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Valore della prova dell'Unibox: Giudice di pace di Viterbo, sentenza n. 2956 del 21 settembre 2006.

L'Unibox puo' aiutare a ricostruire il sinistro Fonte: Sentenze

 

NN. 2956/06 R.G. 342/05 CRON. 9733/06 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI VITERBO nella persona dell'avv. ... ha emesso la seguente SENTENZA ** * ** Svolgimento del processo Con atti di citazione ritualmente notificati, P.M. e S.G. hanno convenuto in giudizio D.G. e U... Spa nelle rispettive qualità di proprietario - presumibile conducente – ed assicuratore dell’autovettura targata XXXXXX per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti in occasione dal sinistro verificatosi in data 30 aprile 2004. Gli attori hanno esposto che mentre l’autovettura Fiat Marea targata XXX, condotta da P.M., con a bordo la proprietaria S.G., il giorno 30 aprile 2004 alle ore 13.25, usciva lentamente da Piazza della Rocca in Viterbo, con direzione Porta Fiorentina, seguendo le altre autovetture, veniva tamponata dall’autovettura VW Passata targata XXXXXXX di proprietà e probabilmente condotta da D.G. A seguito dell’urto l’auto della signora S. rimaneva danneggiata mentre lesioni personali subiva quest’ultima e il P.M.. La compagnia Unipol respingeva le richieste di risarcimento danni inoltrata dagli attori in quanto l’apparecchiatura elettronica installata a bordo dell’autovettura del D. non aveva rilevato alcun sinistro né quest’ultimo aveva denunciato l’incidente. Costituitasi all’udienza di prima comparizione, la Compagnia Unipol (rimaneva contumace D.G.) ha contestato che le lesioni possano essere conseguenza diretta dell’incidente. Sull’autovettura di parte convenuta è, infatti, installato l’apparecchio Unibox che nell’occasione non ha segnalato alcun urto superiore alla soglia di “2G”. Tale misura, prosegue la difesa della convenuta, è stata fissata dallo Studio Ania-Cestar sui danni da colpo di frusta come soglia minima al di sotto della quale non possono verificarsi danni fisici. Nel corso del giudizio questo giudicante ha acquisito agli atti la documentazione prodotta dalle parti, si è quindi provveduto ad assumere le prove testimoniali e per interpello ammesse (D.G. non rendeva l’interrogatorio). Espletata la consulenza tecnica ergonometrica al fine di accertare l’entità dell’urto avvenuto fra le due autovetture nonché ctu medico legale sulle persone degli attori, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 27 aprile 2006 con termine di 30 giorni per note conclusionali ed ulteriori 30 giorni per repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente premettere che, secondo quanto hanno riferito i testi di parte convenuta, sig. P.N., agente Unipol per l’agenzia di Narni, e Lamberti Eugenio, direttore operativo di Octo Telematica, sull’autovettura del D. venne installato a seguito di contratto in data 27 maggio 2003 con l’agenzia Unipol e registrato nel Centro servizio Octo Telematica “il dispositivo elettronico Unibox che è un dispositivo satellitare in grado di misurare le accelerazioni e decelerazioni sia in senso di marcia dell’automobile sia lateralmente”. Nel caso di specie, siccome l’accelerometro è tarato per rilevare urti da 2g in poi, il dispositivo Unibox non ha rilevato urti superiori o uguali a 2g. La conferma che l’Unibox non segnalò un’accelerazione dinamicamente rilevante ci viene dalla Ctu dell’ing. Giannuzzi, le cui conclusioni, immuni da vizi logici o scientifici, devono essere integralmente condivise, hanno consentito di accertare che: “la velocità d’urto fra Passat e Marea non superò i 7 kmh. A tale velocità relativa d’urto corrisponde decelerazione per la Passat minore o uguale a 2g a prescindere dalla presenza e dal funzionamento dell’apparecchio Unibox, tarato per tale valore limite inferiore, non abbia rilevato il sinistro. Alla velocità relativa d’urto dell’ordine di 7 kmh corrisponde accelerazione per gli occupanti della Marea dello stesso ordine di grandezza di 2g, e, pertanto, inefficace a determinare sintomi e conseguenze da colpo di frusta, stante gli studi di medicina legale visitati dallo scrivente che pongono tale limite a 4g. l’entità delle accelerazioni provocate da u


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