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Danno esistenziale 2008-06-06 - Pdf - Stampa

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 27 marzo-20 aprile 2007, n. 9510

"la responsabilità aquiliana va ricondotta nell’ambito della bipolarità prevista dal “codice vigente” tra danno patrimoniale (articolo 2043 Cc) e danno non patrimoniale (articolo 2059 Cc); ferma la tipicità prevista da quest’ultima norma, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria; ne consegue che non può formare oggetto di tutela una generica categoria di “danno esistenziale” nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall’interpretazione costituzionale dell’articolo 2059 Cc"
"mancato riconoscimento del danno esistenziale sotto il profilo della vita sessuale" - Photo by nota Fonte: cassazione

 

PPresidente Preden – Relatore Varrone Pm Martone – parzialmente conforme – Ricorrente A. Snc di P. & C

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 27, 25 e 21 febbraio 1992 I. T. e E. P., in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio minore C. T., convenivano dinanzi al tribunale di Milano ... I. , la Snc A. di P. & C. e la Spa ...omissis ... Assicurazioni (rispettivamente conducente, proprietaria ed assicuratrice dell’autocarro targato BZ ...) chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto il 10 marzo 1987 sull’autostrada A4, in località Rezzato, nel quale I. T. aveva subito gravi lesioni personali.

Gli attori esponevano che l’I. aveva tamponato un altro autocarro e, perso il controllo del proprio mezzo, era andato ad invadere la corsia di sorpasso così determinando la collisione con l’auto targata VI ...del T. che stava sopraggiungendo. Precisavano che il giudizio penale svoltosi a carico dell’I. si era chiuso in primo grado con la condanna dello stesso per il reato previsto e punto dagli articoli 590, 583 Cp ed in secondo grado con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta amnistia, sicché l’accertamento del fatto era divenuto definitivo. Descrivevano le gravi lesioni subite da I. T. e le drammatiche ripercussioni che la situazione aveva determinato nell’ambito familiare. Chiedevano dunque, rinviando a quanto già statuito in sede penale sulla responsabilità, il risarcimento di tutti i danni da ciascuno subiti.

Si costituivano congiuntamente ... I. e la Snc A. di P. & C. contestando unicamente l’entità del risarcimento richiesto da I. T. ed il fondamento giuridico del risarcimento richiesto dall’attrice e dal figlio.

Chiedevano che la compagnia assicuratrice convenuta fosse condannata anche oltre il massimale di polizza, avendo senza giustificazione ritardato la liquidazione dei danni.

La Spa ...omissis ... Assicurazioni, costituendosi, eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito risultando pendente dinanzi al Tribunale di Brescia altra causa connessa promossa contro gli stessi convenuti da altro soggetto, tale Jaine ... M., per danni subiti nel medesimo incidente, causa in relazione alla quale si profilava un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i danneggiati a motivo della verosimile insufficienza del massimale di polizza a soddisfare le diverse pretese risarcitorie. Eccepiva altresì l’incompetenza per territorio del Tribunale adito in considerazione del luogo dell’avvenuto sinistro, di residenza dell’I. e della Snc A. P. & C.

Quanto all’entità del risarcimento richiesto da I. T. rilevava che i pagamenti effettuati in suo favore, ammontanti a lire 326.917.800, dovevano ritenersi soddisfattivi e contestava integralmente la fondatezza della pretesa risarcitoria della P. e di C. T., chiedendo dunque, nel merito, che fosse ritenuta la congruità delle somme versate ad I. T. e che venissero respinte le richieste formulate in favore di C. T. e E. P..

