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Massimale 2012-02-03 - Pdf - Stampa

Danno biologico e molto altro: Cassazione III civile del 17-11-2011 n. 24082

Cortesemente inviata da Avv. Bruno Guaraldi di Finale Emilia MO e Avv. Alfredo Imparato: massimale,penionato,disconoscimento,sottoscrizione,onere della prova, patologia,danno biologico,danno da morte,coabitazione,liquidazione equitativa,sentenze, .cassazione,civile.it, giudizion penale,prescrizione Fonte: Cassazione

 

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...

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COMBARIATI LUIGI e PAPARO ALDO con studio in CATANZARO, VIA CRISPI 51 giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dott. ATTISANI Marino, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 32, presso lo studio dell'avvocato CAVALIERE ALBERTO, rappresentata e difesa dall'avvocato CAMPISE SERGIO giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

C.R., T.R. (OMISSIS), M. D., MA.CH., S.A.M., MA. A., N.G., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. , CH.DE.;

- intimati -

Nonchè da:

T.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOLITTI 387, presso lo studio dell'avvocato BRIZZI SANTINA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIGLIOTTI FRANCESCO giusta procura speciale del Dott. Notaio ROBERTA CRISPINO in CATANZARO 16/5/2011 REP. n. 5667;

- ricorrente incidentale -

e contro

C.R., ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS), MA.AN., N.G., M.A.

(OMISSIS), MA.DA., MA.CH., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., CH.DE., S.A.M.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 799/2005 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/10/2005, R.G.N. 872/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l'Avvocato LUIGI COMBARIATI;

udito l'Avvocato ADOLFO DI MAJO per delega;

udito l'Avvocato SERGIO CAMPISE;

udito l'Avvocato FRANCESCO GIGLIOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale.

Svolgimento del processo

Con sentenza non definitiva del 29 novembre 2001 il Tribunale di Catanzaro accoglieva in parte la domande proposte con diversi atti di citazione e successivamente riunite da alcuni soggetti rimasti a vario titolo coinvolti in un incidente stradale del 15 giugno 1986 in cui trovò la morte M.L., figlia di M.A. uno dei conducenti le cui vetture vennero a collisione e riportavano lesioni il M., T.R., A.M.S. S. T..

Con quella sentenza il Tribunale dichiarava M.A. e Ma.An. responsabili in misura paritaria del sinistro e, per quanto interessa in questa sede, disponeva a favore di T. R., terza trasportata nell'autovettura condotta dal M. e di proprietà di N.G., assicurata per la RCA con Assitalia Assicurazioni s.p.a., che tutte le somme di danno biologico, morale e patrimoniale, per complessive lire di un miliardo e novecento milioni fossero per la metà ed in via solidale a carico del M. e dell'Assitalia, nonchè del Ma., del N. e della Milano Assicurazioni, sempre in via solidale.

Disponeva, inoltre, il pagamento a favore del M. a titolo di risarcimento danni per danno biologico, inabilità temporanea principale e per danno morale della somma complessiva di 303.100.000.

L'Assitalia veniva condannata anche al pagamento in solido con il M. delle somme risarcitorie a favore di C.R., una delle persone trasportate sull'Alfa Romeo Giulietta condotta dal Ma., che era venuta a collidere con la Fiat Regata condotta dal M..

Su gravame principale dell'Assitalia la Corte di appello di Catanzaro il 26 ottobre 2005 dichiarava che il massimale di polizza di cui al contratto stipulato da essa con il M. non poteva superare il limite di Euro 103.291,37 e confermava nel resto l'appellata sentenza, rigettando l'appello incidentale del M. e compensando integralmente le spese del grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il M., affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso l'Assitalia Assicurazioni s.p.a.

All'udienza del 12 aprile 2011, la Corte, rilevato che il ricorso principale e il controricorso non risultavano notificati a I. T., procuratore speciale di T.S., A.M. S., Ma.Ch., Ma.Da., R. C., sentite le parti e il P.G., disponeva l'integrazione del contraddittorio entro il termine di sessanta giorni dall'udienza.

L'incombente risulta espletato dal ricorrente M.A. e T.R. ha proposto ricorso incidentale, affidandosi ad un unico motivo circa la decisione del giudice dell'appello concernente la operatività del massimale, per cui il risarcimento non poteva superare il limite in esso previsto.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

Va premesso che essi non necessitano dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c. in quanto rivolta contro sentenza emessa prima di 2 marzo 2006.

1.-Con il primo motivo ( violazione degli artt.1321, 1322, 1325, 1326, 1346, 1372, 1882, 1888, 1905, 1917 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente principale, in buona sostanza, lamenta che erroneamente il giudice dell'appello avrebbe accolto il gravame contro la condanna della Compagnia assicuratrice entro il limite del massimale di polizza previsto per ogni persona danneggiata. Al riguardo, il ricorrente si duole che il giudice dell'appello avrebbe ritenuto ritualmente prodotta nel giudizio di secondo grado la copia della polizza da lui sottoscritta, in quanto la stessa, unitamente alla missiva del 24 marzo 1993 a firma dell'allora titolare dell'agenzia di Crotone, da cui si rilevava l'elevazione dei massimali di polizza in adeguamento al D.P.R. 9 aprile 1996, n. 124 non era stata formalmente contestata.

