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Il risarcimento del terzo trasportato

Criteri e rassegna

Il risarcimento del terzo trasportato
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
terzo trasrporato 2011-04-06


Terzo trasportato e fotocopia polizza: Cassazione 23294 del 2004


Cassazione Civile III n. 23294/2004,terzi e veicoli adibiti al trasporto di cose



testo 2011-04-06


-
d


deposito del 14 dicembre 2004

 Svolgimento del processo
Il 17/6/1982 un autofurgone di proprietà di S. A., condotto da Caio L., assicurato dalla s.p.a. CIDAS e recante a bordo il minore Tizio L., uscì di strada e precipitò in una scarpata. In esito al sinistro il Caio ed il Tizio persero la vita, Gli eredi del Tizio L. (Tizio M., E. M., Tizio Tizio e Tizio A.) convennero dinanzi al Tribunale di Napoli il S., la CIDAS e gli eredi del Caio L. (D. P. C., Caio A., Caio L., Caio S. e Caio G.) per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. Con sentenza de1l'1/2/1999 il Tribunale condannò i convenuti, in solido, in favore degli attori, al risarcimento dei soli danni morali. Su appello principale della ... Assicurazioni S.p.a. (già ...) e su appelli incidentali degli eredi Tizio e degli eredi Caio la Corte di Napoli ha, per quanto qui interessa, confermato la decisione del Tribunale. Ricorrono gli eredi Tizio con due motivi. La Fondiaria Assicurazioni (già ...) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resistono gli eredi Tizio con controricorso. La Fondiaria ha, inoltre, prodotto memoria. Gli intimati S. ed eredi Caio non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
Va previamente disposta la riunione dei ricorsi. Con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 Cod. Proc. Civ. i difensori della s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni hanno dichiarato la estinzione di questa società, per incorporazione nella s.p.a. Società Assicuratrice Industriale (S.A.I.) Hanno, quindi, chiesto disporsi la interruzione del procedimento di tassazione ed in subordine hanno eccepito la illegittimità costituzionale degli artt.299 e segg. Cod. Proc. Civ., che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittirnità, precludono l'interruzione del procedimento di cassazione. A sostegno della eccezione La Fondiaria ha richiamato l'ordinanza n.12813/2004 di questa Corte, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 301 e 377 C. VI Cod. Proc. Civ.
La richiesta principale non può essere accolta. Secondo il consolidato e risalente orientamento della Corte di Cassazione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (per ultime Cass., 14/10/1994, n.11195 Cass., 25/2/1995, n.2142 Cass., 1/12/1998, n.12198 Cass., 1/12/2003, Cass., 1/12/2003, n.18300 Cass., 4/5/2004, n.8416 Cass., 8/7/2004, n.l2581), nel giudizio di cassazione, che é dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l' istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt.299 e segg. Cod. Proc. Civ., sicché, una volta instauratasi il giudizio con la notifica del ricorso, la morte del ricorrente (nella specie l'estinzione della società ricorrente) comunicata dal suo difensore, non produce interruzione del processo.
La subordinata eccezione è del pari infondata. Il riferimento alla citata ordinanza di questa Corte appare fuori di proposito, perché la questione di costituzionalità ivi sollevata riguarda il diverso caso della morte del difensore.
Con i primi due connessi motivi del ricorso incidentale, che per antecedenza logica va previamente esaminato, la s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni sostiene che erroneamente la garanzia assicurativa sarebbe stata ritenuta operativa dalla Corte di merito, relativamente ai danni prodotti dalla morte del Tizio L., ospitato sull'autocarro del S., perché l'automezzo era abilitato soltanto al trasporto di cose e non era stato eccezionalmente autorizzato al trasporto di persone, secondo la previsione dell'art. l della legge 24/12/1976, n.857, convertito con legge 26/2/1977, n.39, ancorchè la carta di circolazione del veicolo consentisse che due persone (e nella specie Il Tizio L.) oltre al conducente, prendessero posto sul sedile anteriore dell'automezzo. La censura non ha fondamento.
