fermo tecnico | 2010-03-01 |
Il calcolo del fermo tecnico
testo | 2010-03-01 |
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Sinistro stradale di una certa gravità, macchina da riparare.
Insomma, oltre al fatto che la macchina ha subito un danno durante la collisione, anche successivamente si verificano altri danni.
Tradizionalmente questi danni ulteriori (classificati in danno emergente) definiti fermo tecnico corrispondono al periodo che la macchina resta ferma prima della riparazione.
Anche Wikipedia ospita una pagina in materia, pagina che sembra gia' frutto di alcune controversie interpretative.
Leggiamo la Cassazione 13 luglio 2004, n. 12908 :
"Orbene, il giudice di merito non può ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stradale provoca al danneggiato questo ulteriore pregiudizio economico, costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante il tempo necessario per le riparazioni, e in presenza di un danno certo, ma non determinato nella sua esatta entità, ha l'obbligo di provvedere alla liquidazione del medesimo in via equitativa, secondo il disposto dell'art. 1226 c.c., servendosi dei mezzi di prova a disposizione, tutte le volte che il danno da sosta tecnica, per la esiguità delle riparazioni, non risulti irrisorio."
Quindi si tratta di danno sicuramente sussistente, ma da valutare equitativamente, sulla base delle prove.
La sentenza in materia non insiste sui criteri di calcolo, ma afferma che non e' onere provare il danno.
La giurisprudenza che abbiamo trovato citata on line e' la seguente:
- Cass. Civ. del 1999, n. 12820
- Cass. Civ. del 4.2.2002, n. 1436
- Cass. Civ. del 14 dicembre 2002, n. 17963.
- Cass. Civ. del 13 luglio 2004, n. 12908.
- Cass. Civ. del 21.10.2008, n. 25558
Tra i criteri proposti per la quantificazione:
- ore di riparazione
- giorni per la riparazione
- calcolo di macchina sostitutiva
- invecchiamento (deprezzamento)
- spese comunque sostenute ma senza poter godere del bene (bollo auto, parcheggi, assicurazione)
Le assicurazioni asseriscono che il fermo tecnico non e' come il danno biologico, che esiste in quanto la struttura corporea ha un danno. E' un danno che deve essere quantificato. Una casalinga avra' un interesse diverso dal rappresentante sempre in viaggio.
Invece il danno e' nell'avere delle spese pur non potendo usare il mezzo. Ovviamente molto dipende dal valore del mezzo, delle spese fisse e della durata della riparazione.
Possiamo tranquillamente dire che in caso di noleggio sostitutivo sara' anche il costo dello stesso un elemento da computare.
In mancanza si parla di liquidazione consuetudinaria. E, come abbiamo appena letto nel passo sopra citato, da valutare complessivamente nel danno equitativo anche se non provato.
La definizione della Cassazione ha il pregio di eliminare contrasti laddove venga comunque risarcito il danno in modo onnicomprensivo in via equitativa.
Link: http://it.wikipedia.org/wiki/F
2010-03-01 Segnalato da: Spataro - Fonte: Spataro
Fermo tecnico Calcolo Guida Civile.it
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