A suo avviso, il documento prodotto dall'Assitalia non meritava di alcun disconoscimento perchè privo della sua sottoscrizione e, quindi, l'Assitalia sarebbe stata tenuta a rispondere per intero dei danni risarcibili.

Osserva il Collegio che la doglianza è infondata. Come rileva il giudice a quo il M. non ha operato alcun espresso disconoscimento della copia prodotta dalla Assitalia, avendo solo dedotto che detta copia era una cartula priva di efficacia e di nessuna rilevanza - il giudice dell'appello richiama fol. 5 della comparsa di risposta del M. -, per cui, pur non richiedendo il disconoscimento formule sacramentali, la dichiarazione in tal senso andava effettuata ex art. 215 c.c., commi 1 e 2 nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione, come da giurisprudenza costante di questa Corte che il giudice del merito richiama (v.di recente Cass. n. 7963/03; Cass. n. 9323/04).

Simile statuizione è corretta, anche perchè il M., a fronte di quanto riportato dal giudice dell'appello circa le sue espressioni adoperate nella citata comparsa di risposta, non trascrive il contenuto di quella da lui definita "cartula" e non fornisce, nemmeno in questa sede, alcun elemento idoneo a provare il suo assunto.

In altri termini, il M. non censura quel capo della sentenza che ha ritenuto non esserci stato alcun disconoscimento sia per la genericità della contestazione che per non averne fatta alcuna deduzione entro il termine perentorio.

Invero, il ricorrente si limita solo a ribadire che quella, da lui definita "cartula" irrilevante, non presentasse alcuna sottoscrizione.

Essendo mancata, quindi, una specifica contestazione, correttamente il giudice dell'appello ha accolto la censura dell'Assitalia.

E ciò a prescindere dal fatto che nel fascicolo di parte sarebbe stata indicata la polizza al n. 6 del relativo indice, ma poi essa non fu più rinvenuta, come controdeduce la resistente (p. 13 del controricorso).

Resta, pertanto, da rigettare l'unico motivo di ricorso incidentale.

2.-Con il secondo motivo (violazione dell'art. 32 Cost. e degli artt. 2054, 2056, 1223, 2059 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in estrema sintesi il ricorrente lamenta che entrambi i giudici del merito abbiano condiviso acriticamente le conclusioni della CTU, limitandosi quello dell'appello a riportarne ampi stralci senza esaminare nessuno dei rilievi mossi al riguardo circa la liquidazione del danno biologico permanente e "sbarazzandosi del danno da invalidità permanente sulla capacità lavorativa specifica", con omessa e insufficiente motivazione.

Il motivo nelle sue articolazioni non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.

E' sufficiente leggere l'argomentare della sentenza impugnata per accorgersi che, contrariamente all'assunto del ricorrente, il giudice a quo ha puntigliosamente evidenziato i disagi riscontrati dal M. a seguito dell'incidente occorso sia dal punto di vista psico-intellettivo che dal punto di vista fisico, anche cardiologico, per poi condividere le conclusioni perchè "risultato di un accertamento condotto con ineccepibile rigore scientifico", anche in relazione alla incidenza dei postumi sulla sua capacità lavorativa (p. 29-32 sentenza impugnata), di cui si tratta.

Nel caso in esame, il giudice dell'appello ha, quindi, esaminato i rilievi mossi e ne ha verificata la inconsistenza fornendone una adeguata motivazione. Peraltro, il ricorrente non censura le conclusioni del giudice, che nel dare piena condivisione alla relazione conclusiva ha parlato di accertamenti condotti con ineccepibile rigore scientifico, limitandosi, invece, ad affermare che alcune patologie non sarebbero state evidenziate nelle conclusioni dell'ausiliario. Infine, ed in merito al danno incidente sulla sua capacità lavorativa specifica, danno che è stato escluso dal giudice dell'appello, va sottolineato che non è esatto, come fa notare il ricorrente, quanto afferma il giudice di appello, ovvero che la dedotta incapacità lavorativa specifica andava esclusa perchè il M. era "pensionato".

Infatti il pensionamento è datato al 1998 e non già all'epoca del verificarsi del sinistro 15 giugno 1996.

Tuttavia, ed emendando la motivazione in tal senso, va affermato che, come si evince dalla stessa sentenza, il M. "non ha comunque dimostrato gli ulteriori danni conseguiti alla indebita interruzione della sua attività lavorativa".

Peraltro con la censura il ricorrente si limita ad asserzioni che non trovano riscontro nell'argomentare del giudice d'appello e persiste nella contestazione di quanto affermato in sentenza in modo apodittico, non ottemperando, quindi, nemmeno al principio di autosufficienza del ricorso.

