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Ctu 2012-01-11 - Pdf - Stampa

RCA: Il ruolo del consulente d'ufficio sull'accertamento dei fatti nelle cause

Giudice di Pace di Lecce - Sentenza n. 8337 del 12 dicembre 2011
... "il consulente non ha semplicemente valutato e quantificato i danni subiti dai veicoli coinvolti nel sinistro ma, con funzione percipiente, ha espletato l'incarico mediante l' ausilio di determinate cognizioni tecniche di modo che le risultanze della consulenza costituiscono fonte diretta di prova al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo (Cass. Sent. civ. 22.06.2005 n. 13401)."
image courtesy of Spataro @2012 Fonte: GDP di Lecce

 

R

REPUBBLlCA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. Antonella Santoro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del molo generale indicato a margine, avente l'oggetto pure a margine indicato, promossa da

L.L. rappresentato e difeso dall avv. Christian Quarta come da mandato in atti     

attore -

Contro

Reale Mutua Ass.ni sp.a. rappresentata e difesa dall'avv. Maria Antonietta Romano come da mandato in atti                             

3convenuta-

AlI'udienza del 18.11.11, precisate Ie conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte, la causa veniva discussa e riservata per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'attore, premesso che:

il giorno 17.02.2010 alle ore 7.30 in ... alIa guida del proprio autoveicolo ... tg. ..., giunto alI'incrocio con piazzetta ... subiva la collisione ad opera dell'autocarro ...tg. ... di proprieta di I.S.E. e condotto da C.M., che ometteva di concedergli la dovuta precedenza, che il veicolo subiva danni per un ammontare complessivo di € ...,.., tanto premesso citava in giudizio la propria compagnia di assicurazione al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno.

La convenuta, nel costituirsi, chiedeva il rigetto delIa domanda deducendo l'incompatibilità dei danni tra i veicoli coinvolti nel sinistro per cui è causa.

La domanda è infondata e va pertanto rigettata.

Ed invero, Ie eccezioni sollevate dalla convenuta sono state suffragate dalla espletata consulenza tecnica d'ufficio le cui risultanze sono da condividere, in quanta congrue, conferenti, immuni da vizi di motivazione logica e precise nelle risposte ai quesiti posti.

Ed invero la prova della domanda di una parte può emergere anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui il principio delI'onere delIa prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo (Cass. civ., Sez. III, 12/07/2005, n.14599).

Nella fattispecie, il consulente non ha semplicemente valutato e quantificato i danni subiti dai veicoli coinvolti nel sinistro ma, con funzione percipiente, ha espletato l'incarico mediante l' ausilio di determinate cognizioni tecniche di modo che le risultanze della consulenza costituiscono fonte diretta di prova al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo (Cass. Sent. civ. 22.06.2005 n. 13401).

Giova al riguardo sottolineare che, come la Corte di Cassazione ha più volte chiarito adottando un orientamento che questa Giudice interamente condivide, il giudice, al fine di addivenire al proprio convincimento, può affidare al consulente tecnico non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetto consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetto consulente percipiente).

In quest'ultimo caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte di prova, e necessario e sufficiente che la parte interessata deduca il fatto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 6155 del 2009; Cass. n. 3990 del 2006; Cass. n. 27002 del 2005).

In tal caso, pertanto, e laddove il giudice ritenga di fondare il proprio convincimento sulle risultanze della consulenza tecnica, non si verifica nessuna significativa deviazione dalla regola sull'onere della prova, essendo l'intervento dell'ausiliare del giudice comunque delimitato nell'ambito dell'applicazione delle specifiche cognizioni tecniche che il caso richiede. (Cass. 22.06.2011 n. 13699 Cass. civ. sent. n. 11121/2010)

Nella fattispecie in esame, questo Giudice riconosce esaurienti e convincenti Ie conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nonchè l'attendibilità dell'iter argomentativo seguito dal nominato esperto e idoneo a confutare Ie argomentazioni dedotte da parte attrice.

In particolare il ctu ha rilevato che "I danni subiti dal veicolo danneggiato non sono tecnicamente congruenti con la tipologia di sinistro esposta dalle parti"; ed infatti ha evidenziato, nella misurazione dell'altezza dei veicoli coinvolti, un'incongruenza tra I' ampiezza del corpo contro cui ha potuto urtare la Mercedes pari a circa III em di altezza (pneumatico) e I' ampiezza dei danni rilevabili nella zona angolare sinistra dell' auto che invece si sviluppano limitatamente ad una altezza di 63 em circa senza interessare, eccetto per una scarsissima deformazione e leggere abrasioni, il cofano motore.

Tale incongruenza appare ancora piu consistente osservando che Ie deformazioni riportate dall' auto Mercedes, in corrispondenza dello spigolo anteriore sinistro unitamente ai pezzi meccanici compromessi rilevabili dalle fatture rilasciate dalla Concessionaria Mercedes allegate all' atto di citazione, possono essere stati causati solo da una forza d'urto di forte intensita di direzione antero posteriore i cui effetti dannosi diretti e indotti hanno inizio dalla parte piu bassa del veicolo e dovevano interessare anche Ie parti piu alte compreso il cofano motore.

Ed ancora il ctu ha rilevato essere incongruente con la dinamica descritta nell'atto di citazione anche la marcata deformazione del cerchio ruota anteriore destro derivante da altro tipo di sollecitazione rispetto a quella derivante dalla dinamica descritta in atti. II ctu ha anche periziato I'autocarro Astra tg. ....ricoverato in ......Contrada ...rilevando che detto veicolo "non mostra alcun segno di danno riferibile alIa dinamica del sinistro per cui e causa".

Alla luce di tali risultanze processuali la domanda attorea va rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in assenza di nota spese, come da dispositivo, in base allo scaglione delle tabelle forensi in riferimento all' art. 6 del D.M. n. 127/2004, all'attività svolta dalla parte e alle questioni trattate.

Le spese della ctu, gia liquidate come da decreto in atti, sono poste definitivamente a carico esclusivo dell' attore

PQM

II Giudice di Pace di Lecce, in persona dell'avv. Antonella Santoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da L.L. nei confronti di Reale Mutua Ass.ni avente n. 9737/2010 R.G. cosi decide:

* rigetta la domanda attorea

* condanna l' attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano in complessivi € 1.000,00 di cui € 400,00 per onorario ed € 600,00 per diritti, oltre spese generali, iva e cap come per legge; pone definitivamente a carico dell' attore le spese di ctu

Lecce, 3 dicembre 2011

Pubblicato il 12 dicembre 2011


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2012-01-11 Chi: Spataro Fonte: GDP di Lecce








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