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Tabelle milanesi 2016-02-09 - Pdf - Stampa

Risarcimenti: bisogna motivare il discostarsi dalle tabelle milanesi

Cassazione III civile del 9 ottobre 2015 4 febbraio 2016, n. 2167 Photo courtesy of Spataro @2015 Fonte: cassazione

 

S

Svolgimento del processo

Con sentenza del 31/8/2011 la Corte d'Appello di Brescia ha respinto il gravame interposto dalla sig. G.A. in relazione alla pronunzia Trib. Brescia n. 1391/08 di rigetto della domanda proposta nei confronti della società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.) di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) nel Comune di (OMISSIS) tra l'autovetturatg (…) da lei condotta e l'autocarro condotto dal sig. P.E. , che aveva improvvisamente invaso la corsia di marcia della prima. Rigetto dal giudice di prime cure motivato in ragione della circostanza che, incontestata l'esclusiva responsabilità del P. nella causazione del sinistro, la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali risultava soddisfatta da quella alla predetta G. già liquidata dalla compagnia assicuratrice Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a. (per conto di R.A.S. s.p.a.).
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la G. propone ora ricorso per cassazione affidato a 5 motivi.
Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Motivi della decisione

Con il 1 e il 2 motivo la ricorrente denunzia “omessa e/o insufficiente” motivazione e “difetto” di motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..
Con il 3 motivo denunzia “violazione e/o falsa applicazione” dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c..
Con il 4 motivo denunzia “errata considerazione della liquidazione dei danni operata dal Tribunale di Brescia e confermata dalla Corte d'Appello di Brescia quale valutazione equitativa del danno. Difetto di motivazione della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.
Con il 5 motivo denunzia “utilizzo errato delle tabelle”, in riferimento all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c..
Si duole che la liquidazione non sia stata comprensiva di interessi e rivalutazione.
Lamenta che la liquidazione del danno sia avvenuta sulla base delle Tabelle di Milano non aggiornate alla data di emissione della sentenza.
Vanno anzitutto esaminati, in quanto logicamente prioritari, il 4 e il 5 motivo.
Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, diversamente che per quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106).
Valutazione equitativa che è diretta a determinare “la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l'ambiente sociale accetta come compensazione equa” (in ordine al significato che nel caso assume l'equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).
Subordinata alla dimostrata esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) (cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536) e alla circostanza dell'impossibilità o estrema difficoltà (v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n. 2904) di prova nel suo preciso ammontare, attenendo pertanto alla quantificazione e non già all'individuazione del danno (non potendo valere a surrogare il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto all'art. 2697 c.c.: v. Cass., 11/5/2010, n. 11368; Cass., 6/5/2010, n. 10957; Cass., 10/12/2009, n. 25820; e, da ultimo, Cass., 4/11/2014, n. 23425), la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione.

Come avvertito anche in dottrina, l'esigenza di una tendenziale uniformità della valutazione di base della lesione non può d'altro canto tradursi in una preventiva tariffazione della persona, rilevando aspetti personalistici che rendono necessariamente individuale e specifica la relativa quantificazione nel singolo caso concreto (cfr. Cass., 31/5/2003, n. 8828).

Il danno non patrimoniale non può comunque essere liquidato in termini puramente simbolici o irrisori o comunque non correlati all'effettiva natura o entità del danno (v. Cass., 12/5/2006, n. 11039; Cass., 11/1/2007, n. 392; Cass., 11/1/2007, n. 394), ma deve essere congrue Per essere congruo, il ristoro deve tendere, in considerazione della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, alla maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740. Nel senso che il risarcimento deve essere senz'altro "integrale" v. peraltro Cass., 17/4/2013, n. 9231).
Alla stessa stregua di quanto si verifica relativamente al danno patrimoniale, attesa la diversità ontologica degli aspetti (o voci) di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale è necessario che essi, in quanto sussistenti e provati, vengano tutti risarciti, e nessuno sia lasciato privo di ristoro (v., da ultimo, Cass., 23/4/2013, n. 9770; Cass., 17/4/2013, n. 9231; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108).

