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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
danno biologico 2015-03-11


Sinistro e risarcimento degli eredi Cassazione III civile del 23.2.2015


"La persona che, dopo essere stata ferita, perda la vita a causa delle lesioni, puo' acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale provata tra l'infortunio e la morte solo se, in tale periodo di tempo, sia rimasta lucida e cosciente. Pertanto, ove la morte segua di poche ora il verificarsi del sinistro, senza che la vittima sia stata cosciente in tale intervallo di tempo, ai congiunti non spetta il risarcimento del danno morale "iure hereditatis". Cass, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012 In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia e' autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale "jure haereditatis", a condizione pero' che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilita' del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di corna e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso.Cass..
n. 28423 del 28/11/2008 Il quinto motivo di ricorso ,erroneamente indicato con il numero 4 ,ha ad oggetto la liquidazione delle spese di appello ed e' assorbito a seguito della presente decisione.
La sentenza va cassata in relazione al quarto motivo limitatamente alla decisione sul danno biologico trasmissibile agli eredi ed il giudizio e' rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvedera' anche alle spese del giudizio di cassazione."



testo 2015-03-11


-
S

Svolgimento del processo
Con sentenza del 21 febbraio 2011 la Corte di appello di Napoli , in relazione ad un incidente in cui sono state coinvolte piu' autovetture ed a seguito del quale e' deceduto ... Francesco , alla guida di una delle autovetture , ha confermato la pari responsabilita' nella produzione dell'incidente di Saviano Franco, assicurato con la S.p.A. Mele Assicurazioni, poi Aurora Assicurazioni ed ora UGF Assicurazioni s.p.a ,e di ... Domenico, assicurato con la Milano Assicurazioni s.p.a .
La Corte ,in accoglimento parziale delle impugnazioni proposte dalle due societa' assicuratrici, ha ridotto l'importo del danno non patrimoniale spettante agli eredi di ... Francesco nella seguente misura: per la moglie Assunta ..., da euro 200.000, liquidati dal primo giudice, ad euro 150.000; per ciascuno dei due figli conviventi, da euro 180.000 ad euro 80.000, ed in favore del figlio non convivente e con proprio nucleo familiare ,da euro 180.000 a 50.000.
La Corte di merito ha rigettato l'impugnazione incidentale degli eredi della vittima in relazione al mancato riconoscimento del danno morale iure proprio e del danno biologico e morale iure hereditatis. Avverso questa decisione hanno proposto ricorso gli eredi di ...
..., con cinque motivi illustrati da successiva memoria.
Resiste la UGF Assicurazioni s.p.a Gli altri intimati non hanno presentato difese.
Motivi della decisione

 1.Col primo motivo di ricorso si denunzia la inammissibilita' e improcedibilita' degli appelli in relazione all'articolo 360 numero 3 e 4 c.p.c per violazione degli articoli 112 ,342 e 346 c.p.c..
Sostengono i ricorrenti che entrambi gli appelli delle societa' assicuratrici erano inammissibili e improcedibili perche' generici,in quanto censuravano solo la eccessivita' delle somme liquidate dal primo giudice ,senza formulare specifici rilievi al metodo tabellare adottato per la liquidazione.
La pronunzia era andata anche ultra petita, poiche' il giudice d'appello non poteva adottare un metodo di liquidazione diverso da quello tabellare utilizzato dal primo giudice e non contestato con l'impugnazione.

2. Il motivo e' infondato.

La censura di inammissibilita' e improcedibilita' degli appelli e' a sua volta inammissibile in quanto risulta formulata per la prima volta solo in questo grado. Infatti dalla sentenza impugnata non risulta che gli eredi di ... Francesco abbiano formulato tale eccezione con l'appello incidentale, ne' che gli stessi nel ricorso abbiano indicato di aver tempestivamente, ed eventualmente in quale atto del giudizio di appello, formulato l' eccezione .
Infondato e' il profilo del motivo di ricorso con cui si denunzia che la pronunzia del giudice di appello e' andata ultra petita.
Il danno non patrimoniale deve essere liquidato secondo equita' ed il giudice di appello, una volta proposta impugnazione sull'entita' del risarcimento, deve necessariamente, nel valutare la fondatezza dell'impugnazione, estendere il suo scrutinio anchee ai criteri di equita' utilizzati dal primo giudice.

