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Sinistri 2018-07-31 - Pdf - Stampa

Insidia, caso fortuito e macchia d'olio: la Cassazione

Cassazione III civile n. 18075 del 10/07/2018 Fonte: Cassazione

 

a

a seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28209-2015 proposto da: Tizio GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE COMANO 95 PARCO DEI PINI, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO CESARI, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO LUCISANO giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente
- contro ANAS SPA - AZIENDA NAZ.AUT.DELLE STRADE (80208450587), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAN CLAUDIO PICARDI, GIACOMO CARBONE giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente
- 2018 avverso la sentenza n. 529/2015 della CORTE D'APPELLO di AU3 ..., depositata il 22/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Rilevato che:
1. - Con ricorso affidato a tre motivi, Giuseppe Tizio ha impugnato la sentenza della Corte di appello di ..., resa pubblica in data 22 aprile 2015, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, aveva respinto la domanda dello stesso Tizio, proposta contro l'Anas S.p.A., volta a conseguire il risarcimento dei danni cagionati alla propria autovettura in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 20 giugno 2005, verso le ore 19,00, allorquando ne aveva perso il controllo della guida per la presenza di una macchia oleosa sul manto stradale.
2. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione, segnatamente osservava:
a) che, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in riferimento alla responsabilità della P.A. per custodia del demanio stradale, il caso fortuito, "idoneo ad interrompere il nesso causale fra il modo di essere della cosa e il danno", era da ravvisare anche nel "fattore di pericolo imprevedibile e inevitabile, creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità dannose prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode";
b) che, nella specie, la macchia oleosa determinativa del sinistro "non era stata riscontrata nel corso del turno di servizio (tra le 7,30 e le 13,30) effettuato dal dipendente A.N.A.S." incaricato, ciò implicando, in rapporto al sinistro verificatosi verso le ore 19,00 "(a distanza di poche ore)", la ravvisabilità del caso fortuito, non potendo "ascriversi l'incidente ad inefficace organizzazione dell'attività di sorveglianza e manutenzione", avendo l'ente preposto eseguito la manutenzione della strada "durante la mattinata" e non essendo comportamento esigibile quello della presenza di incaricato dell'Anas "sul posto in pianta stabile", là dove "neppure era stato dimostrato quanto tempo prima ... rispetto al sinistro ... si era registrata l'anomalia, che poteva risalire anche a qualche minuto prima";
c) che le medesime considerazione escludevano la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., "che postula sempre la dimostrazione della condotta colposa della amministrazione proprietaria e del relativo nesso di causalità".
3. - Resiste con controricorso l'Anas S.p.A.
Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il difensore della parte controricorrente ha accettato (con comunicazione a mezzo fax pervenuta in cancelleria il 5 aprile 2018) la "comunicazione di udienza anche se tardiva". CONSIDERATO CHE:
1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., "insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia".
La Corte territoriale, mancando anche di considerare "quanto detto dai testi dell'attore" e le condizioni atmosferiche di pioggia battente e illuminazione solare ridotta (come rilevato dal verbale dei Carabinieri giungi in loco), avrebbe fatto mal governo della norma di cui all'art. 2051 c.c., non tenendo conto che il luogo dell'incidente, privo di segnalazioni di pericolo, necessitava da parte dell'Anas "una più concreta estensione ed esigibilità del dovere di vigilanza e/o manutenzione della res divenuta pericolosa" dopo le ore 13,30, non essendo dimostrato il repentino determinarsi del pericolo costituito dalla macchia d'olio.
1.1. - Il motivo è in pdrte infonddto e in parte inammissibile.

1.1.1. - Questa Corte (cfr. Cass. n. 2480/2018, Cass. n. 2481/2018, Cass. n. 2482/2018), all'esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:


a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;


b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;


c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere». Sotto quest'ultimo profilo (sub c), si è, peraltro, precisato (sempre dalle sentenze sopra citate) "che l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode; tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati". Sicché, "può rilevarsi come l'oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva".

