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    Cassazione civile, sez. III, 14-10-1993, n. 10153
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    Risarcimento Danno Patrimoniale e non - danno biologico. Fonte: Cassazione



    P

    Pres. Scala P - Rel. Ragosta L - P.M. Delli Priscoli M (Conf.) - Cifullo c. S.p.a. Veneta Assicurazioni

    MOTIVI DELLA DECISIONE

    Con il primo motivo la ricorrente denuncia la omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia.

    Assume: a) che la sentenza impugnata appare inficiata da un vizio di motivazione, nel punto in cui si censura l'asserita duplicazione del risarcimento operate dal Tribunale fra danno da invalidita' permanente e danno biologico, che la Corte di merito ha ridotto la entita' dell'importo liquidato a titolo di danno biologico e, quindi, lo ha sommato a quello del danno da invalidita' permanente, pervenendo ad una cifra notevolmente inferiore a quella liquidata per gli stessi danni dal Tribunale, andando, in tal modo, ben oltre le richieste degli appellati, che avevano ritenuto corrette le valutazioni del Giudice di primo grado; b) che nella sentenza impugnata il reddito di essa ricorrente, ai fini della quantificazione del danno da invalidita' permanente, e' stato valutato in base all'art. 4 l. 39/77, pur in presenza della "copiosa documentazione" prodotta relativa alla capacita' di reddito della medesima, "totalmente... ignorata"; c) che del tutto carente di motivazione e' poi il punto della sentenza impugnata, in cui il danno biologico viene limitato al solo aspetto del danno alla vita di relazione.

    Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 della Costituzione e 2043 c.c., deducendo che il danno biologico deriva da una risarcibilita' dal combinato disposto dei succitati articoli, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sua decisione n. 184/86; che il suddetto danno e' costituito da tutti gli effetti negativi conseguenti a fatto illecito, che incidono sul bene primario della salute, autonomamente valutato; che la Corte di merito ha immotivamente ed in spregio alle norme suindicate liquidato il danno biologico in "misura irrisoria" e nella sola ed esclusiva "specificazione del danno alla vita di relazione". In ordine a siffatte censure, premesso che in relazione alle doglianze dell'appellante Cipullo per avere il Tribunale erroneamente liquidato in "maniera ridotta" il danno da invalidita' permanente ed il danno biologico, la Corte di Appello ha liquidato, con il metodo tabellare, per il primo titolo di danno, l'importo di L. 22.797.274, rivalutato all'epoca della sentenza di primo grado in L. 31.332.573, e con il criterio equitativo, per il secondo titolo, l'importo di L. 5.000.000 ai valori correnti all'epoca della stessa sentenza, e per entrambi i suddetti titoli, complessivamente l'importo di L. 36.332.573, inferiore a quello di L. 49.600.000, liquidato dal Tribunale per gli stessi titoli (L. 16.000.000 per i danno di invalidita' permanente e L. 33.600.000 per il danno biologico), ed ha poi rigettato l'appello, cio' premesso si osserva che la determinazione del danno da invalidita' permanente risulta correttamente operata sulla base del triplo della pensione sociale all'epoca del sinistro (pari a L. 6.860.400), tenendo conto della eta' dell'infortunata alla stessa epoca (anni 55), della valutazione del c.t.u. dei postumi invalidanti permanenti riscontrati nella misura del 34%, dello scarto fra vita fisica e lavorativa, fissato nella congrua misura del 20%, nonche' della svalutazione monetaria, intervenuta fino alla data della sentenza del Tribunale, e desunta dagli indici Istat.

    La Corte del merito, nel quantificare il danno in esame, ha considerato quale reddito della infortunata il triplo dell'ammontare annuo della pensione sociale, ai sensi del 3^ comma art. 4 D.L. 857/76, conv. in L. 39/1977 e ha motivato il ricorso a tale parametro, con il rilievo della mancanza di prova circa il reddito della predetta negli anni 1982 e 1983.

    Motivazione questa, che appare adeguata sul piano logico e giuridico e, quindi, preclusiva in questa sede di un riesame della documentazione prodotta dall'appellante, relativa al reddito da essa percepito negli anni precedenti - 1979, 1980 e 19










    Chi: Spataro Fonte: Cassazione
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