L'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 24/12/1969 n.990 era destinata a coprire la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 Cod. Civ. (art. l, primo comma).
La qualità di terzi ed i benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria erano negati alle persone trasportate (art. 4 lett.c)' ma con una eccezione.
Non erano, detti benefici, negati alle persone trasportate "dai veicoli destinati ad uso pubblico, dagli autobus destinati ad uso privato e dai veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che fossero eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone" (art. 1, ultimo comma).
La Corte Costituzionale con le sentenze 55 del 1975 e 264 del 1976 rilevò che, per i terzi trasportati, la legge sull'assicurazione obbligatoria realizzava una protezione che andava oltre il regime civilistico della responsabilità da circolazione stradale, perché di questa i trasportati non si potevano giovare verso il proprietario del veicolo su cui avevano preso posto né verso il conducente.
Il giudice delle leggi auspicò, peraltro, che l'assicurazione obbligatoria fosse maggiormente estesa a tutela di apprezzabili interessi ed istanze all'epoca già avanzate in sede di discussione parlamentare. Una estensione in questo senso si è avuta con l'art. l del decreto-legge 857 del 1976.
Il decreto-legge del 1976 ha rispettato la struttura della legge del 1969.
L'assicurazione obbligatoria ha continuato a riguardare la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 Cod. Civ.(art. 1, primo comma, della legge 990 del 1969).
In base all' art. 4 si è continuato a non considerare terzi le persone trasportate (art. 4 lett.c, ma il rispettivo ambito di applicazione di questa regola (oramai solo in apparenza) generale e della disposizione di eccezione contenuta nell'art. 4 lett.c) e risultato profondamente modificato.
Il secondo coma dell'art. 2 è venuto infatti a comprendere nell'assicurazione obbligatoria la responsabilità per i danni causati alle persone, a qualunque titolo trasportate, sui veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico o privato e sui veicoli destinati al trasporto di cose eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone. Una ulteriore estensione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'assicurazione obbligatoria ai trasportati si è avuta, a partire dall' 1/4/1992, in forza degli artt.27,28, e 32 della L.19 febbraio 1992, n. 142.
Fermo restando che l'assicurazione obbligatoria riguarda la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 2054 Cod. Civ. (art. 1, primo comma, legge 990), e stato stabilito che tale assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (art. 1, secondo comma, sub art. 27 della legge 142 del 1992) ed è stata eliminata la disposizione (già contenuta nella 1ett.c dell'art. 4) per cui, salvi i casi eccettuati, le persone trasportate non erano considerate terzi.
Se si mettono a confronto gli artt. 1 e 4 della legge del 1969, nei testi che risultano dal decreto-legge 857 del 1976 e poi dalla legge 142 del 1992, si coglie immediatamente che nel primo è ancora presente una delimitazione, invece caduta nel secondo, quanto all'ambito applicativo dell'assicurazione per i danni alle persone trasportate.
Nondimeno la legge n. 142 del 1992 non essendo retroattiva non è applicabile alla specie in esame, alla quale va invece applicata la legge n. 857del 1976.
Non va, inoltre, trascurato che l'art. 58 del codice stradale del 1959 (vigente all'epoca del sinistro "de quo") consentiva che su veicoli destinati al trasporto di cose, ma sul sedile anteriore, prendessero posto altre persone, se la carta di circolazione lo indicava e nei limiti in cui lo indicava.
Sino a quando ha avuto vigore il testo originario della legge 990 del 1969, il regime da essa attuato quanto alla responsabilità verso le persone trasportate ha ritratto la sua giustificazione dalle ragioni poste in evidenza nelle richiamate sentenze del 1975 e del 1976 (interpretazione dell'art. 2054 Cod. Civ., sin li generalmente seguita, nel senso che le norme sulla responsabilità civile da circolazione stradale non riguardavano la responsabilità di conducente e proprietario verso la persona trasportata; porsi dunque l'assicurazione obbligatoria, rispetto ai trasportati, come una protezione ulteriore; razionalità di ancorare tale estensione a situazioni caratterizzate da un contratto di trasporto, anche se talora gratuito, ma intervenuto con operatori di presumibile solvibilità).
