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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
insidia 2013-04-05


Pneumatico in autostrada: i criteri per escludere la responsabilita'


Per poter escludere la responsabilita' di quest'ultima la Corte di appello avrebbe dovuto pertanto accertare inequivocabilmente: o L'insussistenza del fatto storico dedotto in giudizio dall'attrice in primo grado (cioe' la presenza dell'ostacolo sulla carreggiata); oppure l'assoluta impossibilita' di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'ingombro.



testo 2013-04-05


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C

Cassazione III civile Sentenza 14 novembre 2012 – 15 gennaio 2013, n. 783

(Presidente Petti – Relatore Lanzillo)

Svolgimento del processo

La s.n.c. Alfa di S. S. & C. ha convenuto davanti al Tribunale di Genova las.p.a. Autostrade per l'Italia, chiedendo il  risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente verificatosi il (omissis) , alle ore 17,10 circa, allorche' il conducentedi  un autocarro Renault ATC, di sua proprieta', non ha potuto evitare l'impatto con un pneumatico con cerchione,  appartenente ad un mezzo pesante, abbandonato sulla carreggiata da lui percorsa dell'autostrada (omissis). Il  conducente ha perso il controllo dell'automezzo, che ha riportato danni per oltre Euro 20.000,00. La convenuta ha  resistito alla domanda, che il Tribunale ha respinto, compensando fra le parti le spese di causa.
La danneggiata ha proposto appello, facendo rilevare fra l'altro che dall'istruttoria svolta e' emerso che fin dalle ore 14 di  quello stesso giorno la soc. Autostrade era stata avvertita della presenza dell'ostacolo e che anche il conducente di altra  autovettura (un cittadino di nazionalita' francese) e' andato ad urtare contro il pneumatico.
Con sentenza 17 - 18 novembre 2009 n. 1142,notificata il 22 gennaio 2010, la Corte di appello di Genova ha respinto  l'appello, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado.
Con atto notificato il 1 marzo 2010 Alfa propone ricorso per cassazione.
Resiste l'intimata con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha ritenuto non dimostrata la colpa della convenuta, adducendo a motivazione il fatto che;
a) nessun testimone estraneo ha confermato le dichiarazioni deidue conducenti coinvolti nel sinistro, dichiarazioni che  risultano fra loro contraddittorie, poiche' entrambi hanno dichiarato di avere trovato il pneumatico sulla propria corsia di  marcia, pur percorrendo corsie diverse;
b) la Polizia stradale, giunta in luogo alle ore 17,30, dopo l'incidente, ha scritto nel rapporto di avere rinvenuto il  pneumatico fuori della sede stradale e dietroil new jersey, appoggiato all'ingresso della galleria (...);
c) un testimone (dipendente della soc. Autostrade), ha dichiarato che - a seguito di una prima segnalazione della  presenza del pneumatico, avvenuta verso le ore 14 dello stesso giorno del sinistro - e' intervenuta in luogo una pattuglia  che ha rimosso l'ostacolo, mettendo in sicurezza il tratto autostradale;
d) fino all'ora del sinistro non vi e' stata alcuna segnalazione di altri incidenti o blocchi del traffico, il che rende  inverosimile il fatto che l'ostacolo non sia stato rimosso; tanto piu' che la Polizia e gli Ausiliari delle Autostrade pattugliano  costantemente, nel corso delle 24 ore, il tratto stradale in oggetto.


1.- Con l'unico motivo la societa' ricorrente, richiamato il principio di cui all'art. 2051 cod. civ., che sancisce una  presunzione di responsabilita' per il danno da cose in custodia, denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria  motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto superata detta presunzione, mettendo in dubbio  l'effettivo verificarsi del fatto storico posto a base della domanda risarcitoria, a fronte di molteplici e concordanti elementi  in contrario: quali il fatto che la societa' convenuta non ha contestato che l'ostacolo fosseeffettivamente presente; che  nel giudizio di primo grado non sono stati ammessi i capitoli di prova da essa dedotti a dimostrazione dell'incidente,  "perche' non oggetto di contestazione", mentre sono stati ammessi ed esperiti i capitoli di prova richiesti dalla convenuta  a dimostrazione del fatto che la presenza del pneumatico sullasede stradale le e' stata segnalata ad incidente avvenuto;
che non e' ravvisabile alcuna contraddizione fra le dichiarazioni dei due conducenti, in quanto il pneumatico e' oggetto  mobile e ben potrebbe essere stato sbalzato da una parte all'altra dell'autostrada; che dal verbale della polizia stradale  risulta che l'automobile del cittadino francese procedeva sulla corsia di sorpasso e che l'autocarro della Alfa e'  sopraggiunto dopo il primo impatto, urtando il medesimo oggetto; che la Corte di appello ha omesso di esaminare i rilievi  della polizia stradale, da cui risulta la presenza di scalfitture con abrasione, impresse dal cerchione in prossimita' della  galleria (...): il che conferma che l'ostacolo era presente sulla carreggiata al momento del sinistro.