3.- Con il terzo motivo ( violazione dell'art. 32 Cost. e degli artt. 2054, 2056, 1223, 2059 c.c. - omessa ed insufficiente motivazione) il ricorrente lamenta che il giudice dell'appello avrebbe erroneamente ritenuto che sarebbe stato suo onere provare l'insorgenza di una vera e propria patologia quale conseguenza della morte della figlia nell'incidente (c.d. danno biologico da morte). A suo avviso, questo danno riflesso, di cui reclamava il riconoscimento, sarebbe stato ritenuto dal giudice a quo come un danno patrimoniale di natura biologica autonomamente valutabile e, quindi, il giudice del merito sarebbe incorso nell'errore di equiparare i due danni, atteso che secondo la giurisprudenza, anche il danno, conseguente alla perdita del congiunto sarebbe risarcibile e, in mancanza di consolidati criteri di calcolo, esso sarebbe liquidabile in una somma pari alla metà di quanto riconosciuto a titolo di danno morale (v. p. 24 ricorso).

In ordine a questa censura va detto quanto segue.

Il giudice dell'appello non ha disconosciuto in thesi la sussistenza del danno riflesso, nè lo ha equiparato ad un danno patrimoniale di natura biologica concretamente valutabile, ma, confermando la sentenza appellata su questo capo della domanda, ha ritenuto che il ricorrente non avesse provato l'insorgenza di una vera e propria patologia quale diretta conseguenza della morte della figlia.

La statuizione, pero', non è corretta.

Infatti, questa Corte ha avuto modo di statuire (S.U. n. 9556/02) che la prova può essere desunta dallo stretto vincolo familiare di coabitazione e di frequentazione che i congiunti avevano avuto con la vittima quando essa era ancora in vita (Cass. n. 10823/07), per cui per la liquidazione equitativa del danno non è ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. n. 9556/02).

Ne consegue che il motivo va accolto.

4.- Con il quarto motivo (violazione dell'art. 2696 c.c. e artt. 651 e 654 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente lamenta che egli circa la posizione della T. e del Ma. nel processo penale, definito con il passaggio in giudicato della sentenza per prescrizione, era parte offesa del reato, per cui la sussistenza dei fatti materiali accertati in quella sede non potevano avere efficacia in ordine alle domande a lui proposte. Peraltro, essendovi stata una assoluzione in rito, ovvero per prescrizione, la sentenza penale non acquista autorità di giudicato, per cui contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito andavano ammesse le prove richieste, non avendo alcun rilievo, come invece afferma il giudice dell'appello, la conferma delle statuizioni civili in sede penale.

In altri termini, ad avviso del ricorrente, se fossero state ammesse le prove da lui richieste si sarebbe potuto accertare se fosse stata la T. o il Ma. il conducente di una delle vetture coinvolte e tale accertamento sarebbe stato decisivo al fine di determinare la liquidazione dei danni subiti dalla T.A. (p. 28-30 ricorso).

In merito a questa doglianza il Collegio osserva quanto segue.

Nel caso in esame la sentenza di estinzione del reato per prescrizione risulta emessa a seguito di dibattimento e, quindi, essa spiega effetti nel giudizio civile nei confronti di coloro che abbiano partecipato giudizio penale in ordine alla sussistenza dei fatti materiali in concreto accertati, anche se in sede civile può essere operata una loro rivalutazione in via autonoma qualora da essi dipenda il riconoscimento del diritto fatto valere in sede civile (Cass. n. 810/95; Cass. n. 14328/00).

Non solo, ma il giudice dell'appello ha disatteso l'omologo motivo nei termini seguenti.

In via, per così dire preliminare, il giudice a quo ha affermato che il Ma. non ha mai contestato nè in sede penale, nè in sede civile di essere il conducente della vettura in cui prese posto T.S. e che tutte le risultanze del processo penale e le prospettazioni delle altre parti in sede civile evidenziavano in maniera certa ed inconfutabile che responsabili del sinistro erano il M. e il Ma..

Oltre a questo argomentare, l'inammissibilità delle prove richieste circa il concorso del fatto colposo della T. è stata ritenuta perchè formulata per la prima volta in appello e perchè si trattava di richiesta generica e priva di ogni supporto probatorio relativamente all'eccepito concorso di colpa della T. nella verificazione del sinistro (p. 23 sentenza impugnata).

Si tratta, all'evidenza, di una motivazione, in parte di inammissibilità per tardivita', in parte per genericita', in parte perchè le risultanze processuali sia penali che civili avevano condotto ad individuare nel Ma. il conducente della ..., con esclusione di qualsiasi dubbio.

Per le precedenti considerazioni la censura va disattesa.

5.-Ne consegue che il quinto motivo (violazione art. 1227 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) non solo resta assorbito dal rigetto del precedente, ma va respinto per le considerazioni sopra riportate.

Conclusivamente, va accolto il terzo motivo del ricorso, respinti tutti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, rigetta gli altri e il ricorso incidentale proposto e nei limiti del motivo accolto cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.


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2012-02-03 Chi: Spataro Fonte: Cassazione








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