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Il risarcimento del terzo trasportato

Criteri e rassegna

Il risarcimento del terzo trasportato
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
assicurazione obbligatoria 2009-02-19


Cassazione - Sezione terza civile - sentenza 30 aprile - 18 luglio 2008, n. 19919


Qui motivazioni. Testo integrale al link indicato



testo 2009-02-19


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Motivi della decisione

1.- Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi a norma dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Con il primo motivo i ricorrenti principali deducono: "art. 360 c.p.c. commi 3 e 5 per violazione dell’art. 277 c.p.c. anche a seguito di omessa motivazione circa i seguenti punti decisivi della controversia".

Gli attori avevano chiesto la condanna dell’assicurazione al pagamento degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria nei limiti del dovuto e sino alla notifica dell’atto di citazione in primo grado - 15 dicembre 1994 - maturati sulla somma costituente il danno subito, oggi individuata dagli interessi di mora e dalla rivalutazione monetaria che il massimale ha prodotto dal 15 maggio 1988 al 30 agosto 1993, e la Corte di merito non ha deciso e motivato sul punto. Gli stessi attori avevano chiesto gli interessi legali sul danno così quantificato dal giorno dell’atto di citazione (15 dicembre 1994) al soddisfo e la Corte di merito non ha deciso e motivato sul punto. Avevano chiesto altresì gli interessi anatocistici dalla domanda al soddisfo e anche sul punto non vi è decisione, né motivazione.

Il motivo è infondato.

La Corte di merito si è infatti conformata al consolidato principio secondo il quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, se l'assicuratore, pur potendo desumere l'esistenza della responsabilità dell'assicurato in base ai dati obiettivi conosciuti e ritenere la ragionevolezza delle pretese del danneggiato a seguito della richiesta dal medesimo formulata ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 non adempie all’obbligo, dopo la scadenza del termine di sessanta giorni da detta norma previsto, di corrispondergli il debito d'indennizzo derivante dal contratto di assicurazione o comunque di metterlo a sua disposizione, a causa del ritardo ingiustificato, detto assicuratore è sì in mora verso il danneggiato a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria (art. 1224 cod. civ.), e quindi senza necessità di prova del danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora, ed al saggio degli interessi legali, mentre oltre questo livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore (Cass. 1315/2006), - prova che nella fattispecie non è neppure dedotta - ma anche in quest'ultimo caso gli interessi e l’eventuale maggior danno non vanno rapportati alle somme liquidate come danno originario, ma al massimale di polizza, atteso che, entro detto ammontare, l'obbligo dell'assicuratore deriva dall'art. 1917 cod. Civ (Cass. 17831/2002).

Quindi la censura va respinta.

3.- Con il secondo motivo i ricorrenti principali deducono: "A mente dell’art. 360 c.p.c. commi 3 e 5 c.p.c. con violazione dell’art. 91 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in tema di soccombenza e spese di lite".

I ricorrenti avevano proposto separati appelli, con diversi difensori, che avevano presentato separate comparse conclusionali e notule. Nell’epigrafe della sentenza di appello T.I. è indicata come appellante, mentre gli altri appellanti erroneamente come appellati non costituiti, e perciò le spese liquidate sono soltanto a favore della T., come si desume implicitamente dalla corrispondenza alla notula presentata dal suo difensore e dalla liquidazione delle spese vive, riferibili ad un procedimento e non a due. Se invece la liquidazione si riferisce alle due parti appellanti, va precisata per poterla eseguire sul punto. Pertanto sussiste il vizio di motivazione, decisione e contraddittorietà.

Il motivo è fondato.

Come emerge dalla narrativa, gli appelli avverso la sentenza di primo grado sono stati proposti con atti diversi, in data diversa, da difensori diversi e per parti diverse: i familiari del ..., conducente dell’Audi 200, e la proprietaria di essa, da un lato, e la vedova del Fa., trasportato su detta auto, dall’altro. Quindi, allorché la sentenza impugnata, dopo aver concluso che la Y. doveva sopportare l’onere delle spese a favore degli appellanti, in dispositivo le ha liquidate, sia per il primo che per il secondo grado, complessivamente a favore degli stessi e non distintamente per ciascun difensore e per ciascuna parte, non si è attenuta al principio secondo il quale, per effetto del combinato disposto degli artt. 1 del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e 91 cod. proc. civ. la condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, sì che, anche nell'ipotesi in cui più giudizi, per qualche motivo siano riuniti in un uno solo, la liquidazione delle spese va operata in relazione ad ogni singolo giudizio, posto che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, con l’ulteriore conseguenza che ai sensi dell'art. 1 del richiamato D.M., ciascun avvocato difensore ha diritto a percepire gli onorari per le prestazioni professionali eseguite (Cass. 7908/2001, 15954/2006).

4.- Deduce la ricorrente incidentale s.p.a. Y.: “Ai sensi dell’art. 360 c.p.c. commi 3 e 5 per violazione degli artt. 2054, secondo comma, c.c. - 277 c.p.c e 116 c.p.c. con conseguente erronea applicazione degli artt. 1218 c.c. e 1224, secondo comma c.c.".

