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Assicurativo 2010-05-04 - Pdf - Stampa

Cid, valore di prova, danno morale, concorso di colpa, risarcimento,senza fattura: Cassazione 7781 del 2010

Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.03.2010 n. 7781, segnalato dall'avv. Nicola Fabiano @nicfab su Twitter - Gloxa.eu Fonte: @nicfab

 

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  Cassazione civile, sez. III, sentenza 31.03.2010 n. 7781
Cid, prova legale, ammissibilità, limiti, necessaria completezza

La Sezione III civile

Svolgimento del processo
Con citazione dell’aprile 1996 C. e A. S. convenivano dinanzi al Giudice di Pace di Latina P. D. e la s.p.a. Sai deducendo che il omissis questi, in sosta, rimetteva improvvisamente in moto la macchina a marcia indietro andando ad urtare contro la parte anteriore dell’auto di proprietà di C. S., condotta da A. S., che restava ferito. Pertanto questi chiedeva il risarcimento dei danni personali e C. S. il risarcimento dei danni materiali all’auto.
La Sai contestava la dinamica del sinistro perché come emergeva dal CID, e come potevano confermare i testimoni, l’auto condotta dal S. aveva tamponato l’auto del D. mentre questi era in sosta sul margine destro della strada, tant’è che l’assicurazione del S. aveva risarcito i danni.
Il giudice di Pace, dato atto che il modulo CID era stato contestato dal conducente A. S. adducendo di averlo sottoscritto in bianco ed in stato confusionale ragion per cui poi era stato impugnato di falso; ritenuto che il documento era incompleto perché mancante dell’indicazione delle persone rimaste ferite e quindi, non essendo vincolante per la decisione della causa, la querela non era da ammettere; esaminate le fotografie prodotte dal D. che rappresentavano i danni alla fiancata sinistra posteriore dell’auto, attribuiva il tamponamento alla manovra di costui in retromarcia in violazione dell’art. 154 C.d.S. e perciò attribuiva al D. la responsabilità nella maggior misura - 75% - ed escludeva la risarcibilità del danno morale richiesto da A. S..
La Sai, condannata al risarcimento dei danni nella predetta misura, interponeva appello invocando la prova della dinamica del sinistro secondo quanto confessato da A. S. nel modello CID e perciò chiedeva il rigetto delle domande. I S., con appello incidentale, riproponevano la querela di falso avverso il predetto modello e contestavano la misura della responsabilità attribuita al conducente A. S. e la valutazione dei danni.
Con sentenza del 31 maggio 2004 il Tribunale di Latina rigettava la querela di falso ideologico perché non era provato con certezza l’abusivo riempimento del modulo sottoscritto da A. S. avendo il teste Ar. soltanto presunto che esso fosse in bianco non avendo visto le parti compilarlo, e conseguentemente rigettava l’appello proposto da A. S. ritenendo, nei suoi confronti, accertata la sua esclusiva responsabilità in base ai fatti dal medesimo dichiarati nel modello CID; invece, nei confronti dell’obbligato solidale C. S., tale documento era un argomento di prova da valutare unitamente ad altri, e poiché l’istruttoria svolta non consentiva di superare la presunzione di concorso di colpa ai sensi del secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. di A. S. e del D., accogliendo l’appello della Sai, a cui aveva aderito l’assicurato D., riduceva la responsabilità di questi al 50% ed in tale misura il risarcimento dei danni all’auto di C. S..
Ricorrono per cassazione C. ed A. S.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. - Pregiudizialità logico - giuridica va riconosciuta al secondo e al terzo motivo di ricorso con i quali i S. deducono: “Insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, nonché violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.”.
I giudici di appello ritengono che non sia stata provata la mancata autorizzazione al riempimento del modulo firmato da A. S. in bianco, bensì la difformità tra quanto in esso dichiarato e la dinamica dell’incidente e quindi il riempimento contra pacta, in tal modo erroneamente interpretando la querela proposta fin dal primo grado per abusivo riempimento del modulo ed infatti il teste Ar. ha affermato che era stata soltanto firmato dal S. allorché era sceso dall’auto in stato confusionale per aver battuto la testa, come confermato dalla restante istruttoria, e quindi erroneamente è stata ritenuta non provata la querela di falso.
Inoltre il giudice di primo grado aveva ritenuto incompleto il modello CID perché privo di indicazioni sulle persone rimaste ferite e perciò aveva accertato la dinamica del sinistro in modo difforme da quanto indicato nel precitato modulo.