Disposta Ctu medico - legale sulle persone di I. e C. T., il Gu del tribunale di Milano, con sentenza del 28 ottobre 1999 – 7 febbraio 2000, dato atto che l’accertamento in sede penale della responsabilità dell’I. nella causazione dell’incidente era divenuto definitivo e che il relativo giudicato aveva efficacia in sede civile nei confronti dell’imputato, dei responsabili civili e della parte civile che erano stati parti nel processo penale; rigettate le eccezioni di incompetenza; procedeva alla liquidazione dei danni in favore degli attori e condannava i convenuti, in solido, e la Società assicuratrice, nei limiti del massimale maggiorato della rivalutazione e degli interessi legali con decorrenza dal 18 ottobre 1988 (data di invio della richiesta di risarcimento), stante l’accertata mala gestio, a corrispondere a I. T. la somma di lire 694.277.000 in moneta attuale detratti gli acconti di lire 184.515.000, versato nel maggio 1989 e di lire 235.981.479, versato nell’aprile 1995 previa rivalutazione alla data della decisione degli acconti (al fine di operare la compensazione fra dati omogenei), oltre agli interessi medi ponderati al tasso annuo del 6% dalla data del fatto e agli interessi legali dalla sentenza al saldo; a C. T., e per esso ai genitori esercenti la potestà, la somma di lire 145.300.000 in moneta attuale con gli interessi come sopra calcolati; a E. P. la somma di lire 30.000.000 in moneta attuale con gli interessi ugualmente calcolati; condannava i medesimi a rifondere agli attori le spese giudiziali.

Proponevano gravame i T. - P. ed in via incidentale le ...omissis ... nonché la A. e l’I. e la Corte di Appello di Milano, con sentenza 9 aprile-20 settembre 2002, in parziale accoglimento dei primi due, condannava gli appellanti incidentali, in solido, a corrispondere ulteriori somme risarcitorie (euro 103.291,38 a favore di I. T. ed euro 2.555,14 a favore della P.) attualizzate, con gli interessi legali fino al saldo, confermando nel resto la sentenza impugnata e compensando totalmente le spese del grado.

Affermava la Corte territoriale: - che era condivisibile la liquidazione del danno biologico e di quello morale, mentre andava corretto il coefficiente per il danno da lucro cessante, stante l’aumento delle aspettative di vita; - che il calcolo andava effettuato sul reddito al netto dei contributi versati dal datore di lavoro; - che restavano inalterate le operazioni di detrazione della residua rendita Inail, in mancanza di specifica contestazione; - che le compromissioni della carriera lavorativa di I. T. dovevano essere risarcite, aggiungendosi alla perdita della capacità lavorativa specifica; - che andava riconosciuto il diritto al risarcimento a favore della P. e di C. T., con un incremento a favore della P. a titolo di danno morale; - che non vi erano elementi per riconoscere un danno alla vita sessuale della P.; - che l’imputazione degli acconti era stata correttamente effettuata non ai sensi dell’articolo 1194 Cc ma secondo i criteri affermati da questa Corte di legittimità; - che la responsabilità delle ...omissis ... per mala gestio comportava il superamento del massimale aumentato di rivalutazione ed interessi, decorrenti dalla scadenza dello spatium deliberandi; - che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulle somme corrisposte agli altri danneggiati (tranne che per la rendita vitalizia capitalizzata dell’Inail). che pertanto dovevano essere poste in detrazione cumulativamente dal massimale disponibile.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la ditta A. e l’I. sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Hanno resistito i T. - P. con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato ad otto motivi. Le ...omissis ... non hanno svolto attività difensiva in questo grado.

Motivi della decisione

Vanno preliminarmente riuniti i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, ai sensi dell’articolo 335 Cpc.

Ricorso principale - Con il primo motivo, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli articoli 112 e 345 Cpc, 1218 e 1882 Cc nonché il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360 nn. 3) e 5 Cpc, i ricorrenti lamentano che il giudice di appello non abbia rilevato che essi avevano fatto valere nei confronti delle ...omissis ... la mala gestio “propria”, con conseguente responsabilità della Compagnia oltre il massimale per l’intero risarcimento dovuto ai danneggiati.

