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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
assicurazioni 2002-06-18


Polizze Assicurative - Clausole vessatorie Corte d'Appello di Roma n. 1780/2002 (www.Civile.it)*


Polizze Assicurative - Clausole vessatorie Corte d'Appello di Roma n. 1780/2002 ...



testo 2002-06-18


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UUn'attesa sentenza della Corte d'Appello di Roma (sentenza 1780/2002, depositata il 7 maggio 2002), ha fatto seguito ad una pronuncia del Tribunale di Roma (30166/00), emessa tra un’Associazione di tutela degli interessi dei consumatori, l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrice) e una nota Compagnia di assicurazioni, confermandone in sostanza ogni passaggio argomentativo, (anzi) aggravando la prima condanna a sfavore del “professionista assicuratore”.
All'attenzione dei giudici romani era stata portata la persistenza di atteggiamenti vessatori che, in ambito di contratti assicurativi, la parte più debole deve accettare, per via della sottoscrizione di talune clausole negoziali disposte nel solo interesse della controparte più forte.
E’ stato fatto obbligo agli Enti assicuratori di ripulire ogni proposta di accordo dalle clausole vessatorie che la parte più debole deve accettare in quanto capaci di turbare il principio di parità delle reciproche prestazioni. Secondo la Corte, ad esempio, sono in contrasto con l’art. 1469 bis c.c. comma terzo n. 7, le clausole che “consentono al professionista di trattenere la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto e quindi consentono all’assicurazione di sottrarsi all’esecuzione del contratto a prescindere da giusta causa o giustificato motivo raccogliendo ugualmente il massimo vantaggio economico dalla contrattazione. Il diritto di recesso del consumatore, infatti, solo apparentemente configura la bilateralità cui fa riferimento l’appellante in quanto, trattandosi di un contratto a tempo indeterminato, l’assicurato, nel pagare un premio, si configura l’assorbimento del rischio per il periodo assicurato, sicché l’anticipato recesso da parte del professionista comporta uno squilibrio tra le prestazioni e non può essere considerato indennizzato dalla mera restituzione delle quote di premio per il periodo non più coperto da assicurazione.Analogamente a quanto ritenuto da recente giurisprudenza di merito in materia di contratti bancari, deve quindi ritenersi irrilevante la previsione della bilateralità del recesso in quanto non sufficiente, in sede di rimedio inibitorio generale –preventivo, a superare lo squilibrio tra le parti che è accentuato dalla previsione della facoltà di recesso del professionista modellata nei modi previsti dalla clausola in esame. (v. anche Trib. Roma, sent. 21 gennaio 2000) ”.Ciò, particolarmente nel ramo “incendio”, nel ramo “famiglia” e nel ramo “sicurezza”, dove maggiori sono state fino a oggi le restrizioni volute a carico dell'assicurato e altrettanto elevati i margini di guadagno da parte degli assicuratori.

Il testo integrale della sentenza è disponibile al link indicato.




Link: http://www.ricercagiuridica.co

2002-06-18 Segnalato da: Valentino spataro - Fonte: euro




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