Sentenza |
Clausole Vessatorie: Le assicurazioni non possono invocare la sospensione della copertura
testo |
-
(…) La clausola in esame, nel significato accolto dal giudice di merito, non riproducendo lo schema dell'articolo 1901 del Codice civile e non rappresentandone affatto una puntuale applicazione, si risolve in un grave " vulnus" all'equilibrio tra le prestazioni e si connota di onerosita’ per la parte aderente, rientrando cosi’ a pieno titolo nella categoria di quelle clausole che stabiliscono, a favore del predisponente, la facolta’ di sospendere l'esecuzione del contratto. (...) Per concludere, la clausola in esame, cosi’ come interpretata dal giudice di merito sulle orme di un indirizzo giurisprudenziale non piu’ condivisibile, ovvero nel senso che basti la mancata comunicazione dei dati variabili anche solo nel primo termine contrattuale, quello di sessanta giorni dalla fine del periodo assicurativo, per determinare " ipso jure" la sospensione della garanzia, assume chiaro carattere di onerosita’ e come tale richiede la specifica approvazione per iscritto, ai sensi degli articoli 1342, comma 2, e 1341, comma 2 del Codice civile, pacificamente non apposta, in relazione al patto " de quo", nella polizza di cui trattasi. (Cass. Civile Sezione III, sentenza 3370 del 18 febbraio 2005)
Link: http://www.litis.it/giunews/ne
Segnalato da: Spataro - Fonte: Litis.it
Ancora su Sentenza
Cassazione su autovelox e distanza dal cartello di avviso
Il Tar sull'accesso al sistema di monitoraggio errori sanitari
Il danno non patrimoniale da uccisione dei prossimi congiunti
Furto e noleggio di furgone e responsabilita'
Omicidio stradale: una sentenza del 2012
Muore per un cavo da traino usato tra due trattatori: rientra nella rca ?