privacy | 2013-12-30 |
Garante Privacy e Ivass insieme contro le frodi
Prosegue la collaborazione del Garante privacy con l’Ivass per giungere a una disciplina che renda più efficace la prevenzione e il contrasto alle frodi nel settore delle assicurazioni Rc auto.
testo | 2013-12-30 |
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Nell’esprimere parere favorevole sullo schema di provvedimento che regola il funzionamento della banca dati dei sinistri e delle neocostituite “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati”, l’Autorità ha fornito all’Istituto alcune indicazioni e suggerimenti per perfezionare il testo sotto il profilo della protezione dei dati.
Nel parere, reso su un testo provvisorio che sarà sottoposto a consultazione pubblica, il Garante raccomanda di informare anche in forma sintetica coloro che possono trovarsi coinvolti in un sinistro (contraenti e assicurati, ma anche danneggiati e testimoni) dell’esistenza sia della banca dati sinistri, sia dei due nuovi archivi informatici costituiti al suo interno e dei tipi di operazioni effettuate sui dati personali. E ciò, suggerisce l’Autorità, potrebbe avvenire già in occasione della compilazione del modulo di Contestazione amichevole di incidente – Denuncia sinistro (Cid) di cui si avvale la maggior parte di automobilisti in caso di incidenti stradali.
Una soluzione non obbligatoria in base alla legge ma che potrebbe avere il duplice risultato di portare a conoscenza di milioni di persone la costituzione e il funzionamento della banca dati sinistri, un enorme database alimentato e consultato dalle società di assicurazioni che raccoglie una miriade di informazioni sugli incidenti stradali, e di accentuare l’effetto dissuasivo di possibili comportamenti fraudolenti.
L’Autorità inoltre, nel giudicare positivamente la scelta dell’Ivass di consentire alle compagnie assicurative accessi selettivi e graduati alle diverse tipologie di informazioni contenute negli archivi informatici, ha tuttavia raccomandato di limitare la consultazione della banca dati ai soggetti indicati dalla legge al solo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto alle frodi assicurative.
Il Garante ritiene, infine, opportuno che i dati identificativi degli interessati (parti coinvolte, testimoni, ecc.) siano cancellati dalla banca dati, trascorsi 5 anni dalla definizione dell’incidente e dopo il previsto riversamento su copie di backup.
Prosegue la collaborazione del Garante privacy con l’Ivass per giungere a una disciplina che renda più efficace la prevenzione e il contrasto alle frodi nel settore delle assicurazioni Rc auto. Nell’esprimere parere favorevole sullo schema di provvedimento che regola il funzionamento della banca dati dei sinistri e delle neocostituite “anagrafe testimoni” e “anagrafe danneggiati”, l’Autorità ha fornito all’Istituto alcune indicazioni e suggerimenti per perfezionare il testo sotto il profilo della protezione dei dati. Nel parere, reso su un testo provvisorio che sarà sottoposto a consultazione pubblica, il Garante raccomanda di informare anche in forma sintetica coloro che possono trovarsi coinvolti in un sinistro (contraenti e assicurati, ma anche danneggiati e testimoni) dell’esistenza sia della banca dati sinistri, sia dei due nuovi archivi informatici costituiti al suo interno e dei tipi di operazioni effettuate sui dati personali. E ciò, suggerisce l’Autorità, potrebbe avvenire già in occasione della compilazione del modulo di Contestazione amichevole di incidente – Denuncia sinistro (Cid) di cui si avvale la maggior parte di automobilisti in caso di incidenti stradali. Una soluzione non obbligatoria in base alla legge ma che potrebbe avere il duplice risultato di portare a conoscenza di milioni di persone la costituzione e il funzionamento della banca dati sinistri, un enorme database alimentato e consultato dalle società di assicurazioni che raccoglie una miriade di informazioni sugli incidenti stradali, e di accentuare l’effetto dissuasivo di possibili comportamenti fraudolenti. L’Autorità inoltre, nel giudicare
positivamente la scelta dell’Ivass di consentire alle compagnie assicurative accessi selettivi e graduati alle
diverse tipologie di informazioni contenute negli archivi informatici, ha tuttavia raccomandato di limitare la consultazione della banca dati ai soggetti indicati dalla legge al solo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto alle frodi assicurative. Il Garante ritiene, infine, opportuno che i dati identificativi degli interessati (parti coinvolte, testimoni, ecc.) siano cancellati dalla banca dati, trascorsi 5 anni dalla definizione dell’incidente e dopo il previsto riversamento su copie di backup.
Link: http://www.garanteprivacy.it
2013-12-30 Segnalato da: Spataro - Fonte: Gar. Privacy
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