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  • Cassazione 1687 del 2010: la visita del medico legale non interrompe la prescrizione
    2010-02-15 - Pdf - Articolo successivo - Stampa

    Cassazione III civile 11 novembre 2009 - 27 gennaio 2010, n. 1687 Fonte: Cassazione



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    ...omissis...



    Motivi della decisione



    Con il primo motivo il ricorrente invoca l’applicazione della giurisprudenza secondo cui la prescrizione inizia a decorrere, quando le parti hanno previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione della procedura. Procedura che si sarebbe conclusa il 10.7.98.


    Il motivo è inammissibile in considerazione della novità della questione, concernente un fatto del tutto diverso rispetto a quello di dibattuto nel merito. Si è già visto, infatti, che in quella sede la controversia, dato per scontato che il termine iniziale per il decorso della prescrizione è quello del consolidamento dei postumi, s’è concentrata intorno all’idoneità interruttiva dell’invito (da parte della compagnia) dell’infortunato a sottoporsi a visita medica o della nomina (da parte della compagnia stessa) del proprio perito in seno al collegio arbitrale. Oggi, invece, il ricorrente sposta inammissibilmente l’indagine (che presuppone, peraltro, un accertamento di fatto non esperibile in questa sede) intorno al presupposto affatto diverso dell’inizio del termine prescrizionale non piu’ dal consolidamento dei postumi, bensì dalla conclusione della procedura arbitrale.


    Infondato è il secondo motivo con il quale il ricorrente, in via subordinata, tende ad attribuire efficacia interruttiva della prescrizione all’atto con il quale la compagnia lo invitò a sottoporsi a visita medica. Sul punto, la sentenza s’è adeguata al consolidato principio in ragione del quale le trattative per comporre bonariamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell’art. 2944 c.c., non hanno efficacia interruttiva, nè possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione medesima, perchè non costituiscono fatti incompatibili in maniera assoluta (senza, cioè, possibilità alcuna di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937 c.c., comma 3, a meno che dal comportamento di una delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non anche all’esistenza di tale diritto (tra le più recenti, cfr. Cass. 8 marzo 2007, n. 5327).


    Tenendo presente tale regola, la sentenza ha spiegato, con motivazione congrua e logica, che la compagnia espresse l’invito in questione accompagnandolo con la precisa avvertenza che il diritto del ... risultava già da tempo prescritto.


    In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.


    P.Q.M.


    LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.


    Cosi’ deciso in Roma, il 11 novembre 2009.

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    2010-02-15 Chi: Spataro Fonte: Cassazione
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