Strada | 2006-11-07 - Pdf - Stampa |
Sull'obbligo di comunicazione dei dati del conducente |
Ex art.180 VIII comma C.d.s Fonte: avv.Luigi Vingiani
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Nel caso in esame l'opponente aveva inviato tempestivamente al Comando Vigili Urbani una raccomandata con cui comunicava che il veicolo era nella disponibilità di più persone e che,in considerazione anche del lasso di tempo trascorso, non era in grado di comunicare le generalità del conducente.
Il Comando Vigili Urbani di Gragnano aveva ritenuto che tale comunicazione non soddisfaceva i requisiti di cui all'art.180 c.d.s. ed aveva notificato il verbale irrogando la sanzione di Euro 362,60 .
Il Giudice di pace nell'accogliere il ricorso , con pregevole ed esauriente motivazione ha dapprima richiamato la decisione della Corte Costituzionale n.27/2005 ed in applicazione dei principi generali secondo cui quanto una prestazione è in parte impossibile, l'obbligato è liberato dopo aver eseguito la prestazione possibile, ha stabilito che è sufficiente effettuare la comunicazione nei termini, ma che non vi è alcun obbligo giuriridico di ricordare chi fosse alla guida del veicolo. Ad impossibilia nemo tenetur !
La decisione si riferisce ad un caso abbastanza frequente. Dopo l'accertamento di violazioni in assenza del trasgressore od in cui non è possibile accertare il trasgressore, (eccessi di velocità rilevati con autovelox, passaggi col rosso ai semafori, guida senza casco, uso di telefoni cellulari eccetera) i proprietari solidali dei veicoli dopo circa cinque mesi "sono costretti" a comunicare le generalità del conducente.
E' del tutto evidente che in considerazione del lasso di tempo, non sempre si è in grado di conoscere l'effettivo conducente.
Ebbene nella condivisibile decisione in commento il Giudice di pace ha ritenuto comunque necessaria una comunicazione all'autorità per consentire alla stessa e poi al Giudice in caso di opposizione di vagliare di volta in volta la fondatezza delle giustificazioni.
avv.Luigi Vingiani