3.- Il motivo e' fondato, nei termini che seguono.
Va premesso che la norma che regola la fattispecie e' l'art. 2051 cod. civ. sulla responsabilita' per danno da cose in  custodia, norma che sta alla base della domanda risarcitoria di Alfa e delle sue argomentazioni difensive (cfr.
Ricorso, pag. 10) e che e' applicabile al proprietario o al gestore di strade, che sia chiamato a rispondere dei danni  provocati dall'omesso o incompleto adempimento del dovere di mantenere la strada in condizioni tali da non arrecare  danno agli utenti (cfr. Cass. civ. Sez. 3,26 giugno 2008 n. 15042; Idem, 25 luglio 2008 n. 20427; Idem. 18 luglio 2011 n.
15720, ed altre).
La responsabilita' trova un limite solo nel caso fortuito che - nelle fattispecie simili a quella in esame - va ravvisato nei  casi in cui il danno sia stato determinato da cause estrinseche alla struttura del bene, o dal comportamento di terzi  (come l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) con modalita' di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non  avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la piu' diligente attivita' di controllo e di  manutenzione (Cass. civ. Sez. 3, 13 gennaio 2003 n. 298; n. 15042/2008, cit.; n. 20427/2008, cit.; Cass. civ. Sez. 3, 3  aprile 2009 n. 8157, ed altre). L'onere della prova sia del caso fortuito, sia dell'adempimento dei doveri di diligente  manutenzione, e' a carico del custode (nella specie, della s.p.a. Autostrade).
Per poter escludere la responsabilita' di quest'ultima la Corte di appello avrebbe dovuto pertanto accertare  inequivocabilmente: o L'insussistenza del fatto storico dedotto in giudizio dall'attrice in primo grado (cioe' la presenza  dell'ostacolo sulla carreggiata); oppure l'assoluta impossibilita' di intervenire in tempo utile per eliminarlo, a causa  dell'immediatezza del sinistro rispetto al comportamento che ebbe a creare l'ingombro.
Nella specie non vi e' dubbio che il pneumatico si trovasse effettivamente in luogo ed e' stato altresi' dimostrato che la sua  presenza e' stata per la prima volta segnalata alla soc. Autostrade alle ore 14, mentre l’incidente si e' verificato dopo le  ore 17.
Era onere della societa' dimostrare di essere intervenuta ad eliminare l'oggetto, tempestivamente e radicalmente, si da  mettere definitivamente la strada in condizioni di sicurezza.
La motivazione della Corte d’appello sul punto risulta a dir poco insufficiente e Lacunosa: richiama una testimonianza  secondo cui l'autostrada sarebbe stata "rimessa in sicurezza", dopo la segnalazione delle ore 14, senza che sia stato  specificato quali misure concrete siano state adottate allo scopo:in particolare, se il pneumatico sia stato collocato al di  fuori della sede stradale, oltre il guardrail o comunque in posizione tale da eliminare ogni rischio che venisse  nuovamente ad invadere le corsie di marcia, perche' risucchiato dall'urto di qualche automezzo di passaggio, o dallo  spostamento d'aria provocato dal traffico pesante.
La testimonianza e' sul punto generica e non significativa, a fronte del fatto che alle ore 17 - tre ore dopo la prima  segnalazione - ancora due conducenti incrociavano il pneumatico sul loro percorso ed uno di essi usciva di strada  riportando danni gravi.
Ne' appare giustificato l'addebito di contraddittorieta' alle dichiarazioni di questi, in mancanza di una precisa ricostruzione  della dinamica dell'incidente, che permettesse di accertare se i due automezzi siano sopraggiunti contemporaneamente,  in posizione tale da non poter investire entrambi l'oggetto, o se un primo impatto abbia proiettato il pneumatico sulla  corsia percorsa dal secondo mezzo.
Neppure e' rilevante il fatto che, dopo l'incidente, la Poliziastradale abbia trovato il pneumatico oltre il new jersey,  dovendosi accertare quale fosse la situazione precedente ad esso.
La sentenza ha altresi' omesso di tenere conto del verbale dellapolizia stradale, nella parte in cui ha rilevato abrasioni  sul fondo stradale, riferibili al corpo estraneo venutosi a trovare sulla corsia di marcia.
In definitiva, la motivazione della Corte di appello fondata,in sostanza, sulla sola, generica deposizione di un teste,  dipendente dell'autostrada e non recatosi personalmente in luogo - e' insufficiente a giustificare la convinzione che la  s.p.a. Autostrade, a cui ne incombeva l'onere, abbia effettivamente offerto la prova liberatoria di cui all'art. 2051 cod. civ.,  cioe' la prova certa e inequivocabile di avere compiuto, dopo la segnalazione della presenza del pneumatico e prima del  verificarsi dell'incidente - tutte le attivita' necessarie a rimettere la strada in condizioni di sicurezza, a fronte del fatto che  l'incidente si e' verificato, che un pneumatico e' stato effettivamente trovato in luogo e che la sua presenza e' stata  effettivamente segnalata con notevole anticipo, e che il verbale della polizia stradale contiene anche riscontri oggettivi  del fatto.
4.- In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello  di Genova, in diversa composizione, affinche' riesamini e decida la controversia, uniformandosi ai principi di diritto sopra  enunciati e con congrua e logica motivazione.
5.- Il giudice di rinvio decidera' anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione che  decidera' anche sulle spese del presente giudizio.




2013-04-05 Segnalato da: Spataro - Fonte: cassazione




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