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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
risarcimento 2013-11-04


Curia - Europa: a che titolo il risarcimento dei familiari ?


Se il diritto nazionale consente ai familiari della vittima di un incidente stradale di chiedere un risarcimento per il danno morale, questo dev’essere coperto dall’assicurazione obbligatoria r.c.a.



testo 2013-11-04


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I

Informazione Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n.14 4 /13

Lussemburgo, 24 ottobre 2013

Sentenze nelle cause C - 22 / 12 e C - 277/12 Tizia Tizia / Caio Caio e Mevio Mevio e Sempronio Sempronio / Alfa AAS Se il diritto nazionale consente ai familiari della vittima di un incidente stradale di chiedere un risarcimento per il danno morale, quest o dev’essere copert o dall’assicurazione obbligatoria r.c.a.

In tal caso, la copertura minima previst a dal diritto de ll’Unione per i danni all a person a si applica anche al danno morale La prima direttiva dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli 1 impone agli Stati membri di provvedere affinche' i veicoli che stazionano abitualmente nel loro territorio siano coperti da un’assicurazione.

Anche se gli Stati membri sono liberi di determinare i danni coperti da tale assicurazione e le modalita' della stessa , la seconda direttiva sull’argomento 2 prevede che l’assicurazione copr a obbligatoriamente i danni alle persone, per un importo minimo di copertura pari a EUR 1 000 000 per vittima o a EUR 5 000 000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.

Inoltre, essa deve coprire anche i danni alle cose per un importo minimo di 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime .

Causa C - 22/12 A causa di un incidente stradale provocato dal sig.Petrik, che guidava un ’ automobile da turismo appartenente alla sig.ra Mevio , i l passeggero, sig.Haas, e' deceduto il 7 agosto 20 08 in territorio ceco.

L’automobile della sig.ra Mevio, immatricolata nella Repubblica slovacca, si e' scontrata con un automezzo pesante immatricolato nella Repubblica ceca.

Il sig.Caio, riconosciuto responsabile di tale incidente, e' stato condannat o a risarcire il danno subito dalla sig.ra Tizia, moglie della vittima .

Tuttavia, la sig.ra Tizia e sua figlia rivendicano altresi', presso la compagnia assi cu ratrice della sig.ra Mevio, il risarcimento del danno morale risultante dalla perdita del rispettivo coniuge e padre.

Il giudice investito della controversia spiega che il diritto civile ceco, a suo parere applicabile alla fattispecie, consente alla persona fisica di chiedere un risarcimento per il danno morale risultante da una lesione dell’in tegrita' personale.

Tuttavia, poiche' la copertura garantita dall’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli non si estende, secondo la normativa slovacca sull’assicurazione obbligatoria, al danno morale, la compagnia assicuratrice della sig.ra Mevio rifiuta un risarcimento siffatto.

Il Krajský súd v Prešove (giudice regionale di Prešov, Repubblica slovacca), chiede alla Corte di giustizia se l’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli debba garan tire il risarcimento dei danni immateriali soffert i dai congiunti delle vittime, decedute, di un incidente stradale.

1 Direttiva 72/166/CEE del Consiglio , del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell ’ obbligo d i assicurare tale responsabilita' ( GU L 103, pag.1 ).

2 D irettiva 84/5/CEE del Consiglio , del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circ olazione di autoveicoli ( GU 1984, L 8 , pag.17), quale modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell ’ 11 maggio 2005 ( GU L 149, pag.14).


Nella sua sentenza odierna la Corte ricorda, anzitutto, che l’ obbligo di copertura , mediante assicurazione della responsabilita' civile, dei danni causati dagli autoveicoli si distingue dall a questione dell’ entita' del risarcimento degli stessi a titolo di responsabilita' civile dell’assicurato .

Infatti, mentre il primo e' definito e garantito dalla normativa dell’Unione, la seconda e' sostanzialmente disciplinata dal diritto nazionale .

Di conseguenza, gli Stati membri restano in linea di principio liberi di determinare, nell’ambito dei loro rispettivi regimi di responsabilita' civile, quali danni causati dai veicoli devono essere risarciti, l’entita' del risarcimento e le persone aventi diritto.