La censura non può essere accolta. Premesso che il compito di interpretare la domanda è istituzionalmente devoluto al giudice di merito il citi accertamento diviene incensurabile in cassazione ove sorretto da idonea motivazione, nella specie la Corte ambrosiana ha motivato il suo decisum rilevando la novità della domanda siccome formulata per la prima volta in appello, perché gli attuali ricorrenti (allora appellanti incidentali) “si erano invero limitati in primo grado a configurare la colpa dell’assicuratrice con riferimento al ritardo con il quale questa aveva messo a disposizione gli acconti risarcitori e alla mancata accettazione di una transazione vantaggiosa, sicché il titolo autonomo relativo all’ulteriore danno causato agli assicurati come sopra prospettato al di fuori della generica mala gestio non può inerire alla domanda iniziale, esulandovi”. Contro questa motivazione si infrange la dedotta censura che, riportando correttamente il tenore delle richieste avanzate in prime cure, consente di evidenziarne la genericità, come tale inidonea, secondo l’apprezzamento insindacabile del giudice di appello, a ritenerla come autonoma domanda fondata sulla responsabilità per mala gestio “propria” nel rapporto corrente tra assicurato ed assicuratore, e quindi anche oltre i limiti del massimale maggiorato di svalutazione monetaria ed interessi.

Il primo motivo va, pertanto, rigettato.

Il secondo mezzo è inammissibile perché, ad onta dell’asserita denuncia di violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223, 1224 e 1282 Cc anche sotto il profilo motivazionale sul punto decisivo della controversia “in ordine alla determinazione del quantum”, nella sostanza si risolve nella generica richiesta a questa Corte di enunciare “con chiarezza i criteri da applicare” al riguardo, in mancanza di appello incidentale sul punto.

Concludendo, il ricorso principale va rigettato.

Ricorso incidentale - Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1194 Cc ed il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia attinente all’imputazione degli acconti (articolo 360 nn. 3 e 5 Cpc), lamentando che tale imputazione sia stata effettuata al capitale e non prima agli interessi.

Il motivo non è fondato. La Corte ambrosiana ha ritenuto corretta l’imputazione fatta dal tribunale degli acconti prima al capitale e poi eventualmente agli interessi, contrariamente alla regola stabilita dall’articolo 1194 Cc, in quanto «tale regola ha senso soltanto allorché sia il credito per capitale che quello accessorio per gli interessi (e spese) siano simultaneamente liquidi ed esigibili, e vale pertanto nell’ambito delle obbligazioni pecuniarie. In tema di risarcimento del danno, invece, i versamenti effettuati in favore del danneggiato nel corso del processo di liquidazione non presuppongo un debito pecuniario, venendo questo a sussistenza solo nel momento in cui viene effettuata la liquidazione del danno. Di conseguenza i versamenti devono imputarsi al capitale, posto che vanno a ridurre l’ammontare del danno da liquidare». Aggiungendo che il diverso criterio di imputazione è dovuto alla diversa natura dei due tipi di versamento, sicché appare fuori luogo l’eccezione di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento fra debitore da fatto lecito e debitore da fatto illecito, trattandosi di situazioni disomogenee. Trattasi di motivazione uniforme agli insegnamenti di questa Corte (ex plurimis Cassazione 5707/97) e che nel contempo comporta la manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità.

Il primo motivo va, pertanto, rigettato.

Con il secondo mezzo i ricorrenti denunciano generica violazione di norme di diritto ed il vizio della motivazione su altro punto decisivo della controversia circa la possibilità di detrarre dal massimale i pagamenti effettuati a favore degli altri danneggiati. Lamentano al riguardo che il giudice di appello abbia “accolto parzialmente l’appello incidentale delle ...omissis ..., disponendo la detrazione dal massimale delle somme pagate alla FAI Spa in data 19 ottobre 1989 ed a Jaime ... Mortilla in data 15 dicembre 1993, con una decisione palesemente erronea, essendo contrario a diritto opporre agli odierni ricorrenti incidentali i pagamenti effettuati in forza di accordi transattivi cui essi sono rimasti estranei”. In altre parole, le ...omissis ... non possono pretendere di risarcire parzialmente i T. - P. poiché hanno già integralmente risarcito il danno ad altri danneggiati, imputando ad essi ricorrenti di non avere partecipato ad altro giudizio preventivamente promosso.

