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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
assicurazioni 2006-03-21


Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali LEGGE 21 febbraio 2006, n.102


Art. 1 (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Art. 2 (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime)
Art. 3 (Disposizioni processuali)
Art. 4 (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio)
Art. 5 (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali)



testo 2006-03-21


-
GGU n. 64 del 17-3-2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. (Modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dai seguenti: "2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' fino a quattro anni. 2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale".

Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 2

Art. 2. (Elevazione delle pene edittali per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime) 1. Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni". 2. Il terzo comma dell'articolo 590 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni".

Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 3

Art. 3. (Disposizioni processuali) 1. Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.

Indice - Precedente - Successivo - Note ad art. 4

Art. 4. (Abbreviazione dei termini per le indagini preliminari e per la fissazione della data del giudizio) 1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 406 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una volta". 2. All'articolo 416 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari". 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 429 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni". 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 552 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e' fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto".

Indice - Precedente - Successivo

Art. 5. (Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) 1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita' a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o piu' delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entita' del risarcimento che sara' liquidato con sentenza". Art. 6. (Obblighi del condannato) 1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 224-bis. - (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice puo' disporre altresi' la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita' consistente nella prestazione di attivita' non retribuita in favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a tre mesi. 3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un tempo superiore alle sei ore settimanali. 5. La durata giornaliera della prestazione non puo' comunque oltrepassare le otto ore. 6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 521): Presentato dall'on. Carboni ed altri il 6 giugno 2001. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 giugno 2001 con pareri delle commissioni I e IX. Esaminato dalla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23, 30 gennaio 2002; il 12 febbraio 2002; il 23 gennaio 2003; il 13 febbraio 2003; il 14 ottobre 2003; il 13 novembre 2003; il 2, 3 dicembre 2003; il 14 gennaio 2004; l'11 febbraio 2004; l'11 marzo 2004; il 6 maggio 2004. Esaminato in aula il 7 marzo 2005 ed approvato il 9 marzo 2005 in un Testo unificato con atti n. 866 (on. Misuraca e Amato); n. 1857 (on. Lucidi); n. 4125 (on. Foti e Butti). Senato della Repubblica (atto n. 3337): Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 marzo 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª, 10ª e 11ª. Esaminato dalla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 maggio 2005; il 14 giugno 2005; il 19, 27 luglio 2005; il 20 settembre 2005; l'11 gennaio 2006. Esaminato in aula ed approvato il 9 febbraio 2006.





Link: http://www.assicurativo.it

2006-03-21 Segnalato da: Spataro - Fonte: Assicurativo.it




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