Con il terzo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2702, 2735 e 2054 c.c. nonché all’art. 116 c.p.c.”.
Il modello CID ha valore di confessione ai sensi dell’art. 2735 cod. civ. nei confronti di colui che lo rilascia soltanto se è riempito concordemente e non anche nel caso in cui sia stato riempito contra pacta essendo stato rilasciato in bianco da uno dei sottoscrittori. Peraltro i giudici di appello si contraddicono là dove attribuiscono, per effetto del modello CID, la responsabilità esclusiva del sinistro ad A. S., mentre nei confronti di C. S., coobbligato solidale in qualità di responsabile, soltanto nella misura del 50%.
I motivi, congiunti, sono fondati in relazione all’erronea applicazione degli artt. 2735 cod. civ. e 2733, secondo comma nei confronti del conducente A. S. pur essendo incontestato che il modello CID non sia stato compilato in modo completo. Ed infatti detto modello - disciplinato ratione temporis dall’art. 5 del D.L. 857/1976, convertito nella legge 39/1977 (abrogata dal DLGS 209/2005, ma il cui secondo comma è testualmente riprodotto nell’art. 143.2 di detto DLGS): “Nel caso di scontro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso” - cessa di avere efficacia di prova legale sulla dinamica del sinistro tra autore e destinatario della dichiarazione allorché esso non è compilato in tutte le sue parti (Cass. 10304/2007). In tal caso pertanto le dichiarazioni ivi contenute assumono il valore di argomento di prova in ordine ai fatti relativi al sinistro non soltanto nei confronti degli altri coobbligati solidali, secondo il principio in tema di obbligazioni solidali per il quale un fatto sfavorevole ad un condebitore non è opponibile agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni, ancorché egli, se non è proprietario del veicolo, non è litisconsorte necessario nella controversia tra danneggiato, danneggiante ed assicuratore, sì che, se il modello fosse stato completo, nei suoi confronti era applicabile l’art. 2733, secondo comma, e non terzo comma cod. civ. (Cass. 10304/2007).
E poiché nella specie è pacifico che il giudice di primo grado ha escluso la presunzione di veridicità sulle circostanze del sinistro come indicate nel modello CID perché incompleto, anche nei confronti del confitente A. S. il modello CID va valutato unitamente a tutti gli altri elementi probatori, alla luce dei quali i giudici di appello hanno ritenuto non superata la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ. nella determinazione del sinistro.
Conseguentemente è assorbito il primo motivo di ricorso con il quale egli e C. S. deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 222, 225 c.p.c. e segg. per avere i giudici di appello respinto la querela di falso.
2. - Con il quarto motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101, 156, 292, 343 c.p.c.”.
L’appello incidentale è stato dichiarato inammissibile nei confronti di P. D. a cui non era stato notificato, ma questi si è costituito, come risulta dal verbale dell’udienza del 23 aprile 2002.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo che precede dovendo il giudice di merito riesaminare la causa in base alla presunzione di corresponsabilità nella determinazione del sinistro.
3. - Con il quinto motivo i medesimi deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2054 primo e secondo comma c.c., 246 e 116 c.p.c. nonché insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.
I giudici di appello hanno ritenuto non accertabile la colpa concreta del D. valutando le testimonianze hic et inde dedotte. Senonché i testi di questi erano incapaci a testimoniare perché, essendo rimasti feriti nell’incidente, hanno interesse a partecipare al giudizio, come tempestivamente eccepito. Di conseguenza l’unico teste era quello di parti attrici secondo cui, in violazione degli artt. 140 e 154 C.d.S., il D. si era immesso in retromarcia nella corsia percorsa da A. S., come emergeva anche dal danneggiamento sulla fiancata laterale sinistra, e non nella parte posteriore, come sarebbe stato in caso di tamponamento, dell’auto condotta dal D., come correttamente valutato dal giudice di primo grado, sì che l’appello incidentale per l’esclusione di qualsiasi responsabilità di A. S. doveva esser accolto.
Il motivo è infondato.
Ed infatti la giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nel ritenere che la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell’evento dannoso.
