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(GU
n. 141 del
20-6-2007) IL
MINISTRO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO Visto
il decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle
assicuraioni private; Visto
in particolare
l'art. 139, comma 5, del predetto decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, il quale prevede che gli importi indicati nel comma 1
del medesimo articolo siano aggiornati annualmente con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie
di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT; Visto
il decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17
luglio 2006, n. 233 e recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri, con il quale e' stato istituito il
Ministero dello sviluppo economico; Visto
il decreto
ministeriale 21 giugno 2006, con il quale sono state delegate le
attribuzioni di competenza del Ministro dello sviluppo economico al
Vice Ministro on. dott. Sergio D'Antoni; Visto
l'indice ISTAT
dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, relativo
al mese di aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2007; Visto
il proprio
decreto 31 maggio 2006, con il quale i predetti importi sono stati da
ultimo determinati a decorrere dal mese di aprile 2006; Ritenuto
di dover
adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio
2006, applicando la maggiorazione dell'1,4%, pari alla variazione
percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2007; Decreta: A
decorrere dal mese di
aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del
Codice delle assicurazioni private e determinati, da ultimo, con il
decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti
misure: seicentonovantasette
euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al
valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); quaranta
euro e
settantadue centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni
giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b). Il
presente decreto
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma,
12 giugno 2007. Il
Vice Ministro:
D'Antoni. ![]() A chi dare il proprio pc e il telefono in caso di emergenza ? adv IusOnDemand
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