codice assicurazioni | 2014-09-22 |
L'Art. 148, comma 10 del Codice delle Assicurazioni nelle conclusionali: l'invisibile
testo | 2014-09-22 |
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L’art. 148, co. 10, c.d.a. prevede che “In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma offerta ai sensi dei commi 1 e 2 sia inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria , copia della sentenza all’Isvap per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del presente capo…
E' uno strumento per verificare le offerte troppo basse rispetto alla liquidazione giudiziale.
Ottimo il post dal sito dello studio Calvello
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2014-09-22 Segnalato da: Spataro - Fonte: Studio Calvello
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