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La prova del sorpasso pericoloso - Ebook, Checklist e Modello

Il risarcimento del terzo trasportato
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
circolazione stradale 2011-10-27


Tutor: si applichi la tolleranza del 15% sulla velocita' media, come nei controlli dei biglietti


Gdp di Civita Castellana, sentenza 583 del 2011: "Tuttavia va detto che il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può anche essere effettuato ai sensi dell'art. 142 comma 6 del Codice della Strada, ma alla velocità rilevata mediante il sistema tutor non può essere applicata la sola riduzione del 5%" immagine da wikipedia - gigillo83



testo 2011-10-27


-
T

TUTOR (O SICV): ALLA TOLLERANZA DEL 15%

"La rilevazione mediante il sistema complesso denominato SICV (cd. sistema Tutor), non esiste nel nostro ordinamento come sistema per l'accertato superamento dei limiti di velocità".

E' questo il principio con cui il GdP di Civita Castellana con la sentenza in commento ha derubricato la violazione contestata dalla P.S. ex art. 142 comma 8 Cds per mezzo dell'apparecchio denominato tutor, con la minore sanzione prevista dal comma 7 del medesimo articolo.

In particolare il Giudice ha ritenuto che alla velocità rilevata mediante il sistema SICV, non può essere applicata la sola riduzione del 5% che, per legge, è solo prevista per gli strumenti di rilevamento istantaneo come a vari tipi di autovelox e telelaser.

Pertanto al Tutor deve essere applicata la diversa riduzione del 15 % di cui al comma 3 dell'art. 345 delle Disp. di Att. del Codice Della Strada, qui di seguito riportato: "Il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocità è associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora".

Ed infatti, ha proseguito il Giudicante " nel caso concreto, per una velocità accertata di km 165,29 la velocità media rilevata, quindi sanzionabile a fronte della velocità superiore a 130 km/h tenuta dal conducente del veicolo targato (...) il giorno (...) applicando lo scarto del 15% di legge, era solo 140,50 km/h (165,20 - 24,79km/h)."

Infine, il Giudice, derubricando la violazione contestata (art. 142 comma 8 CDS) in quella prevista dal comma 7 dell'articolo 142 Cds, ha modificato la sanzione pecuniaria, limitandola quindi nella minor misura di € 38,00.

Qui di seguito si riporta il testo integrale della sentenza:



Dott.ssa E l i s a F o r n a c i a r i

collaboratrice c/o Studio Legale Chiara Fabbroni

Via Madonna Del Prato n. 131 |  52100 Arezzo

fornaciari.elisa at gmail.com

 

SENT.N. 583/11

CRON.N. 1633

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DE GIUDICE DI PACE - SEZIONE CIVILE

MANDAMENTO DI CIVITA CASTELLANA

L'Avv. Arnaldo Celletti

nella causa iscritta al n° 809/2010-

T R A

(...) S.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in (...) alla Via (...) n. (...) - c.f. e P.iva (...);

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, i in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso Prefettura di (...)

RESISTENTE

 

OGGETTO: RICORSO EX LEGGE 689/82 CONTRO VERBALE N. (...) DEL (...) ELEVATO DALLA POLIZIA STRADALE DI (...).

 

CONCLUSIONI: Come in atti

 

All'udienza del (...), visto l'art. 281 sexies c.p.c.- visto l'art. 23 L.869/81 sentite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura della motivazione e del dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

osserva il giudicante che ai sensi dell'art. 345 delle Disp. di Att. del Codice Della Strada l'accertamento della velocità del veicolo deve essere fissata in modo istantaneo ovvero in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, mediante un apparecchiatura destinata a controllare l'osservanza dei limiti di velocità, quali ad esempio gli autovelox e i telelaser, mentre il calcolo della media è solo possibile mediante l'esame degli scontrini autostradali e la lettura del cronotachigrafo.

La rilevazione mediante il sistema complesso denominato SICV (cd. sistema Tutor), non esiste nel nostro ordinamento come sistema per l'accertato superamento dei limiti di velocità.

Tuttavia va detto che il controllo dell'osservanza del limite di velocità, può anche essere effettuato ai sensi dell'art. 142 comma 6 del Codice della Strada, ma alla velocità rilevata mediante il sistema tutor non può essere applicata la sola riduzione del 5% che per legge è solo prevista per gli strumenti di rilevamento istantaneo come a vari tipi di autovelox e telelaser, atteso che questa automatica riduzione del 5% è disposta ex art. 345 delle Disp. di Att. del Codice Della Strada solo per i sistemi rivelatori di velocità istantanea, sicché non può essere applicata al sistema di cui sopra una riduzione diversa come precisato nel comma 3 dell'art. 345 delle Disp. di Att. del Codice Della Strada.

Come si legge nel verbale impugnato, la Polstrada di (...) ha illegittimamente applicato alla velocità media rilevata una riduzione del 5% anziché quella di tipo individuabile in funzione della media accertata.

Quindi nel caso concreto, per una velocità accertata di km 165,29 la velocità media rilevata, quindi sanzionabile a fronte della velocità superiore a 130 km/h tenuta dal conducente del veicolo targato (...) il giorno (...) applicando lo scarto del 15% di legge, era solo 140, 50 km/h (165,20 - 24,79km/h).

Pertanto il verbale di contravvenzione non poteva essere elevato ex art. 142/8 CDS, ma solo ex art. 142/7 CDS con le sue diverse conseguenze sanzionatorie.

PQM

Il Giudice di Pace di Civita Castellana così provvedendo accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto derubrica la violazione contestata da quella di cui all'art. 142 comma 8 CDS a quella prevista dal comma 7 stesso articolo. Modifica la sanzione pecuniaria limitandola nella misura di € 38,00.

Compensa le spese per motivi di opportunità ed equità.

Così decisa in Civita Castellana 01.07.2011 e depositata il giorno 01.07.2011.

Il Giudice di Pace

(Avv. Arnaldo Celletti)

 

 




2011-10-27 Segnalato da: Spataro - Fonte: Elisa Fornaciari




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