Codice assicurazioni | 2005-09-06 - Pdf - Stampa |
Testo completo del codice delle assicurazioni |
Indennizzo diretto: pubblichiamo lo stralcio Fonte: Spataro
|
AAl link indicato il dossier di Assicurativo.it e il testo integrale.
Art. 149
(Procedura di risarcimento diretto)
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la
responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o
ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento
all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonchè i danni alle
cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente. Essa si applica anche
al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel
limite previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che
coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento del danno subito dal
terzo trasportato come disciplinato dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è
obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di
assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti
fra le imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l’impresa di assicurazione
provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il
danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del
responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto
pervenire alcuna risposta. La somma in tal modo corrisposta è imputata all’eventuale
liquidazione definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero
nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini
previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione
diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di
assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere
di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la
responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva
regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto
nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Art. 150
(Disciplina del sistema di risarcimento diretto)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività
produttive, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per la
definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;
b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli
adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il
risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i
benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 non si applicano
alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel
territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime
abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle
imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle
operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese