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Indennizzo diretto 2007-02-06 - Pdf - Stampa

Indennizzo diretto: altri consigli dal CTCU

"Il CTCU (Centro Tutela Consumatori Utenti) fa chiarezza sulla normativa in vigore da oggi e stila i consigli per usufruire della procedura" Fonte: Asaps

 

AASSICURAZIONE VEICOLI A MOTORE:  NOVITÀ NEL PAGAMENTO DEI DANNI DALL’ 01.02.2007

Il Governo e le associazioni di tutela dei consumatori prospettano che il rinnovo della procedura abbia come conseguenza tempi di attesa minori per il pagamento dell’indennizzo, costi minori per gli incidenti stradali (attualmente in media 3.600 Euro) e – a medio termine – un abbassamento del costo delle polizze assicurative.

In cosa consiste la novità?

Il D.P.R. del 18.07.2006, n. 254 prevede che per gli incidenti stradali verificatisi dall’ 01.02.2007, diventa obbligatorio per le compagnie d’assicurazioni l’applicazione “del- l’indennizzo diretto”. Con ciò si intende che l’assicurato danneggiato e che ha ragione viene risarcito, sia per i danni materiali (danni al veicolo) che per quelli fisici direttamente dalla propria compagnia assicurativa.


Il nuovo indennizzo

In caso di incidente, l’assicurazione può offrire al suo assicurato che ha ragione un indennizzo. L’ammontare dell’indennizzo è di discrezione dell’assicurazione. L’agenzia viene compensata dalla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) solo con una somma a forfait che viene stabilita di anno in anno (al momento ammonta a Euro 2.000 per danni materiali).


Nuovi obblighi per le assicurazioni

Le nuove norme prevedono esplicitamente che le agenzie assicurative devono aiutare il danneggiato in modo che possa usufruire in pieno del suo diritto di indennizzo. In questo modo la propria assicurazione/agenzia è corresponsabile per la corresponsione dell’indennizzo. Questo fatto può generare una responsabilità contrattuale con conseguente diritto al risarcimento del danno patito a favore dell’assicurato.


Il “Malus” può essere evitato comunque

L’assicurato mantiene il diritto di potere rimborsare il danno all’assicurazione alla fine dell’anno assicurativo e quindi non viene applicato il “Malus”. In futuro si dovrà perciò essere oculati per evitare che le assicurazioni individuino una correità, facendo cadere entrambi gli incidentati nel “Malus”. La richiesta per l’avvenuto pagamento del danno d’ora in poi sarà da indirizzare al CONSAP (anche tramite la propria agenzia di assicurazione). Sul sito del Centro Tutela Consumatori Utenti potete trovare il calcolatore “Bonus- Malus” utile per decidere se conviene pagare di tasca propria per evitare di cadere nella penale o far pagare all’assicurazione. (www.centroconsumatori.it)


La nuova procedura

1)    Consegnate (facendoVi rilasciare una conferma scritta di ricevimento) o spedite (mediante raccomandata A.R. o fax) alla Vostra assicurazione, il più presto possibile, il modulo blu di constatazione amichevole.
2)    Precisate all’assicurazione dove si trova il veicolo per l’accertamento dei danni.

3)    La Vostra assicurazione deve farVi un’ offerta di risarcimento:
a)    entro 30 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambi i conducenti,
b)    entro 60 giorni per i danni ai veicoli se il modulo blu di constatazione amichevole non è stato sottoscritto da entrambi i conducenti,
c)    entro 90 giorni per i danni alle persone.

4)    Se il danneggiato non è soddisfatto dell’offerta o dei motivi che impediscono di formulare la stessa, può fare reclamo, mediante raccomandata A.R., alla propria assicurazione:
a)    personalmente
b)    tramite un’ associazione di consumatori (p. es. il Centro Tutela Consumatori Utenti).

Trascorsi rispettivamente 30 (a) o 15 (b) giorni senza ottenere risposta si può chiedere la conciliazione come previsto dall’intesa ANIA/ associazioni dei consumatori. Nel caso in cui la conciliazione non dia esito positivo il danneggiato potrà adire le vie legali.


Il nostro consiglio

Compilate sempre il modulo europeo di constatazione amichevole anche se intervengono le Forze dell’Ordine, anche se sono coinvolti veicoli stranieri: avrete così raccolto i dati necessari per un corretto pagamento del danno. Firmate il modulo blu solo se i dati riportati  sono esatti.


Incidente, che fare?

1)    Provvedere immediatamente a rendere sicuro il luogo dell’incidente: attivare le quattro frecce, indossare l’apposito giubbotto e collocare il segnale mobile di pericolo (triangolo) ad almeno 50 metri dall’incidente ed in posizione visibile da almeno 100 metri.
2)    Allontanarsi dalla zona di pericolo.
3)    Chiamare le forze di pronto intervento emergenza 118. Prima di chiamare verificare la situazione: dove è avvenuto esattamente l’incidente? Cosa è accaduto? Ci sono feriti? Quanti sono i veicoli coinvolti?
4)    Prestare il primo soccorso solo se si possiedono le necessarie nozioni; altrimenti limitarsi a prestare assistenza psicologica parlando al ferito fino all’arrivo dei soccorsi.
5)    In caso di danni limitati sgomberare al più presto la carreggiata. Se l’incidente è grave dello sgombero si occuperanno i Vigili del fuoco o il soccorso stradale.
6)    Compilate il modulo europeo di constatazione amichevole di incidente.


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2007-02-06 Chi: Spataro Fonte: Asaps Link: http://www.asaps.it/showpage.php?id=12173&categori








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