Di quest’ ultima prova non vi è neppure prospettazione e perciò la doglianza va respinta.
4. - Con il sesto motivo deducono: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in ordine alla mancata liquidazione del danno morale, ex art. 360 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2059 c.c.”.
Il danno morale va liquidato anche nel caso di presunzione di colpa.
Il motivo è fondato.
La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi degli articoli 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art. 2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sia qualificabile come reato o comunque comporti la lesione di valori della persona costituzionalmente protetti, con la conseguenza che l’accertamento di detto concorso di colpa può incidere solo sull’entità della liquidazione del danno non patrimoniale, ma non sull’esistenza del medesimo (Cass. 23918/2007, 23734/2009).
5. - Con il settimo motivo i S. lamentano: “Omessa o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalla parte in sede di appello incidentale ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Il Giudice di Pace non aveva preso in esame il preventivo di spesa per i danni all’auto del S. né la conferma del carrozziere di averla riparata, né aveva pronunciato sul danno da fermo tecnico, e tali omissioni erano state denunciate in appello.
Il motivo è parzialmente fondato.
Ed infatti dall’esame degli atti risulta che il giudice di primo grado ha liquidato una somma minore del 20% di quella richiesta per le riparazioni all’auto valutando la mancanza di fattura o di scontrino fiscale comprovante l’effettività della spesa dichiarata e quindi tale statuizione doveva formare oggetto di specifico motivo di appello contestando tali ragioni con contrapposte argomentazioni, ed in mancanza è inammissibile. È fondata invece la doglianza di omessa pronuncia sul danno da fermo tecnico che può esser liquidato anche in via equitativa (Cass. 23916/2006), sì che il giudice di rinvio provvederà sul punto in base a tale principio.
6. - Con l’ottavo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 legge 39/1977, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte ex art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Il CID è stato utilizzato illegittimamente dal D., attraverso la sua assicurazione SAI, di cui suo padre era dipendente, per ottenere il risarcimento dei danni richiesti benché le lesioni personali subite nell’incidente non solo da A. S., ma anche dai testi indotti dal D., circostanze note alla Sai, impedissero la procedura di liquidazione amichevole dei danni, da richiedere all’assicurazione del S..
Il motivo, che pur richiama un corretto principio di diritto - secondo il quale le disposizioni dell’art. 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45, disciplinanti la cosiddetta procedura rapida di liquidazione, riguardano i sinistri con soli danni a cose e quelli che, con o senza danni a cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, mentre non si applicano ai sinistri che abbia determinato lesioni personali con postumi permanenti (Cass. 4/1998, 15027/2000), come nella fattispecie per A. S. - è inammissibile perché prospettato per la prima volta in questa sede senza indicare l’interesse concreto ed attuale all’applicazione del medesimo.
7. - Con il nono motivo deducono: “Omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in relazione all’art. 93 c.p.c.”.
Il giudice di primo grado aveva distratto le spese a favore del procuratore degli attori, dichiaratosi antistatario per cui il relativo capo poteva esser impugnato soltanto con appello notificato direttamente a questi, diversamente essendo passato in giudicato, come rilevato in appello, ma tale punto non è stato esaminato.
Il motivo è assorbito perché il giudice d’appello, che dovrà riesaminare la causa in relazione al secondo, terzo, sesto e settimo motivo in base alle censure accolte per le ragioni innanzi esposte, provvederà altresì ad un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’esito complessivo della lite (Cass. 26985/2009).
8. - Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata al Tribunale di Latina, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo, sesto e settimo motivo di ricorso in relazione alla censura accolta; dichiara assorbiti il primo, il quarto ed il nono motivo, e rigetta gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Latina, in diversa composizione


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2010-05-04 Chi: Spataro Fonte: @nicfab








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