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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
danno non patrimoniale 2014-03-17


Risarcibilita' complessiva del danno non patrimoniale e quantificazione


Cassazione III civile del 28 gennaio 2014, n. 1762. Nella foto, The United States Court House a Manhattan, New York courtesy of @Spataro



testo 2014-03-17


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I

In sintesi:

"4 ' Nella specie i giudici di merito hanno gia' provveduto a determinare il danno ex art. 2059 c.c.; in particolare la sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale aveva rafforzato la liquidazione del danno morale con una ulteriore erogazione correlata alla particolare intensita' della sofferenza e dell'incidenza psicologica del trauma su un ragazzino in eta' di sviluppo e privo dell'equilibrio della persona adulta."

", in forza del principio di unitarieta' del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite, e' ormai acquisito (confronta, ex multis, la recente Cass. Sez. III, n. 3290 del 2013) che non e' ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono gia' risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo."

 

Testo:

Svolgimento del processo

1 ' Con sentenze non definitiva in data 28 aprile ' 14 maggio 1990 e definitiva del 22 maggio ' 12 giugno 1992 il Tribunale di Alessandria, con la prima attribui' la responsabilita' del sinistro all'origine della controversia per il 20% a M.G. e per l'80% a L.G. e, con la seconda, condanno' quest'ultimo e la Universo Assicurazioni S.p.A. a pagare al M. L. 140.000.000.

2 ' La Corte d'Appello di Torino (sentenza in data 31 ottobre ' 28 novembre 1997), in accoglimento dell'appello incidentale di L. e Universo Assicurazioni, dichiaro' nulla la sentenza di primo grado, sia per l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Italfiocchi International S.p.A., proprietaria dell'automezzo condotto dal L. , sia per la nullita' della citazione in giudizio di costui.

3 ' Riassunto il giudizio, il Tribunale di Alessandria (sentenza in data 11 ' 16 febbraio 2004) riparti' le responsabilita' come da sentenza poi annullata e condanno' il L. , la Eurofiocchi S.p.A. (gia' Italfiocchi International) e l'Italiana Assicurazioni S.p.A. (che aveva incorporato la Universo Assicurazioni) a pagare al M. la somma di Euro 340.000,00, sotto detrazione della somma di Euro. 258.228,04 gia' pagata dalla Italiana Assicurazioni.

4 ' Con sentenza in data 9 giugno ' 4 luglio 2006 la Corte d'Appello di Torino confermo' integralmente la sentenza del Tribunale. La Corte territoriale osservo' per quanto interessa: la ripartizione delle responsabilita' era condivisibile; danno biologico, danno morale e danno patrimoniale erano stati liquidati in misura congrua;

correttamente il primo giudice aveva ritenuto il danno esistenziale categoria del danno morale.

5 ' Avverso la suddetta sentenza il M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo, illustrato con successiva memoria.

La Italiana Assicurazioni S.p.A. ha resistito con controricorso.

Il L. e la Eurofiocchi non hanno espletato attivita' difensiva.

Il ricorso, originariamente avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 377 ' 380 ' bis c.p.c., e' poi stato rimesso alla pubblica udienza.

La Italiana Assicurazioni ha presentato memoria con la quale assumeva, tra l'altro, di avere corrisposto al ricorrente in data 17 marzo 2004 l'ulteriore importo di Euro. 300.618,71 di cui nel ricorso non era stata fatta menzione.

Motivi della decisione

1 ' L'eccezione pregiudiziale di inammissibilita' del ricorso sollevata dalla resistente e' manifestamente infondata.

È vero che il ricorso e' stato notificato alla Italiana Assicurazioni non nel domicilio eletto nel giudizio di appello (in Torino presso lo Studio Salvini), ma presso il procuratore officiato nel giudizio di primo grado, con conseguente nullita' della notifica, ma il ricorso e' stato notificato ritualmente al L. e alla Eurofiocchi; ne consegue che esso e' ammissibile ma la Corte avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Italiana Assicurazioni. Tuttavia tale adempimento risulta superfluo essendosi la resistente costituita e avendo espletato le proprie difese.

2 ' Con l'unico motivo di ricorso si adduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c. in tema di identificazione e liquidazione del danno esistenziale. Assume il ricorrente che la piu' recente giurisprudenza di legittimita' ' in armonia con i concreti segni nell'evoluzione interpretativa provenienti dalla Corte Costituzionale ' riconosce il danno esistenziale quale autonoma e legittima categoria giuridica in seno all'art. 2059 c.c.. Egli aggiunge che il danno esistenziale, a differenza del danno morale il quale attiene alla sfera emotiva e interiore del singolo, e' oggettivamente accertabile attraverso l'esame di precise circostanze comprovanti l'adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell'evento dannoso.

3 ' Il ricorso, che presenta le ragioni d'inammissibilita' indicate nella relazione ex art. 380-bis, depositata in atti, giacche' viola palesemente il disposto dell'art. 366-bis c.p.c. non essendo in esso rinvenibile il prescritto quesito di diritto formulato secondo il modello ripetutamente definito dalla giurisprudenza di legittimita', risulta anche manifestamente infondato.

3 ' Infatti, in forza del principio di unitarieta' del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite, e' ormai acquisito (confronta, ex multis, la recente Cass. Sez. III, n. 3290 del 2013) che non e' ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono gia' risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria; ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo.

4 ' Nella specie i giudici di merito hanno gia' provveduto a determinare il danno ex art. 2059 c.c.; in particolare la sentenza impugnata ha evidenziato che il Tribunale aveva rafforzato la liquidazione del danno morale con una ulteriore erogazione correlata alla particolare intensita' della sofferenza e dell'incidenza psicologica del trauma su un ragazzino in eta' di sviluppo e privo dell'equilibrio della persona adulta.

D'altra parte il ricorrente non ha addotto ' e tanto meno riferito testualmente ' di avere sottoposto alla valutazione del giudice di appello le genericamente asserite 'precise circostanze comprovanti l'adozione di scelte di vita diverse da quelle che sarebbero state seguite in assenza dell'evento dannoso'.

5 ' Pertanto il ricorso e' rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. 140/2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per compensi.





Link: http://renatodisa.com/2014/01/

2014-03-17 Segnalato da: Spataro - Fonte: renatodisa.com




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