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  • Il Parere del Consiglio di Stato del 27-2-2006
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    Ringraziamo l'avv. Savoia per l'invio dell'ulteriore parere del Consiglio di Stato che merita una attenta lettura.
    dott. Spataro Fonte: Consiglio di Stato



    C

    CONSIGLIO DI STATO

    Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

    Adunanza del 27 febbraio 2006

    N. della Sezione: 746/06

    OGGETTO:

    Ministero delle attività produttive.

    Schema di d.P.R. recante attuazione dell’art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

    concernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto.

    Riesame.

    La Sezione

    Vista la relazione trasmessa dal Ministero delle attività produttive, Direzione generale per il

    commer-cio, le assicurazioni ed i servizi, trasmessa con nota n. 0014776-17.9.3, in data 30

    novembre 2005, e la documentazione allegata;

    Visto il parere reso nell’Adunanza del 19 dicembre 2005;

    Vista la nota n. 0000789, in data 17 gennaio 2006, con cui il Ministero procedente - Ufficio

    legislativo ha comunicato i termini con cui intendeva dare adempimento al parere reso dal questa

    Sezione nella Adunanza del 19 dicembre 2005;

    Vista la successiva nota in data 8 febbraio 2006, n. 0002224-17.9.3/2, con cui il Ministero ha

    chiesto un nuovo definitivo parere che esamini in modo particolare le argomentazioni e le

    indicazioni recate nel parere reso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM),

    sulla base dell’art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna;

    PREMESSO:

    1. L’art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto) del “Codice delle assicurazioni” (d.lgs.

    7 settembre 2005, n. 205), stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta

    del Ministro delle attività produttive, sono disciplinati gli elementi costitutivi della disciplina del

    sistema di risarcimento diretto che si applica solo nelle ipotesi di danno al veicolo e di lesioni di

    lieve entità al conducente, secondo la definizione che di tale lesione “lieve” fornisce l’art. 139 del

    Codice; tali elementi costitutivi sono rappresentati da: i criteri di determinazione del grado di

    responsabilità delle parti, anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di

    assicurazione; il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli

    adempimenti per il risarcimento del danno; le modalità, le condizioni e gli adempimenti

    dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; i limiti e le condizioni di risarcibilità dei

    danni accessori; i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i

    benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

    La vigilanza sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la

    tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle

    imprese, è intestata all’ISVAP, secondo la tecnica utilizzata nel Codice delle assicurazioni.

    2. Lo schema di d.P.R. in esame, emanato entro i termini previsti dal citato art. 150, provvede a dare

    attuazione alla cornice normativa secondaria entro cui dovranno operare le imprese autorizzate ad

    esercitare nel territorio della Repubblica italiana l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità

    civile autoveicoli e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.

    Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano le modalità con cui il danneggiato deve presentare la richiesta di

    risarcimento; gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano le modalità con cui l’impresa deve corrispondere

    (positivamente o negativamente) alla richiesta del danneggiato; l’art. 11 chiarisce quali sono i

    sinistri che non possono essere inclusi nel sistema di risarcimento diretto; l’art. 12 (che fa rinvio ad

    un apposta tabella allegata) tipizza alcuni criteri standardizzati di accertamento della responsabilità

    dei sinistri, in conformità della disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione

    stradale; l’art. 13 disciplina le modalità di costituzione di uno o più consorzi tra imprese

    assicuratrici, ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del

    risar

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    Chi: Renato Savoia Fonte: Consiglio di Stato
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