Il motivo è fondato. E’ principio sempre ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro, l’assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all’identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell’articolo 27 della legge 990/69. Ne consegue che l’assicuratore, convenuto in giudizio con azione diretta da parte di uno dei danneggiati, non può opporre, al fine della riduzione dell’indennizzo, la somma già concordata e versata in sede stragiudiziale ad un altro danneggiato, pur nella consapevolezza che nel sinistro erano rimaste coinvolte più persone, dovendo imputare a propria negligenza il non aver provveduto o richiesto che si provvedesse in sede giudiziale alla congiunta disamina delle pretese risarcitorie dei danneggiati per la riduzione proporzionale dei correlativi indennizzi (Cassazione 1831/88 ex plurimis). Si è altresì precisato che non esiste alcun onere di iniziativa o di collaborazione dei danneggiati (Cassazione 4377/91) e che la disposizione dell’articolo 27 cit. non è applicabile alle maggiori somme dovute per interessi, svalutazione monetaria e spese processuali (Cassazione 10810/93).

Il motivo va, pertanto, accolto ed il giudice di rinvio dovrà provvedere ad una corretta e proporzionale liquidazione tra tutti i danneggiati. Ne consegue l’assorbimento del terzo motivo con cui si lamenta il vizio della motivazione con riguardo alla detrazione dal massimale del pagamento effettuato in favore dell’Inail.

Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su altro punto decisivo della controversia relativo alle modalità di calcolo del quantum debeatur. Al riguardo denunciano un primo errore di calcolo in relazione a quanto riconosciuto a titolo di lucro cessante (lire 228.471.223 invece di lire 150.994.000 effettivamente liquidate) e, soprattutto, un secondo errore di calcolo, in quanto la Corte ambrosiana ha dichiarato di volere aggiungere, alla somma relativa alla perdita della capacità lavorativa specifica di I. T., altra somma che “tenga conto anche dell’aspetto relativo alla compromissione della carriera”, determinandola in via equitativa in un importo pari a lire 200.000.000 (euro 103.291,38) comprensivo di entrambe, facendo riferimento a valori già rivalutati ed aumentati degli interessi. L’errore consiste nel fatto che la Corte territoriale, mentre intendeva aumentare il risarcimento del danno da lucro cessante, ha finito per ridurlo di oltre un terzo, da 325 a 200 milioni di lire.

Il motivo deve essere accolto. Per quanto riguarda i profili matematici del conteggio, essi sono già stati dedotti in sede di ricorso per correzione ma senza successo, né questa Corte può procedere a calcoli nuovi e diversi, indiscutibile è che il giudice di appello voleva riconoscere un ulteriore risarcimento per la compromissione della carriera di I. T. ed, invece, tale risarcimento ha finito con essere assorbito nella somma complessivamente riconosciuta a titolo di lucro cessante. La contraddittorietà dovrà essere sanata dal giudice di rinvio ed il quarto motivo viene pertanto accolto.

Fondato è anche il quinto motivo con cui i ricorrenti denunciano ancora vizio della motivazione su altro punto decisivo della controversia (articolo 360 n. 5 Cpc.) poiché la Corte ambrosiana, riconoscendo ai coniugi T. - P. ulteriori somme a titolo di lucro cessante e di mancato guadagno “con riferimento ai valori attualizzati alla data della sentenza di primo grado”, ha poi disposto la decorrenza degli interessi legali “dalla data della presente decisione al saldo”. Anche su questo punto emerge una contraddittorietà perché tali interessi debbono decorrere dalla stessa data in cui le somme capitale vengono attualizzate, perché altrimenti i beneficiari verrebbero privati degli interessi legali nel periodo che va dalla decisione di primo grado a quella di appello (dal 28 ottobre 1999 al 9 aprile 2002).

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano generica violazione di norme di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento a favore di I. T., del danno esistenziale.