Tuttavia, la Corte sottolinea che al fine di ridurre le disparita' tra le legislazioni degli Stati membri circa l a portata dell’obbligo di assicurazione, l ’Unione ha imposto la copertura obbligatoria dei danni alle cose e dei danni alle persone, a concorrenza di importi stabiliti nella seconda direttiva.

Gli Stati membri sono quindi tenuti a determinare i danni coperti e le modalita' dell’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli tenendo conto delle norme del diritto dell’Unione.

La Corte precisa , successi vamente , che i danni al la persona, la cui copertur a e' obbligatoria in forza della seconda direttiva, comprendono ogni danno arrecato all’integrita' della persona , inclu s e le sofferenze sia fisiche sia psicologiche.

Di conseguenza, tra i danni che devono ess ere risarciti conformemente al diritto dell’Unione figurano i danni immateriali il cui risarcimento e' previsto a titolo della responsabilita' civile dell’assicurato dalla normativa nazionale applicabile alla controversia .

La Corte rileva infine che la tutel a garantita dalla prima direttiva e' estesa a chiunque abbia diritto, in base alla normativa nazionale sulla responsabilita' civile, al risarcimento del danno causato da autoveicoli. Poiche' la normativa ceca, secondo le indicazioni fornite dal giudice slovac co, riconosce alla sig.ra Tizia e a sua figlia il diritto al risarcimento del danno immateriale subito a causa del decesso del loro rispettivo coniuge e padre, esse dovrebbero poter beneficiare della tutela garantita da tale direttiva.

Causa C - 277/12 In Lettonia, la compagnia assicuratrice del responsabile dell’incidente stradale puo' essere chiamata a risarcire il danno morale per dolori e patimenti psicologici conseguenti al decesso di una persona da cui si dipende economicamente, di una persona a carico o del coniuge .

Tuttavia, l’ ammontare di tale risarcimento e' l imitato a LVL 100 (circa EUR 142) per ciascun richiedente e per persona deceduta.

Il 14 febbraio 2006 i genitori del sig.Sempronio sono deceduti in un incidente stradale avvenuto a Riga (Lettoni a). Il sig.Sempronio, che aveva dieci anni di eta' , e' stato posto sotto la tutela di sua nonna. Successivamente la tutrice ha invitato la compagnia assicuratrice del responsabile dell’incidente a corrispondere un indennizzo di importo pari a LVL 200 000 (ci rca EUR 284 820) per il danno morale subito dal sig.Sempronio a causa della perdita dei genitori.

L’Augstākās tiesas Senāts (Senato della Corte suprema, Lettonia), investito della controversia tra il sig.

Sempronio e la compagnia assicuratrice, ha, da un la to, sottoposto alla Corte la stessa questione sollevata dal giudice slovacco nella causa Tizia e, dall’altro, ha chiesto se la limitazione dell’importo massimo del risarcimento del danno morale subito a causa di un incidente stradale, stabilita dal dirit to lettone, sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Come nell ’odiern a sentenza nella causa Tizia, la Corte rileva che se la normativa nazionale consente ai familiari della vittim e di un incidente stradale di chiedere un indennizzo per il danno morale subito, quest’ultimo dev’essere coperto dall’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli.

Orbene, poiche' la normativa lettone, secondo le indicazioni del giudice del rinvio, riconosce al sig.Sempronio il diritto al risarcimento del danno immateriale su bito a causa del decesso dei suoi genitori, egli dovrebbe poter beneficiare della tutela accordata dalla prima direttiva.

La Corte constata altresi' che, se uno Stato membro riconosce il diritto a una compensazione per il danno morale subito, esso non puo' p revedere per questa specifica categoria di danni, rientranti tra  i  danni alla persona ai sensi della seconda direttiva, massimali di garanzia inferiori agli importi
minimi di garanziafissati in tale direttiva.

Infatti, la direttiva non prevede né autorizza una distinzione, tra i danni coperti, oltre a quella stabilita tra danni alle persone e danni alle cose.





Link: http://curia.europa.eu/jcms/up

2013-11-04 Segnalato da: Curia.europa.eu - Fonte: Corte di giustizia dell’Unione europea




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