1.1.2. - La decisione della Corte territoriale non contrasta con i principi anzidetti, avendo correttamente inquadrato, nell'alveo della ritenuta natura oggettiva della responsabilità per cose in custodia (che prescinde da addebiti connotati da colpa, anche presunta, del custode, inquadrabili nell'ambito della fattispecie ex art. 2043 c.c.), i caratteri del "caso fortuito", elidente detta responsabilità, nel fattore (naturale o del fatto del terzo) imprevedibile ed inevitabile, attribuendo il dovuto rilievo, nell'effettuare detto inquadramento, alle condizioni della res (la carreggiata stradale nella sua originaria conformazione), al tipo di eventi (la macchia d'olio) capaci di mutare tali condizioni e alla collocazione temporale del mutamento (intervenuto - seppur non essendovi prova del momento preciso - comunque nel lasso temporale tra le ore 13,31 e le ore 19,00), tale da consentire, proprio in ragione della relatività del concetto di imprevedibilità, di ritenere integrato il "fortuito" (peraltro, in linea con il principio analogamente deducibile da Cass. n. 295/2015, richiamata in ricorso).

1.1.3. - Quanto, poi, alla valutazione delle prove e all'accertamento in fatto conseguente a tale valutazione, riservati all'esercizio della giurisdizione di merito, le censure di parte ricorrente sono inammissibili, giacché non solo sono svolte alla luce del paradigma del vizio motivazionale riconducibile alla formulazione non più vigente, ed inapplicabile ratione temporis alla presente impugnazione, del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. (e, comunque, anche in rapporto ad essa si mostrano inammissibili per essere confezionate come una lettura alternativa delle risultanze processuali), ma, in ogni caso, neppure prospettano, nella sostanza, un omesso esame di fatti storici decisivi (ai quali - come già messo in evidenza da Cass., S.U., n. 8053/2014 - non è dato ricondurre, di per sé, l'omesso esame delle emergenze istruttorie), non potendosi certo ascrivere a detto novero quello della "forte pioggia" al momento del sinistro, in quanto (come evidenziato dalla sentenza impugnata - p.2 - e confermato dallo stesso ricorso: p.2) la causa del sinistro è stata ascritta alla presenza sulla strada di "una chiazza oleosa", tale essendo stato il fattore (decisivo) che faceva perdere al Tizio il controllo della guida della propria autovettura.


2. - Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., nonché dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., "insufficiente e contraddittoria motivazione circa i punti decisivi della controversia".


La Corte territoriale avrebbe errata a ritenere esente l'ANAS da responsabilità anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., sussistendo invece l'insidia e il nesso causale "tra quest'ultima e l'incidente", verificatosi (come rilevato dal verbale dei Carabinieri giungi in loco) allorquando era in corso "un forte temporale" e la "luce solare (era) ridotta".


2.1. - Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. Difatti, anche a prescindere dal pur corretto inquadramento in iure della responsabilità aquiliana operato dal giudice di appello e dalla insindacabilità dell'accertamento in fatto dal medesimo giudice operato circa l'esclusione di una condotta colposa della P.A. nella verificazione dell'evento lesivo (oltre al rilievo, poc'anzi evidenziato, circa la decisività della efficienza causale, rispetto alla verificazione del sinistro, della "chiazza oleosa"), occorre rilevare che, una volta ritenuta insussistente la responsabilità ex art. 2051 c.c. (alla stregua dello scrutinio del primo motivo, che ha determinato il giudicato sul punto) per essere l'evento dannoso determinatosi a seguito di "caso fortuito", ciò riverbera necessariamente pure sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., che viene anch'essa elisa, in quanto il "fortuito", dovuto a fattore naturale o fatto del terzo e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l'evento dannoso e, quindi, capace di assorbire interamente il rapporto eziologico materiale ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p.


3. - Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non avendo la Corte territoriale, e già il primo giudice, "adeguatamente motivato le ragioni della condanna" al pagamento delle spese di lite, là dove ne sarebbe stata possibile la compensazione per "novità della questione o mutamento di giurisprudenza" sull'art.2051 c.c.


3.1. - Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. E' infondato là dove ci si duole della violazione dell'art. 91 c.p.c., avendo la Corte territoriale applicato correttamente detta norma in base alla soccombenza integrale del Tizio, che, per l'appunto, determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento per intero di tali spese (cfr., tra le tante, Cass. n. 3438/2016). E' inammissibile là dove censura la mancata applicazione dell'art.92 c.p.c. e della compensazione delle spese di lite, giacché, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi (tra le altre, Cass. n. 19613/2017).


4. - Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 385, primo comma, c.p.c., al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 3.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art.
13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio


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2018-07-31 Chi: Spataro Fonte: Cassazione








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