Essendo il ristoro del danno non patrimoniale imprescindibilmente rimesso alla relativa valutazione equitativa, con particolare riferimento alla liquidazione del danno alla salute si è in giurisprudenza costantemente affermata la necessità per il giudice di fare luogo ad una valutazione che, movendo da una "uniformità pecuniaria di base", la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto, risponda altresì a criteri di elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all'effettiva incidenza della menomazione subita dal danneggiato a tutte le circostanze del caso concreto (cfr. in particolare Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. E già Corte Cost., 14/7/1986, n. 184).

È invero compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo al relativo integrale ristoro (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tale stregua è allora esclusa la possibilità di applicarsi in modo "puro" parametri rigidamente fissati in astratto, giacché non essendo in tal caso consentito discostarsene, risulta garantita la prevedibilità delle decisioni ma assicurata invero una uguaglianza meramente formale, e non già sostanziale (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Del pari inidonea è una valutazione rimessa alla mera intuizione soggettiva del giudice, e quindi, in assenza di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di lesioni, sostanzialmente al suo mero arbitrio (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1361).
Se una siffatta valutazione vale a teoricamente assicurare un'adeguata personalizzazione del risarcimento, non altrettanto può infatti dirsi circa la parità di trattamento e la prevedibilità della decisione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).
Fondamentale è che, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico al riguardo seguito, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo adottato (v., da ultimo, Cass., 30/5/2014, n. 12265; Cass., 19/2/2013, n. 4047; Cass., 6/5/2009, n. 10401), al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità.
I criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere dunque idonei a consentire la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi ad una liquidazione congrua, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (v. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760).

In tema di liquidazione del danno, e di quello non patrimoniale in particolare, l'equità si è da questa Corte intesa nel significato di “adeguatezza” e di “proporzione”, assolvendo alla fondamentale funzione di “garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle “disparità di trattamento” e delle “ingiustizie” (così Cass., 7/6/2011, n. 12408).

I criteri da adottarsi al riguardo debbono consentire pertanto una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, al fine di ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, a tale stregua pertanto del pari aliena da duplicazioni risarcitorie (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844), in ossequio al principio per il quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l'inadempimento ad essi causalmente ascrivibile (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844).
Ne consegue che la liquidazione di un ammontare che si prospetti non congruo rispetto al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionato per difetto o per eccesso (v. Cass., 31/8/2011, n. 17879), e pertanto sotto tale profilo non integrale, il sistema di quantificazione verrebbe per ciò stesso a palesarsi inidoneo a consentire al giudice di pervenire ad una valutazione informata ad equità, legittimando i dubbi in ordine alla sua legittimità.

Com'è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527).
Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. Cass., 19/5/1999, n. 4852).


Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.
In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il d.lgs. n. 209 del 2005 ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti.
Già anteriormente era stato previsto (con D.M. 3 luglio 2003, e a far data dall'11 settembre 2003) un regime speciale per il danno biologico lieve o da micropermanente (fino a 9 punti).
In assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l'affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. "notorio locale" v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2 co., Cost., questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402).
Essendo l'equità il contrario dell'arbitrio, la liquidazione equitativa operata dal giudice di merito è sindacabile in sede di legittimità (solamente) laddove risulti non congruamente motivata, dovendo di essa “darsi una giustificazione razionale a posteriori” (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).
Poiché la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale è inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l'attività di quantificazione del danno fosse di per sé soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l'esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr., da ultimo, Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529).
La Corte Suprema di Cassazione è peraltro recentemente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.
Si è in particolare precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, sottolineandosi che incongrua è la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 20/5/2015, n. 10263; Cass., 18/11/2014, n. 24473; Cass., 30/6/2011, n. 14402. V. anche, da ultimo, Cass., 15/10/2015, n. 20895).
Si è altresì escluso di potersi fare luogo ad una liquidazione del danno morale affidata a meccanismi semplificativi di tipo automatico, ritenendosi in particolare errata la liquidazione in misura pari ad una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico (v. Cass., 26/6/2013, n. 16041; Cass., 13/12/2012, n. 22909; Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 19/1/2010, n. 702), in quanto inidonei a rendere evidente e controllabile l'iter logico seguito dal giudice di merito per pervenire alla relativa quantificazione, né consente di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, al fine di potersi essa considerare congrua e adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., 13/12/2012, n. 22909).
Da questa Corte si è sotto altro profilo avuto già più volte modo di affermare che trattandosi di debito di valore ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno utilizzati i parametri vigenti al momento dell'emissione della decisione (v. Cass., 27/11/2015, n. 24210; Cass., 5/5/2015, n. 19211; Cass., 23/1/2014, n.1361; Cass., 17/4/2013, n.9231; Cass. 11/5/2012, n. 7272), sicché allorquando le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 29/9/2015, n. 19211; Cass., 6/3/2014, n. 5254).
Orbene la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Atteso che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale sono state nella specie dai giudici di merito poste a base di calcolo le Tabelle di Milano, va posto in rilievo come dalle medesime essi si sono poi discostati limitandosi ad affermare che “i criteri di liquidazione del danno biologico sono equitativamente determinati dal giudice. Le tabelle redatte dall'Osservatorio per la giustizia civile di Milano che hanno subito una variazione a partire dal 2009 per effetto delle sentenze della Corte di cassazione dell'11 novembre 2008, stante l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, costituiscono solo una griglia di riferimento per il giudice che le deve applicare. La valutazione equitativa se sorretta da congrua motivazione può discostarsene, per rendere congruo il risarcimento e poiché nella fattispecie si è tenuto conto dei parametri dell'età e della gravità della lesione alla integrità psico-fisica dell'attrice si ritiene congrua la valutazione del danno biologico così come quantificata dal giudice di primo grado”.
Ancora, nella parte in cui ha argomentato il rigetto della doglianza mossa alla sentenza del giudice di prime cure dall'allora appellante ed odierna ricorrente, per avere il medesimo “liquidato il danno morale nell'importo di Euro 1.511,33 (1/3 del danno biologico), anziché nella misura di metà del danno biologico, come previsto dalle tabelle modificate... in considerazione del fatto che le conseguenze delle lesioni sono state particolarmente gravi e le provocano malesseri continui, quali emicranie e dolori alla spalla”, limitandosi ad affermare che al riguardo “valgono le identiche considerazioni esposte a proposito del danno biologico”.

A tale stregua, pur premettendo che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale dalle Tabelle di Milano il giudice può discostarsi laddove essa risulti “sorretta da congrua motivazione”, contraddittoriamente la corte di merito non ha poi dato invero adeguatamente conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito per addivenire all'adottata liquidazione, omettendo in particolare qualsivoglia indicazione in ordine al parametro standard adottato, a come sia stato individuato e quali siano i relativi criteri ispiratori e le modalità di calcolo, all'incidenza al riguardo assegnata alla considerazione dei (soli) parametri “dell'età e della gravità della lesione alla integrità psico-fisica dell'attrice”, e in particolare al coefficiente di abbattimento in funzione dell'età e all'adottato criterio di variazione del risarcimento in funzione della gravità del danno (cfr. Cass., 13/8/2015, n. 16788), nonché alle ragioni della mancata considerazione di altri parametri ai fini del discostamento in diminuzione dal dato esibito dalle Tabelle di Milano.

Un tanto al fine di consentire il controllo di relativa logicità, coerenza e congruità, e di evitare che si rivelasse come sostanzialmente arbitraria, non potendo al riguardo invero valorizzarsi le suindicate del tutto generiche ed apodittiche indicazioni.
A fortiori in considerazione della circostanza che siffatto discostamento in diminuzione risulta operato con riferimento al dato esibito, come detto, da Tabelle diverse da quelle efficaci al momento dell'emissione dell'impugnata sentenza, essendosi al riguardo la corte di merito limitata ad affermare che “il Tribunale ha liquidato il danno già rivalutandolo alla data della sentenza e non applicando, correttamente, gli interessi, avendo la convenuta già saldato il debito prima del deposito della sentenza”, senza spiegare invero come sia stata dal giudice di prime cure determinata l'attualizzazione della somma a tale titolo liquidata, e le ragioni della ravvisata correttezza di tale quantificazione, poi confermata nell'impugnata sentenza.
Della medesima, assorbiti gli altri motivi e ogni ulteriore e diversa questione, va pertanto disposta la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il 4 e il 5 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione.


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2016-02-09 Chi: Spataro Fonte: cassazione








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