Assicurazioni, giurisprudenza e tecnologia

   Home    Store    Link    Newsletter

Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
sinistri stradali 2009-03-05


Riforma procedura civile: risarcimento sinistri stradali con rito ordinario


Semplificazione approvata in prima lettura, passa alla Camera. Finirà il rito del lavoro.



testo 2009-03-05


-
C

Con l'appprovazione del disegno di legge 1082 il Senato ha finalmente compiuto il primo passo concreto per eliminare una tra le norme processuali più assurde, vale a dire il famigerato art. 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che ha previsto che si applicasse il rito lavoro alle cause da risarcimento danni da sinistri stradali.

A causa, oltretutto, della pessima formulazione, sono sorti vari problemi interpretativi tra cui:

- la differenziazione del rito a seconda che vi fossero solo danni materiali o anche lesioni alla persona;

- la differenziazione del rito a seconda del giudice adito. Infatti, a seguito dell'intervento della Cassazione, la norma è stata definitivamente ritenuta applicabile solo ai giudizi avanti il tribunale e non a quelli avanti il giudice di pace.

 Un'abrogazione (peraltro in fieri) di una norma che il buonsenso avrebbe voluto non vedere mai la luce.

 

L'art .3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102; "Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile".

 

L'art.34 del DDL 1082: "1. L’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato. 2. Alle controversie disciplinate dall’articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai giudizi introdotti con il rito ordinario e per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell’articolo 426 del codice di procedura civile".





Link: http://www.renatosavoia.com/ne

2009-03-05 Segnalato da: Spataro - Fonte: avv. Renato Savoia




Ancora su sinistri stradali

Le micropermanenti si applicano solo nei danni da sinistri stradali

Il valore della prova della scatola nera nei sinistri stradali

Rimborso Iva e fermo tecnico nei sinistri stradali: risarcibili per la Cassazione anche prima della riparazione

Prescrizione e querela: Cassazione 27337 dep 18.11.2008

Cassazione IV Penale sentenza 13083 del 2009: omicidio colposo per l'ubriaco al volante

Giudice di pace. Sinistri stradali e rito del lavoro. Con CD-ROM

Cassazione III sez. civile, 18532/07: non necessaria la querela contro ignoti per le vittime della strada. Bisogna pero' provare il fatto

Disposizioni urgenti in materia di conseguenze da sinistri stradali

Competenza processuale in sinistri stradali