forme di comunicazione alternative, quali l’uso di telefono, fax, internet, attualmente previsti e utilizzati nelle cause civili."
"2.4. – In conclusione, sia lo sviluppo tecnologico e la crescente diffusione di nuove forme di comunicazione, sia l’evoluzione del quadro legislativo, hanno reso irragionevole l’effetto discriminatorio determinato dalla normativa censurata, che contempla il deposito presso la cancelleria quale unico modo per effettuare notificazioni all’opponente che non abbia dichiarato residenza o eletto domicilio nel comune sede del giudice adito né abbia indicato un suo procuratore. L’art. 22, quarto e quinto comma, della legge n. 689 del 1981, pertanto, vìola gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede, a richiesta del ricorrente, modi di notificazione ammessi a questo fine dalle norme statali vigenti, alternativi al deposito presso la cancelleria."
Link: http://www.ricercagiuridica.co
2011-03-08 Segnalato da: Spataro - Fonte: RicercaGiuridica.com
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