3.Con il secondo motivo si censura la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sotto un duplice profilo. Viene denunziata la violazione degli articoli 2,3,29, 30 e 31 Cost e dell'art. 2043 e 2056 c.c. in relazione agli articoli 1223 e 1226 c.c. e 2059 c.c. Sostengono i ricorrenti che il giudice di primo grado aveva utilizzato correttamente le tabelle milanesi dell'anno 2006 per la liquidazione della danno da perdita del rapporto parentale, fissando l'entita' del risarcimento nella forbice prevista per la moglie che perde il marito e per il figlio che perde un genitore.
Secondo gli eredi ..., la Corte d'appello ha violato tutte le norme in materia di valutazione del danno da perdita del rapporto parentale, riducendo l'entita' del risarcimento con riferimento all'unico criterio della "congruita'".
In tal modo la Corte di appello avrebbe violato anche la pari dignita' sociale e giuridica degli aventi diritto e il loro pari trattamento rispetto agli altri cittadini dello Stato, in particolare di quelli che risiedono a Milano.
Viene inoltre denunziata la violazione degli artt. 1223 , 1226 , 2056 e 2059 c.c. ex articolo 360 numero 3 c.p.c..

 Deducono i ricorrenti che la Corte partenopea ha negato anche il risarcimento danno morale iure proprio richiesto al primo giudice, danno ulteriore rispetto al danno da perdita del rapporto parentale.

4.Con il terzo motivo si denunzia omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello ha ridotto la misura del danno da perdita di rapporto parentale senza alcuna altra motivazione che quella di una asserita congruita' soggettivamente ed arbitrariamente ritenuta.
Avendo il giudice di primo grado adottato il criterio tabellare per la liquidazione del danno, il giudice di seconda istanza non poteva discostarsene senza specifica motivazione.

5.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati.
La Corte d'appello ha preliminarmente definito la nozione unitaria del danno non patrimoniale iure proprio sofferto dai congiunti di una vittima, comprensivo del profilo definito danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo del danneggiato, del profilo definito danno alla salute in senso stretto ed infine del profilo di danno derivante dalla irreversibile perdita del godimento del congiunto.
Ha evidenziato che il Tribunale ha escluso la sussistenza del danno biologico iure proprio, in assenza di prova della lesione dell'integrita' psico-fisica, e che la liquidazione del danno non patrimoniale era comprensiva sia del profilo del danno morale che del danno da perdita del rapporto parentale.
I giudici di appello hanno poi indicato i criteri di cui si deve tener conto per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona in caso di morte di un congiunto, che sono l'intensita' del vincolo familiare, la situazione di convivenza ed ogni altra utile circostanza, quale la consistenza piu' o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita e l'eta' della vittima e dei singoli superstiti;hanno posto in rilievo che all'epoca del decesso la vittima aveva 58 anni, il coniuge 54 e i tre figli rispettivamente 33, 21 al 27 anni , due conviventi con i genitori ed un terzo con un proprio nucleo familiare.

Tenendo conto che nulla era stato provato delle abitudini di vita e delle condizioni sociali della famiglia ... , che la consistenza del nucleo familiare era abbastanza ampia, il grado di parentela stretto e l'eta' dei due coniugi non piu' giovanissimi ; che i figli avevano da tempo superato l'eta' adolescenziale ,la Corte di merito ha ritenuto congruo ridurre le somme liquidate dal primo giudice da C 200.000,00 ad C 150.000,00 in favore del coniuge, da C180.000,00 ad C 80.000,00 in favore dei figli conviventi, e da C180.000,00 ad C 50.000,00 per il figlio che si era creato il proprio nucleo familiare.

6.La motivazione della Corte d'appello e' logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di danno non patrimoniale Infatti la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignita' o integrita' morale, quale massima espressione della dignita' umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello da perdita del rapporto parentale definito anche esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralita' del risarcimento, senza che a cio' osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o piu') volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.

