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Isvap: CIRCOLARE N. 555/D sul bonus malus
"Oggetto: Circolare n. 555/D recante disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria
R.C.Auto – disciplina del bonus/malus
Si rende noto che in data 17 Maggio 2005 l’Istituto ha emanato la Circolare n. 555/D
con la quale ha dettato disposizioni volte ad accrescere la tutela del consumatore nel settore
dell’assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria per legge introducendo una classe di
merito di conversione universale per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori assicurati con
clausole che prevedono la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo dall’Istituto in data 1 aprile 2005 e conclusa il 15 dello stesso mese.
Il testo della Circolare assieme agli esiti della fase di pubblica consultazione, sono
disponibili sul sito internet http://www.isvap.it.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
R.C.Auto – disciplina del bonus/malus
Si rende noto che in data 17 Maggio 2005 l’Istituto ha emanato la Circolare n. 555/D
con la quale ha dettato disposizioni volte ad accrescere la tutela del consumatore nel settore
dell’assicurazione sulla responsabilità civile obbligatoria per legge introducendo una classe di
merito di conversione universale per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori assicurati con
clausole che prevedono la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo dall’Istituto in data 1 aprile 2005 e conclusa il 15 dello stesso mese.
Il testo della Circolare assieme agli esiti della fase di pubblica consultazione, sono
disponibili sul sito internet http://www.isvap.it.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
testo |
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IISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.06.421331 – Fax 06.42133206 – www.isvap.it ISVAP –
Istituto di Diritto Pubblico –
Legge 12 Agosto 1982, n.576
CIRCOLARE N. 555/D
Oggetto: Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria R.C.Auto – disciplina del bonus/malus.
Premessa
In tema di assicurazione obbligatoria risulta unanimemente riconosciuta l’efficacia dell’utilizzazione delle regole evolutive comuni, contenute nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 5 Maggio 1993, quale termine di correlazione tra le varie classi di merito interne, autonomamente previste dalle imprese a seguito della
liberalizzazione tariffaria.
L’indicazione della classe CIP, nella nuova funzione di classe di “conversione
universale” (CU), si è rivelata, pertanto, un indispensabile strumento di tutela degli
utenti che, grazie a ciò, possono muoversi liberamente sul mercato senza perdere la loro
storia assicurativa. Tale esigenza, che riguarda le autovetture assicurate con clausole che
prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del
premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri
nel corso di un certo periodo di tempo, si avverte con urgenza anche per i ciclomotori ed
i motocicli.
La presente Circolare, emanata ai sensi dell’art. 4 legge n. 576/82, ha lo scopo di
rendere obbligatoria l’indicazione della classe di conversione universale in modo da
garantire, anche per ciclomotori e motocicli, la comparabilità tra le classi di merito e
consentire un omogeneo trattamento degli utenti nonché la continuità della storia
assicurativa di ciascun veicolo.
Con l’occasione vengono fornite alcune precisazioni e istruzioni volte a rendere
omogenea e completa la pregressa disciplina relativa all’attestazione sullo stato del
rischio, con particolare riguardo ai casi di mantenimento della classe di merito.
PARTE I
Obbligo di indicazione della classe di conversione universale sulle attestazioni di
rischio
Art. 1 - Obbligo di indicazione della classe CU
1. E’ necessario che le imprese indichino, nelle attestazioni sullo stato del rischio
rilasciate per le autovetture, i ciclomotori e i motocicli assicurati con clausole
bonus/malus o con forme tariffarie a questa assimilate1 la classe di merito di
1 Ad esempio bonus malus con franchigia, no claim discount, no claim discount con franchigia.
Segnalato da: Spataro - Fonte: Isvap
ComunicatoStampa Circolare Isvap
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