Per la responsabilità da ritardo dell’assicurazione nel mettere a disposizione il massimale è necessario che sia dimostrata la responsabilità esclusiva dell’assicurato e che i danni siano ben maggiori del massimale, mentre nella fattispecie la corresponsabilità dei conducenti era da accertare, come emerge dagli atti e come ha evidenziato l’assicurato R. e sul punto, in relazione all’art. 2054 cod. civ. secondo comma, la corte di appello non ha motivato, tanto più che l’auto Audi proveniva da tergo e che il conducente di essa, ......C., non aveva provato di aver tenuto una condotta di guida conforme alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, sì che il danno morale in tal caso non sarebbe spettato. Inoltre gli attori, con la citazione del 15 dicembre 1994, avevano chiesto al Tribunale di quantificare i danni e tale compito spettava alla Corte di appello atteso che il tribunale aveva respinto la domanda. Quindi la Corte avrebbe dovuto, come richiesto dai danneggiati, quantificare il danno subito all’epoca della messa a disposizione del massimale il 30 agosto 1993, mentre apoditticamente i giudici di appello affermano che i danni degli eredi del ... , del Fa. e della proprietaria del veicolo superano le somme assicurate già all’epoca della richiesta risarcitoria, ed invece, secondo le tabelle del 1993, il danno morale complessivo non superava nel massimo L. 180 milioni, ed infatti gli attori lo avevano quantificato in L. 200 milioni, sì che restavano ben 500 milioni per i danni patrimoniali e dunque il massimale era più che esaustivo. Sul punto dell’incapienza del massimale pertanto la Corte di merito non motiva, né sulla misura del danno patrimoniale derivato ai figli, stante anche il loro obbligo di contribuire al mantenimento dei familiari.

Il motivo è infondato in entrambe le censure.

4.1. Dalla narrativa emergono tutte le circostanze di fatto che hanno indotto i giudici di appello a ritenere raggiunta la prova concreta dell’esclusiva responsabilità del conducente dell’autoarticolato nella determinazione del sinistro, e conseguentemente hanno correttamente escluso la presunzione di corresponsabilità di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. la cui applicazione postula l’impossibilità di accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (Cass. 456/2005), mentre nel caso concreto, le modalità del sinistro sono state ricostruite dal giudice di merito con ragionamento immune da qualsiasi vizio logico.

4.2. Quanto poi alla responsabilità dell’assicuratore per non aver messo a disposizione dei danneggiati il massimale, malgrado dagli elementi - indicati in sentenza ed innanzi riassunti - emergesse sia detta responsabilità esclusiva dell’assicurato, sia le voci di danno a favore dei familiari delle due persone decedute questa Corte deve ribadire (Cass. 19321/2004) che “perché una domanda risarcitoria ultramassimale con riferimento alle voci interessi - rivalutazione, possa ritenersi ritualmente proposta da parte del danneggiato (altro essendo il rapporto diretto assicurato-assicuratore), è sufficiente che il danneggiato stesso deduca il ritardo della società assicuratrice nel corrispondere il risarcimento, chiedendolo sotto forma, appunto, di rivalutazione e interessi (salvo, naturalmente, qualsiasi danno ulteriore risarcibile ex art. 1224 c.c.). La imputabilità del ritardo non rientra, difatti, tra gli elementi costitutivi della responsabilità del debitore per obbligazione pecuniaria che spetti al creditore provare, incombendo per converso al debitore medesimo la controdeduzione e la prova di una p eventuale causa non imputabile (art. 1218 cod. civ.). Quanto, poi, alla data di inizio del ritardo, legittimamente il creditore può ricondurne gli effetti dalla scadenza del termine di cui all'art. 22 della legge n. 990/69 (spatium deliberandi), salvo che l'assicuratore provi - o comunque sia dato rilevare dagli atti - che l'imputabilità del ritardo possa ritenersi in concreto, e in dipendenza di particolari situazioni di fatto, insussistente, ovvero realizzata solo in un momento successivo". (Cass. 19321/2004, specie in motivazione) e a questo principio si è adeguata la Corte di merito.

Pertanto anche la seconda censura di questo motivo è infondata ed il ricorso incidentale va respinto.

Il giudice del rinvio, in relazione al secondo motivo del ricorso principale accolto, si uniformerà al principio di diritto ivi richiamato e provvederà alla liquidazione delle spese, anche del giudizio di cassazione, tra i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale.

Si compensano invece le spese del giudizio di cassazione tra le restanti parti del giudizio e cioè ... e L’H, succeduta alla W, a sua volta succeduta alla M..

PQM

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale e accoglie il secondo motivo del ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione tra ricorrenti principali ed incidentali, alla Corte di appello di Firenze. Compensa le spese tra dette parti e ...e la s.p.a. H.

 





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2009-02-19 Segnalato da: Spataro - Fonte: Cassazione




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