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La prova del sorpasso pericoloso - Ebook, Checklist e Modello

Il risarcimento del terzo trasportato
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
danno esistenziale 2009-01-30


Il risarcimento del danno morale nella relazione sull'anno giudiziario 2008 della Cassazione


Grassetto e a capo a cura di Spataro - Nell'immagine la schermata del sito della Cassazione



testo 2009-01-30


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2.4. - I diritti derivanti da rapporti contrattuali o da illecito extracontrattuale. L’individuazione del danno risarcibile. Costituiscono espressione dello sforzo di chiarificazione sopra indicato due pronunce suscettibili di incidere significativamente sul sistema delle obbligazioni, con riguardo alla configurazione e alla liquidazione del danno. In particolare, con la sentenza n. 26972 (di contenuto analogo, sul punto che qui rileva, ad altre decisioni coeve) la S.C. era stata chiamata a stabilire se fosse corretta o meno la decisione di merito con la quale il Giudice aveva liquidato il danno non patrimoniale causato dal reato di lesioni colpose (derivanti, nella specie, da un caso di colpa medica) senza tenere conto del cd. danno esistenziale.

Quest‟ultimo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, doveva intendersi come il pregiudizio causato dalla forzosa rinuncia ad attività extralavorative, rinuncia a sua volta cagionata dalle lesioni. Orbene, le Sezioni Unite non si sono limitate a prendere posizione sulla tesi – ampiamente dibattuta nell‟ambito della giurisprudenza di legittimità e della dottrina – della configurabilità di un danno esistenziale, ma hanno fornito agli interpreti una lettura aggiornata e coerente dell‟art. 2059 cod. civ., oltre che una sistemazione generale del problema dei danni non patrimoniali.

Tre, in particolare, sono stati i problemi affrontati e risolti dalle S.U.:

(a) cosa debba intendersi per “danno non patrimoniale”;

(b) quando sia risarcibile il danno non patrimoniale;

(c) come debba liquidarsi il danno non patrimoniale.

La Corte ha definito il danno non patrimoniale come la lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica.

Si tratta di una categoria ampia ed omnicomprensiva, all‟interno della quale non sono possibili ulteriori sottodistinzioni, se non con valore meramente descrittivo.

Di conseguenza è stato ritenuto scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. danno morale soggettivo, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il Giudice deve tenere conto nella liquidazione dell‟unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante.

Né ha senso definire il danno morale come un pregiudizio non patrimoniale diverso dagli altri perché transeunte, poiché la natura transitoria del pregiudizio può incidere eventualmente sulla liquidazione del danno, ma non sulla sua natura o risarcibilità.

Allo stesso modo, anche il danno definito biologico non è che un danno non patrimoniale ai sensi dell‟art. 2059 cod. civ.

Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento un danno definito esistenziale, inteso quale la perdita del fare areddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 cod. civ., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato. Quando, poi, un pregiudizio del tipo definito in dottrina „esistenziale‟ sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all‟art. 2059 cod.civ.

Da ciò le Sezioni Unite hanno tratto spunto per negare la risarcibilità dei danni non patrimoniali c.d. bagatellari, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, ed hanno al riguardo avvertito che la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal Giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia.


Hanno ulteriormente affermato le S.U. che il danno non patrimoniale ha struttura identica a quella del danno patrimoniale: l‟uno come l‟altro sarà risarcibile solo ove sussista una condotta, un nesso causale tra questa e la lesione di una situazione giuridica protetta dall‟ordinamento, un danno conseguente a tale lesione. Tuttavia mentre il danno patrimoniale è atipico, perché risarcibile quale che sia la condotta illecita che l‟abbia provocato, il danno non patrimoniale è tipico, perché risarcibile solo per fatti-rato, per specifiche ipotesi previste dalla legge e per lesione di interessi costituzionalmente garantiti.





Link: http://www.cortedicassazione.i

2009-01-30 Segnalato da: Corte di Cassazione - Fonte: Corte di Cassazione




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