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plurimandato 2014-06-04


Antitrust: vincolanti gli impegni per favorire il plurimandato


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 maggio 2014, ha infatti deciso di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dalle principali compagnie assicurative, finalizzati proprio a rimuovere le clausole contrattuali che rendevano difficile per gli agenti la gestione di più mandati. Si chiude così, senza accertamento dell’infrazione, l’istruttoria avviata a giugno dello scorso anno per verificare eventuali comportamenti anticoncorrenziali.



testo 2014-06-04


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SETTORE ASSICURATIVO: ANTITRUST RIMUOVE GLI OSTACOLI AL PLURIMANDATO, PIU’ SPAZI PER UN MAGGIORE CONFRONTO CONCORRENZIALE NEI RAMI DANNI E NELLA RC AUTO

 

Accettati e resi vincolanti gli impegni presentati dalle compagnie UnipolSai Assicurazioni, Assicurazioni Generali, Allianz, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione, Axa Assicurazioni e Groupama Assicurazioni. L’istruttoria si chiude senza accertamento dell’infrazione.

 

Niente più ostacoli al plurimandato assicurativo, con effetti positivi sulla concorrenza nei mercati delle assicurazioni danni, a partire dal settore Rc Auto. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 maggio 2014, ha infatti deciso di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dalle principali compagnie assicurative, finalizzati proprio a rimuovere le clausole contrattuali che rendevano difficile per gli agenti la gestione di più mandati. Si chiude così, senza accertamento dell’infrazione, l’istruttoria avviata a giugno dello scorso anno per verificare eventuali comportamenti anticoncorrenziali.

Secondo l’Antitrust, gli impegni singolarmente presentati dalle compagnie UnipolSai Assicurazioni, Assicurazioni Generali, Allianz, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione, Axa Assicurazioni e Groupama Assicurazioni, risolvono i problemi anticoncorrenziali contestati in sede di avvio dell’istruttoria: le misure consentono infatti di superare le restrizioni verticali in grado di ostacolare la diffusione di reti di agenzie in plurimandato e possono favorire un effettivo confronto competitivo tra le compagnie assicurative nei mercati assicurativi danni, tra i quali in particolare il mercato R.C. Auto.

In sintesi, le misure vincolanti:

1) Disposizioni relative all’esclusiva nei contratti agenziali e all’informativa in caso di assunzione di altri mandati

Vengono eliminati nei contratti di agenzia i rinvii ai regimi di esclusiva, gli obblighi di comunicazione preventiva o tempestiva in caso di assunzione di altri mandati. In questo modo, secondo l’Antitrust, gli agenti possono contare su un quadro di riferimento chiaro e certo in merito alla piena libertà di plurimandato sul quale basare investimenti e assetti organizzativi.

2) Disposizioni relative all’operatività degli agenti

La rimozione delle disposizioni suscettibili di vincolare gli agenti ad un’unica compagnia assicurativa – con particolare riferimento ai locali agenziali, alle utenze, alle dotazioni informatiche e ai conti correnti – fa venire meno gli ostacoli di natura operativa all’assunzione di mandati da più compagnie assicurative, garantendo il superamento dei disincentivi dovuti ai vincoli prima esistenti in capo all’agente per l’uso delle diverse strutture necessarie alla propria attività.

3) Provvigioni

Sono garantite condizioni economiche che non discriminano, attraverso le provvigioni riconosciute, tra gli agenti mono e quelli in plurimandato. In questa stessa prospettiva, sono eliminati anche i riferimenti alle previsioni contenute nell’Accordo Nazionale Agenti del 2003 relative al trattamento di fine rapporto e alla rivalsa, tali da determinare effetti fidelizzanti. Secondo l’Antitrust questo permetterà di sviluppare forme di concorrenza nelle relazioni tra agenti e compagnie assicurative, sia riducendo l’omogeneità di importanti variabili competitive, sia prevedendo la possibilità di rimuovere taluni disincentivi all’assunzione di più mandati.

4) Modalità e termini di comunicazione degli impegni

Tutte le imprese parti del procedimento hanno individuato forme e termini di comunicazione degli impegni ai rispettivi agenti, in modo da dare loro piena contezza degli impegni adottati e certezza circa le modalità e tempistiche di attuazione.

Roma, 30 maggio 2014

 

 




2014-06-04 Segnalato da: Spataro - Fonte: agcm




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