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  • Il decreto “salvacompagnie” nella questione dei rimborsi Rcauto: l’inaccettabile sconfitta dei consumatori di oggi e di quelli di domani.
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    Da Massimiliano Dona, servizio legale dell'Unione Nazionale Consumatori, la più antica organizzazione di consumatori italiana, un interessante approfondimento Fonte: Massimiliano Dona - Unione Nazionale Consumatori



    D

    Diciamolo subito: se verrà convertito così com’è il decreto legge 8 febbraio 2003 n. 18 (in G.U. n. 33 del 10.2.2003, “Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità”) sarà messa a repentaglio la complessiva tutela dei consumatori italiani.

    Ancora non è dato sapere se riuscirà nell’intento di “salvare” le compagnie di assicurazione (in tal senso molto di più sta facendo quella contro-informazione che dà già per inutili i ricorsi), ma certo cambierà le sorti del diritto dei consumatori, ridisegnando il percorso dei giudizi civili in materia di consumo, favorendo le aziende che si affidano alla contrattazione di massa (per la quale, d’ora innanzi, sarà escluso il giudizio “secondo equità”, con conseguente appellabilità delle sentenze a tutto vantaggio di chi -le imprese- può permettersi di affrontare i tempi ed i costi dei tre gradi di giudizio).

    Per capire è necessario un passo indietro. La questione Rcauto è nota e risale alla pesante condanna inflitta nel 2000 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a trentanove imprese assicuratrici, giudicate colpevoli di comportamenti collusivi in danno della generalità dei consumatori.

    La decisione, confermata nei riguardi di diciassette compagnie dal TAR e dal Consiglio di Stato, dava l’avvio ai ricorsi al Giudice di Pace per ottenere il rimborso del “maltolto” (dal 15 al 20 % dei premi pagati tra il 1995 ed il 2000), in forza dell’istituto giuridico dell’indebito arricchimento ex art. 2033 cc: si vedano, solo per citarne alcune, G.d.P. Laviano, sent. 56/2001; G.d.P. Sala Consilina, sent. 252/2001; G.d.P. Napoli, sent. del 31.3.2002; G.d.P. Roma, sent. n. 709/2003.

    Alla fine dell’anno scorso giungeva l’autorevole avallo della Corte di Cassazione (Sez. I, sent. n. 14475, 17 giugno - 9 dicembre 2002) la quale, pur astenendosi dal prendere posizione nel merito della vexata quaestio, riaffermava sul piano processuale la legittimità dei ricorsi al Giudice di Pace, riconosciuto competente a decidere sulle cause tendenti alla ripetizione dei premi pagati indebitamente (così sconfessando i tentativi delle Compagnie di rideterminare la competenza a giudicare sulle richieste di rimborso, con l’evidente proposito di scoraggiare i ricorsi, molti dei quali condotti dai consumatori personalmente o con l’ausilio delle loro associazioni, comunque senza rivolgersi al patrocinio di un legale).

    Inoltre, potendo il Giudice di Pace giudicare secondo equità (A norma dell’art. 113, II comma cpc, il Giudice di Pace “decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire due milioni”, pari ad € 1032,91 ) in cause di valore inferiore a due milioni di lire, le sentenze emesse a carico delle Assicurazioni non erano appellabili (art. 339 cpc III comma), ma al più ricorribili per Cassazione, con salvezza del giudizio di merito maturato in primo grado.

    Indubbiamente, in tale situazione sembravano moltiplicarsi i rischi per le Compagnie, costrette ad affrontare un contenzioso davanti alla magistratura onoraria (già fortemente sensibilizzata dal clamore anche mediatico suscitato dalla vicenda) e senza chances di impugnativa.

    Su tale scenario si è abbatteva, come detto, l’intervento del Governo che, ricorrendo -in forza di un consolidato malcostume giuridico- alla decretazione d’urgenza, modificava il secondo comma dell’art. 113 cpc, escludendo il giudizio secondo equità per tutte le vertenze inerenti contratti conclusi secondo le modalità di cui all’articolo 1342 cc e quindi, in pratica, per tutti i contratti di massa.

    Quindi il decreto “frenaricorsi” (se verrà convertito e se resisterà alle censure di incostituzionalità da più parti sollevate) renderà più difficili i rimborsi: non tanto per il fatto di negare ai consumatori il giudizio di equità, quanto perché “regala” alle compagnie un ulteriore grado di giudizio (con la prospettiva di aggravi di tempi e di costi che dissuaderà molti consumatori) e perché -soprattutto- taglia la strada ai ricorsi “fai da te” che finora avevano maggiormente preoccupato -almeno quantitativamente- le compagnie.

    Ma come detto no

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