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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
Legge


DECRETO 22 luglio 2003


Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.



testo


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GGazzetta Ufficiale N. 175 del 30 Luglio 2003 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 22 luglio 2003 Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273; Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5, della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT; Visto il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il quale gli importi di cui al comma 2 dell'art. 5 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57, sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2002; Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio 2003; Ritenuto di applicare agli importi aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002 la maggiorazione del 2,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2003; Decreta: Art. 1. A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma 2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002, sono ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti: Euro 650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a); Euro 37,95 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2003 Il Ministro: Marzano



Segnalato da: Spataro




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