Questo motivo non è fondato. Questo Collegio, infatti, condivide l’orientamento maggioritario esplicitato con particolare chiarezza nella recente sentenza n. 23918/2006, secondo la quale la responsabilità aquiliana va ricondotta nell’ambito della bipolarità prevista dal “codice vigente” tra danno patrimoniale (articolo 2043 Cc) e danno non patrimoniale (articolo 2059 Cc); ferma la tipicità prevista da quest’ultima norma, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria; ne consegue che non può formare oggetto di tutela una generica categoria di “danno esistenziale” nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricavabili dall’interpretazione costituzionale dell’articolo 2059 Cc Pertanto, qualora, in relazione ad una lesione del bene alla salute, sia stato liquidato il “danno biologico”, che include ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e il danno alla vita di relazione, non v’è luogo per una duplicazione liquidatoria della stessa voce di danno, sotto la categoria generica del “danno esistenziale” (in senso cfr. Cassazione 11761/06 e 15022/05). Nella specie, in particolare, nella liquidazione del danno biologico, si è “tenuto conto dei pregiudizi all’integrità fisica del soggetto considerato in tutte le situazioni e i rapporti di esplicazione della persona ed in tutti i suoi aspetti, tra i quali quelli dell’attività produttiva, come quello delle altre attività, nonché quello della vita sociale, affettiva, spirituale” (pag. 10 - 11 della sentenza).

Il sesto motivo va, pertanto, rigettato.

Appare fondato e va, conseguentemente accolto, il settimo motivo con cui, denunciando la violazione degli articoli 1223, 1226, 2043 e 2056 Cc con riguardo al risarcimento del lucro cessante di I. T., si lamenta che il reddito annuo costitutivo della base di calcolo era stato confermato nella misura “al netto dei contributi previdenziali versati dal datore di lavoro, tale essendo il reddito che effettivamente al lavoratore viene corrisposto annualmente, e senza defalcazione degli oneri fiscali, il cui versamento resta a carico di quest’ultimo”. Il ragionamento dei giudici di merito sembra errato e pur in mancanza di precedenti specifici di questa Corte, sembra più corretto argomentare che maggiori contributi equivalgono ad una maggiore pensione e che anche questa perdita vada risarcita, ponendo a base del calcolo del lucro cessante il reddito al lordo di tali contributi.

Resta da esaminare l’ottavo ed ultimo motivo con cui si denuncia il mancato riconoscimento del danno esistenziale sotto il profilo della vita sessuale patito dalla P.. Esso non è fondato. A prescindere dalla risarcibilità in via autonoma del pregiudizio collegato alla perdita della possibilità di avere rapporti sessuali (v. Cassazione 2311/07), nella specie il giudice di appello ha escluso in radice qualsiasi risarcimento osservando che «non vi è alcun elemento invece concretamente indicativo di un danno inerente la vita sessuale della P.: né le torpide reazioni emotive, né la lentezza comportamentale, né i rilievi sulla personalità di I. T. contenuti nelle relazioni peritali dei Ctu nominati in primo grado depongono per una specifica incidenza delle lesioni da questi riportate in conseguenza del sinistro sulla sfera sessuale della moglie. Non vi è perciò motivo per liquidare somme ulteriori rispetto a quanto già riconosciuto dal Tribunale a titolo di danno morale». Trattasi di apprezzamento congruo e logico, come tale incensurabile in questa sede.

La censura viene quindi rigettata.

Tirando i fili del discorso e concludendolo con riguardo al ricorso incidentale vanno rigettati il primo, il sesto e l’ottavo motivo, accolti il secondo, il quarto, il quinto ed il settimo, assorbito il terzo, con correlata cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio ad altra Sezione della stessa Corte a qua, che provvederà anche sulle spese di questo grado.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, nonché i motivi primo, sesto ed ottavo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il terzo, che accoglie nel resto (secondo, quarto, quinto e settimo motivo); cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, anche per le spese del giudizio di cassazione.


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2008-06-06 Chi: Spataro Fonte: cassazione








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