 | Quantificazione del risarcimento della casalinga coinvolta quale pedone in sinistro stradale Cassazione III Civile del 13 dicembre 2012 n. 22909"in caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura ed assistenza dalla stessa fornita, le quali, benche' non produttive di reddito, sono valutabili economicamente, o facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga) (Cass. civ. Sez. 3, 12 settembre 2005 n. 18092; Idem, 24 agosto 2007 n. 17977; Idem,." 2013-04-29 |
 | Trasportato e testimone: l'interesse che rende incapaci a testimoniare "L'interesse che determina l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l'azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati." 2013-04-16 |
 | Pneumatico in autostrada: i criteri per escludere la responsabilita' Per poter escludere la responsabilita' di quest'ultima la Corte di appello avrebbe dovuto pertanto accertare inequivocabilmente: o L'insussistenza del fatto storico dedotto in giudizio dall'attrice in primo grado (cioe' la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata); oppure l'assoluta impossibilita' di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'ingombro. 2013-04-05 |
 | Cassazione 134 del 2013: sulle spese in soccombenza reciproca e applicazione delle tabelle milanesi Cassazione VI civile del Ordinanza 4 gennaio 2013, n. 134" si lamenta il discostamento della sentenza dai parametri di liquidazione del danno, con particolare riferimento alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano.""La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo". (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381). 2013-02-14 |
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