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Veicolo sconosciuto 2016-03-28 - Pdf - Stampa

La prova del sinistro con veicolo sconosciuto: la Cassazione la spiega

Cassazione, sezione III, sentenza 17 febbraio 2016, n. 3019.

Per il Tribunale: "pur avendo l’attore … assolto all’onere sul medesimo gravante di provare che il sinistro si e’ verificato per la condotta colposa o dolosa del conducente dell’altro veicolo, non ha, tuttavia, fornito la prova che quest’ultimo sia rimasto sconosciuto" Fonte: Cassazione

 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) convenne in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. – quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della Strada – per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa di un incidente stradale provocato da una vettura rimasta non identificata.

Il Giudice di Pace di Ottaviano respinse la domanda.

Il Tribunale di Nola ha rigettato l’appello sul rilievo che l’appellante non aveva fornito la prova che il veicolo fosse rimasto sconosciuto, in difetto di denuncia del fatto ai competenti organi di polizia; inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale della compagnia assicuratrice, ha condannato l’ (OMISSIS) al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ricorre per cassazione l’ (OMISSIS) affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resiste l’intimata a mezzo di controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale ha affermato che, “pur avendo l’attore … assolto all’onere sul medesimo gravante di provare che il sinistro si e’ verificato per la condotta colposa o dolosa del conducente dell’altro veicolo, non ha, tuttavia, fornito la prova che quest’ultimo sia rimasto sconosciuto”; ha precisato, al riguardo, che, per ritenere fornita tale prova, e’ “necessario e sufficiente che il danneggiato abbia denunziato il fatto agli organi a cio’ preposti e che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorita’ di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall’autorita’ giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo”; cio’ premesso, ha rilevato che era incontestato che il danneggiato non aveva provveduto a sporgere querela e, per altro verso, che non erano emerse eventuali patologie, riconducibili al sinistro, che gli avessero impedito “di assolvere a tale minimo onere di diligenza”.

Quanto alle spese di lite, ha rilevato che il primo giudice non aveva motivato in ordine ai “giusti motivi” di compensazione e che doveva applicarsi il criterio della soccombenza.

2. Col primo motivo, il ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento alla Legge n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a, … all’articolo 2054 c.c., agli articoli 113 e 116 c.p.c.”.

Assume l’ (OMISSIS) che della Legge n. 990 del 1969, articolo 19, comma 1, lettera a), non impone al danneggiato dalla circolazione di un veicolo rimasto sconosciuto alcun onere di presentare querela o denuncia contro ignoti ne’ di attendere l’esito negativo delle indagini prima di agire nei confronti dell’impresa designata, ma solo di dare la prova, ex articolo 2697 c.c., del fatto generatore del danno e della imputabilita’ di esso alla condotta colposa o dolosa del veicolo investitore.

Col secondo motivo (che deduce “omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali”), il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia correttamente valutato le risultanze processuali dalle quali emergeva – per un verso – che due testimoni avevano riferito sulle modalita’ del sinistro e sul fatto che il veicolo investitore si era allontanato subito dopo l’incidente e – per altro verso – che il referto del Pronto Soccorso era stato consegnato ai Carabinieri per il successivo inoltro all’autorita’ giudiziaria (fatto comprovato, fino a querela di falso, dal verbale del Pronto Soccorso che ne dava atto).

3. I motivi – che possono essere esaminati congiuntamente per l’evidente connessione – sono fondati nella parte in cui censurano l’automatismo con cui il Tribunale ha finito per far conseguire all’omessa presentazione della querela il mancato assolvimento dell’onere probatorio circa l’imputabilita’ del sinistro ad un veicolo rimasto sconosciuto.

3.1. E’ noto che – secondo l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte – “nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l’omessa denuncia dell’accaduto all’autorita’ di polizia od inquirente non e’ sufficiente, in se’, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della Legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 19, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, in se’ stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz’altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al piu’, costituire meri indizi dell’effettivo avveramento del sinistro” (Cass. n. 20066/2013; cfr. anche Cass. n. 18532/2007 e Cass. n. 23434/2014).

3.2. Alla luce di tale orientamento, cui deve darsi continuita’, non risultano corrette le affermazioni del giudice di appello laddove ha considerato la presentazione della querela come “adempimento indispensabile” ed ha escluso che, in difetto di querela, l’attore avesse fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dalle contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalita’ del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore.

Ribadito, infatti, che “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non e’ che un mero indizio” (Cass. n. 9939/2012), deve sottolinearsi che l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo e’ dunque l’oggetto dell’indagine demandata al giudice di merito, il quale potra’ – ovviamente – tener conto delle modalita’ con cui, fin dall’inizio, il sinistro e’ stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma cio’ dovra’ fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilita’ di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda.

Cio’ premesso, deve rilevarsi che la sentenza non ha dato alcun conto delle dichiarazioni rese dai testi (OMISSIS) e (OMISSIS), che – alla luce dei sopra richiamati principi di diritto – non avrebbero potuto essere escluse a priori dagli elementi utilizzabili dal giudice di merito per pervenire ad una motivata conclusione circa la veridicita’ dell’assunto attoreo: a fronte dell’omesso esame di circostanze astrattamente idonee ad assumere una valenza decisoria, deve dunque ritenersi fondata anche la censura relativa al vizio motivazionale.

Giova peraltro chiarire – riportando le stesse espressioni usate da Cass. n. 20066/2013 – che “non si intende con questo vincolare in alcun modo il giudice del merito a deposizioni testimoniali che ritenga inattendibili, ne’ precludergli di attribuire determinante rilievo anche all’omessa denuncia ed a quanto dichiarato dalla vittima subito dopo i fatti … ma non e’ consentito fondare sostanzialmente la decisione sulla valenza astratta della omessa denuncia o querela”, omettendo di dar conto (anche al solo fine di escluderne l’attendibilita’) di dichiarazioni testimoniali astrattamente idonee a orientare verso una decisione di segno opposto.

4. La sentenza va dunque cassata, con rinvio al Tribunale di Nola, che rivalutera’ il merito nel rispetto dei sopra richiamati principi di diritto e regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altro giudice del Tribunale di Nola.


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2016-03-28 Chi: Spataro Fonte: Cassazione








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