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Polizza vita 2016-02-08 - Pdf - Stampa

Clausole e rischi assicurati in caso di morte

Cassazione civile, sez. III sentenza 19/01/2016 n. 757

 

I

I FATTI
Il (OMISSIS) G.S., operaio dipendente della s.p.a. ..., venne colpito a morte da una gru manovrata da Z.G., anch'egli dipendente della predetta società.
La vedova della vittima, i suoi quattro figli e i sei fratelli convennero dinanzi al Tribunale di Trento la ..., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti.
Venne autorizzata la chiamata in causa della Groupama Assicurazioni, che eccepì l'inoperatività della polizza e in subordine la limitazione del rischio nella misura del 70%, evidenziando poi la necessità di un particolare contenimento del risarcimento, in caso di condanna, attesa "la particolare realtà sociale di residenza degli attori".
Con separato atto di citazione, la ...evocò in giudizio la s.p.a. Sace Surely, per la copertura del restante 30% del rischio assicurato.
Le due cause vennero riunite.
Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando la convenuta al pagamento, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, della somma di 220.000 Euro in favore della moglie della vittima, di 190.000 Euro ciascuno in favore dei due figli conviventi, di 42.000 Euro in favore degli altri istanti.
Venne rigettata la domanda di garanzia proposta dalla ...nei confronti delle compagnie assicuratrici, e disposta la separazione di quelle risarcitorie, proposta in via subordinata nei confronti delle stesse compagnie.
La corte di appello di Trento, investita del gravame principale proposto dalla ...e da quello incidentale di G.J. e M., in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò le compagnie assicuratrici (nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%) a tenere indenne la società convenuta di quanto essa era stata condannata a pagare agli attori, e ridusse il risarcimento dovuto alla moglie della vittima ad Euro 170.000, e quello riconosciuto ai due figli A. e F. ad Euro 140.000, aumentando quello attribuito alle appellanti incidentali ad Euro 112.000.
Per la cassazione della sentenza della Corte trentina la Groupama ha proposto ricorso sulla base di un unico, complesso motivo di censura, illustrato da memoria.
Resiste la ...s.p.a. con controricorso, anch'esso illustrato da memoria.
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Con il primo ed valico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.; art. 1917 c.c., art. 13 delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Lamenta la ricorrente l'erroneità della decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha disatteso (diversamente da quanto accaduto in prime cure) l'interpretazione letterale dell'art. 13 lett. b) delle condizioni generali di polizza - alla luce della quale oggetto della garanzia contrattuale potevano considerarsi soltanto i danni cagionati ai prestatori di lavoro, per morte o lesioni personali da infortunio - ostativa tout court alla sua estensione a terzi.
Il motivo è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d'appello nella parte in cu i ha ritenuto che, in tal senso interpretata, la clausola avrebbe condotto alla paradossale conseguenza di escludere dalla copertura assicurativa ogni danno cagionato direttamente dal decesso, atteso che la morte immediata, di per sè, non poteva ritenersi evento produttivo di danni risarcibili in capo alla vittima, così che, negando l'estensione dell'oggetto dell'assicurazione ai danni subiti iure proprio dai prossimi congiunti, la clausola avrebbe finito per non avere alcun effetto.

Di qui, la interpretazione adottata dalla Corte di merito, nel senso che le parti avessero inteso riferirsi non già ad (inesistenti) danni subiti dal lavoratore a causa della sua morte, bensì all'evento mortale da infortunio, fatto generatore del danno fonte dell'obbligo risarcitorio.
La decisione non merita censura.


E' ius receptum presso questa Corte regolatrice (ex multis, Cass. 1303 del 2012 e Cass. 12862 del 2011) il principio secondo il quale, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l'interpretazione adottata dal giudice di merito chiamato ad esaminare le clausole negoziali controverse (che si traduce tout court in un'indagine di fatto a lui affidata in via esclusiva) non deve essere l'unica possibile, ovvero la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, volta che essa non risulti viziata sul piano logico-giuridico (vizio nella specie impredicabile).
La Corte trentina ha interpretato la clausola de qua nel senso che, in caso di morte immediata, essa fosse destinata ad estendere la portata della garanzia assicurativa agli stretti congiunti del lavoratore, considerando che una contraria interpretazione avrebbe svuotato interamente di contenuto la garanzia stessa, in contrasto con il canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c..
Tale soluzione ermeneutica, risultando, appunto, una delle possibili quanto legittime interpretazioni della clausola controversa, si sottrae alle censure mossele.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in Euro 10200, di cui Euro 200 per spese.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2016


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