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Il risarcimento del terzo trasportato

Criteri e rassegna

Il risarcimento del terzo trasportato
I 127 criteri giurisprudenziali per provare il sorpasso pericoloso
massimale 2012-10-29


Liquidazione coatta della compagnia assicurativa e responsabilita' per mala gestio


"In breve, accertata la mala gestio dell'impresa di assicurazioni in l.c.a. e per essa dell'impresa cessionaria subentrata nel suo portafoglio, la misura del danno, comprensiva di interessi e rivalutazione da computarsi sino all'effettivo soddisfo, non è contenuta nel limite del massimale ed è quindi dovuta dall'impresa designata a gestire per conto dell'INA il FGVS a prescindere dall'accertamento della sua personale responsabilità."



testo 2012-10-29


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C

Cassazione, sez. I, 6 luglio 2012, n. 11409

(Pres. Vitrone – Rel. Cultrera)
 

Svolgimento del processo

Z.D. , con atto 5.5.1981, chiese al Tribunale di Locri di condannare D..M. e la società Giove Assicurazioni in solido a risarcirgli i danni subiti a causa delle lesioni personali conseguite ad un incidente stradale procurato dal M.. Riassunto il giudizio, che si era interrotto, prima nei confronti degli eredi del responsabile civile quindi del commissario giudiziale della spa Giove posta in l.c.a., il Tribunale, con sentenza n. 736/199, accolse la domanda nei confronti di Uniass, quale impresa designata, liquidando il danno nella somma di L. 16.360.000 oltre interessi maturati sino alla data del d.m. di apertura della procedura di l.c.a.. Impugnata in parte qua innanzi alla Corte d'appello di Reggio Calabria dagli eredi dell'attore Z., intanto anch'egli deceduto, la decisione è stata confermata con sentenza n. 69 depositata il 10.3.2006, che ha posto a carico dell'assicurazione gli interessi maturati dalla data indicata e quelli successivi a carico dell'altro convenuto. Avverso questa decisione gli eredi Z. hanno proposto ricorso per cassazione in base a due motivi resistiti da Unione Assicurazioni s.p.a. in nome della Consap s.p.a Gestione Autonoma del FGVS con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

I ricorrenti denunciano: 1.- violazione degli artt. 55, 59 e 201 legge fall., 18, 19, 20 e 26 l. n. 990/1969, 2056, 1218, 1223, 1224 c.c.; 2.- dell'art. 112 c.p.c. nonché vizio di motivazione. Pongono la questione di diritto, esplicata nei quesiti di diritto, se in caso di l.c.a. della compagnia assicuratrice per i danni da responsabilità civile, gli interessi soggiacciono al regime fallimentare ovvero alla regolamentazione della legge speciale e se in caso di mala gestio impropria della compagnia Giove Ass.ni, posta in l.c.a., e Uniass Ass.ni., quale impresa designata, il limite del massimale possa essere superato per interessi e rivalutazione anche in assenza d'espressa domanda. Con richiamo a consolidata giurisprudenza di legittimità- Cass. nn. 4733/2001, 10090/1998, 8355/96, 756/1995, 10811/1993, lamentano malgoverno dei principi ivi enunciata da parte della Corte del merito /che ha escluso la liquidazione di interessi e rivalutazione per il periodo successivo alla l.c.a., la cui attribuzione avrebbe dovuto ritenere compresa nella stessa domanda d'integrale risarcimento. La resistente rilevato che la Corte d'appello ha pronunciato nei suoi confronti in proprio seppur essa fosse costituita quale rappresentante processuale di Giove ass.ni, in veste perciò di cessionaria del portafoglio dell'impresa in l.c.a. e non di designata per il FGVS, come invece si legge nella sentenza del Tribunale, evidenzia la sicura problematica che si innesterà in fase di esecuzione.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo precedente contrasto, con sentenza n. 8085/2007 hanno affermato che "In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, e con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, qualora il risarcimento o l'indennizzo da corrispondere al danneggiato o all'assicurato superino l'ammontare del massimale per effetto di interessi, maggior danno da svalutazione monetaria o spese, incombe al commissario liquidatore dell'impresa posta in liquidazione coatta, che assume la veste di litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato o dall'assicurato nei confronti dell'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l'onere di dedurre in quel medesimo giudizio gli elementi dai quali si possa eventualmente desumere che il superamento del massimale è dipeso da un comportamento imputabile alla stessa impresa designata, e, se del caso, impugnare la sentenza che di quegli elementi non abbia adeguatamente tenuto conto. In mancanza, ed in ogni caso in cui la sentenza che chiude definitivamente quel giudizio condanni l'impresa designata al pagamento in favore dell'attore di una somma eccedente il massimale (per interessi, maggior danno da svalutazione o spese) senza farne esclusivamente carico a detta impresa, l'accertamento della mala gestio che legittima il superamento del massimale, rientrando nella causa petendi della domanda proposta dall'attore, fa stato anche nei confronti del commissario liquidatore, con la conseguenza che non può essere successivamente contestata l'ammissione al passivo della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, richiesta dall'impresa designata per l'intero importo pagato, in relazione al quale quest'ultima è surrogata nei diritti del danneggiato o dell'assicurato".