La modifica apportata alla norma nel 1976 ha invece portato a comprendere tra i soggetti cui l'assicurazione si applica tutti i trasportati su veicoli adibiti a trasporto di persone.
Al di là della conservazione del formale rapporto di eccezione a regola tra gli artt.4 lett.c. e 1, secondo comma, della legge 990, la estensione dell'assicurazione obbligatoria ai danni prodotti alle persone dei trasportati ha assunto il sostanziale ruolo di una regola generale.
Sicché, rispetto a tale norma, si tratta di stabilire se una delimitazione del suo ambito di applicazione, che valga a mantenerne fuori determinate situazioni di trasporto di persone su veicolo legittimamente circolante, risponda ad una ragione che valga a giustificare razionalmente questo diverso trattamento.
Di questo appare giustificato dubitare.
Una volta che l'assicurazione debba comprendere le persone trasportate su veicoli comunque destinati al trasporto di persone, per persona trasportata si deve intendere chi prende posto su veicolo senza esserne il conducente e, del resto, a partire dalla sentenza 26 ottobre 1998 n. 10629 di questa Corte, la responsabilità civile da circolazione stradale di conducente, proprietario e soggetti che vi sono assimilati, si ritiene estesa ai danni ai trasportati.
Se su un veicolo adibito al trasporto di cose è ammesso che possa essere trasportato, nel senso indicato, anche una persona diversa dal conducente, la circostanza che questo "trasporto" avvenga su tale tipo di veicolo anziché su uno destinato a trasporto di persone non costituisce un dato idoneo a differenziare, ai fini della applicazione della disciplina in questione, una situazione dall' altra.
Col terzo motivo la società ricorrente incidentale osserva che le clausole di polizza escludevano dai benefici dell'assicurazione i figli dell'assicurato. Lamenta, quindi, che la Corte territoriale abbia ritenuto operativa la garanzia assicurativa con riguardo ai danni prodotti dalla morte di Tizio L., quantunque quest'ultimo fosse figlio dell'assicurato Tizio M.. La doglianza è priva di fondamento.
L'assicurato era, nel caso in esame, il proprietario dell'automezzo sinistrato, S. A., per conto del quale il Tizio M. aveva stipulato l'assicurazione in argomento, assumendo in tal modo la qualità di mero contraente e non quella di assicurato. L'infortunato Tizio L. era figlio del contraente Tizio M. e non dell'assicurato S. A., onde, applicando correttamente le clausole di polizza, la Corte di merito ha ritenuto operativa la garanzia assicurativa in esito al decesso del Tizio L..
Il ricorso incidentale va, dunque rigettato.
Col primo motivo della impugnazione principale gli eredi Tizio denunziano violazione degli artt. 1888, 2719, 2697 c.c., 112, 115, 214, 215 C.P., 18 legge n.990/1969, nonché vizi motivazionali. Lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto provato che il massimale assicurativo corrispondesse alla somma di £.20.000.000, quantunque detto massimale risultasse soltanto da una fotocopia della polizza prodotta dall'assicuratore nel giudizio d'appello e tempestivamente disconosciuta (quanto alla sua conformità all'originale) dagli eredi Tizio.
La doglianza è fondata, perché la Corte territoriale non ha pronunziato in ordine alla conformità all'originale della copia della polizza prodotta dalla ... e tempestivamente disconosciuta dagli odierni ricorrenti.
L'accoglimento del motivo testé esaminato rende superfluo l'esame del secondo motivo dello stesso ricorso (con cui i ricorrenti principali lamentano che la Corte napoletana non abbia pronunziato sulla loro domanda di condanna dell'assicuratore per "mala gestio"), che appare assorbito.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata, limitatamente al punto investito dalla censura accolta, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, che terra conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso incidentale. Accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli.




2011-04-06 Segnalato da: Spataro - Fonte: cassazione