dizionario | 2016-12-07 |
Surroga assicurativa
testo | 2016-12-07 |
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da Cassazione III civile del 14 ottobre 2016, n. 20740
"La surrogazione dell'assicuratore, prevista dall'articolo 1916 c.c., e' una successione a titolo particolare nel diritto vantato dall'assicurato nei confronti del terzo responsabile dell'evento dannoso oggetto della copertura assicurativa.
"Essa ha un triplice scopo:
- evitare l'arricchimento dell'assicurato, il quale deriverebbe dalla possibilita' di cumulare indennizzo e risarcimento;
- evitare l'arricchimento del responsabile, il quale ' se non esistesse la surrogazione ' beneficerebbe indirettamente della copertura assicurativa contro i danni stipulata dal danneggiato;
- consentire all'assicuratore di abbassare il costo generale dei sinistri, e di conseguenza i premi puri applicati per le categorie di rischi omogenei.
"Da questo inquadramento dell'istituto della surrogazione, pacifico in dottrina e secolare nella giurisprudenza di legittimita', discende che l'assicuratore surrogante si sostituisce all'assicurato-danneggiato nei diritti che quest'ultimo vanta nei confronti del terzo responsabile.
"Tale sostituzione e' integrale ed omnicomprensiva.
"Per effetto della surrogazione il surrogante acquista il credito, le garanzie del credito, gli interessi prodotti dal credito (anche se maturati prima della surrogazione), e si espone ovviamente alle medesime eccezioni che il terzo responsabile avrebbe potuto opporre al danneggiato.
L'art. 1916 se ne occupa:
“L’Assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
"Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
"L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
"Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali”.
L'azione di regresso e' invece quella di chi paga quando si e' in tanti coobbligati. Egli potra', in regresso, pretendere quanto dovuto dagli altri coobbligati.
2016-12-07 Segnalato da: Spataro - Fonte: Cassazione
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