In breve, accertata la mala gestio dell'impresa di assicurazioni in l.c.a. e per essa dell'impresa cessionaria subentrata nel suo portafoglio, la misura del danno, comprensiva di interessi e rivalutazione da computarsi sino all'effettivo soddisfo, non è contenuta nel limite del massimale ed è quindi dovuta dall'impresa designata a gestire per conto dell'INA il FGVS a prescindere dall'accertamento della sua personale responsabilità. È indubbio altresì che il quadro normativo dettato dagli artt. 19 e 25 legge 24 dicembre 1969 n. 990, prevede disciplina specifica che deroga ai principi generali in materia di fallimento in ordine alla cristallizzazione degli interessi alla data d'apertura della procedura, segnatamente al disposto di cui all'art. 59, e dunque consente il maturare di accessori e rivalutazione in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, sul credito del terzo danneggiato anche oltre la soglia del suo inizio, sino all'effettivo pagamento - S.U. n. 5289/1997 -. La decisione impugnata si pone in consapevole contrasto con questa costruzione esegetica ma senza spendere, al fine di smentirne la correttezza, adeguati e convincenti argomenti di confutazione. Tanto meno si traggono elementi di ripensamento dalle difese svolte nel controricorso della resistente, che pone questione che deve essere risolta dal giudice esecuzione, senza affatto prendere posizione sulla tematica agitata nel ricorso. Tutto premesso, il ricorso deve essere accolto alla luce dei principi richiamata affermando che in caso di mala gestio dell'impresa in l.c.a. e per essa dell'impresa cessionaria, la misura del ristoro che l'impresa designata è tenuta a corrispondere al danneggiato comprensiva d'interessi e rivalutazione, che continuano a decorrere in corso di procedura sino al pagamento effettivo, può superare la soglia del massimale pur in assenza di specifica domanda. La decisione impugnata deve pertanto essere cassata con pronuncia nel merito, essendo incontroverso l'accertamento giudiziale della mala gestio attribuita all'impresa di assicurazioni in l.c.a., e conseguente pronuncia condanna della Uniass quale impresa designata per la gestione di FGVS al pagamento degli interessi e la rivalutazione secondo indici ISTAT maturati sulla somma liquidata in giudizio a favore degli attori dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Le spese del presente giudizio, determinate come da dispositivo, sono dovute dalla resistente a favore dei ricorrenti.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, condanna la società Uniass - ora UniOne Assicurazioni s.p.a. in nome della Consap s.p.a. Gestione Autonoma del Fondo di Garanzia Vittime della strada, nella veste indicata d'impresa designata, al pagamento degli interessi e la rivalutazione secondo indici ISTAT maturati sulla somma liquidata in giudizio a favore dei ricorrenti dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. La condanna altresì al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.





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2012-10-29 Segnalato da: Spataro - Fonte: dirittoeprocesso.com




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