7.AI pregiudizio subito dal danneggiato in caso di danno non patrimoniale non si puo' provvedere che con criterio equitativo, a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c. Questa Corte di legittimita' ha affermato che nella liquidazione equitativa del danno per evitare che la relativa decisione - ancorche' fondata su valutazioni discrezionali - sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, e' necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticita' propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l'entita' del danno. (Cass. 3 luglio 1996, n. 6082; Cass. 9.5.2001, limitato a n. 6426).
Inoltre si e' detto che l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformita' di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equita' che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perche' esaminati da differenti Uffici giudiziali" e che "garantisce tale uniformita' di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso gia' ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformita' della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono", (Cass. n. 28290 del 2011 eCass. n. 12408 del 2011 Sez. 3, Sentenza n. 870 del 17/01/2008 (Rv. 601456).

8.Il giudice di appello, attenendosi a tali principi, dopo aver evidenziato che il tribunale aveva liquidato il danno senza specificare i motivi della entita' della liquidazione , non ha fatto altro che personalizzare, adeguandolo al caso concreto, il risarcimento del danno non patrimoniale effettuato dal primo giudice con il metodo tabellare.
Infatti, come e' agevole notare , il Tribunale ha liquidato un risarcimento di entita' quasi uguale per la moglie e per i figli, senza poi effettuare i alcuna distinzione fra i figli conviventi e quello che aveva gia' mutato le sua abitudini di vita, creandosi un proprio nucleo familiare.
Inoltre il Tribunale ,in base ai valori tabellari di Milano all'anno 2006 riportati dagli stessi ricorrenti nell'atto di impugnazione, ha liquidato il massimo della forbice del risarcimento per la moglie e quasi il massimo per ciascun figlio.
La Corte di appello ha opportunamente ridotto gli importi del risarcimento e li ha differenziati per i vari soggetti danneggiati, tenendo conto che i coniugi avevano una eta' avanzata , che i figli non erano adolescenti , ma piu' che maggiorenni ,e che uno di essi aveva gia' modificato le abitudini di vita comune, creandosi il proprio nucleo familiare.
La Corte di merito ha utilizzato i criteri equitativi correttivi in modo conforme alla legge, in quanto anche l'uso delle tabelle non vieta la personalizzazione del risarcimento per adeguarlo alla specificita' del caso concreto, sul rilievo che non e' uguale la sofferenza della moglie e quella dei figli, che non e' indifferente la circostanza dell'eta' giovane o matura dei coniugi e dei figli e la convivenza o meno di questi ultimi con la famiglia di origine.
La personalizzazione del danno e' sorretta da adeguata motivazione, in quanto sono stati specificatamente indicati i criteri utilizzati dai giudici di appello in modo da consentire a questa Corte controllare la correttezza e la adeguatezza della liquidazione del danno.
Il risarcimento e' comprensivo anche del profilo del cosiddetto danno morale soggettivo, che gia' dal primo giudice era stato liquidato insieme al profilo del danno da perdita del rapporto parentale ,che e' uno degli aspetti dell'unitario danno non patrimoniale.

9.Con il quarto motivo si denunzia violazione dell'art.1 c.c.e artart. 1173,2043 e 2059 c.c. e 32 e 2 Cost ex art.360 n.3 e vizio di motivazione ex art.360 n.5 c.p.c. I ricorrenti censurano la decisione della Corte di merito che ha negato il risarcimento del danno biologico e del danno morale iure hereditatis. Denunziano che la circostanza che il loro congiunto era sopravvissuto per solo sedici ore non era di ostacolo al sorgere in capo allo stesso del diritto al risarcimento di tali voci di danno.

10.Il motivo e' parzialmente fondato.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse e' configurabile un danno biologico risarcibile, da liquidarsi in relazione alla menomazione della integrita' psicofisica patita dal danneggiato per il periodo di tempo indicato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno e' trasmissibile agli eredi "iure hereditatis"; in questo caso, l'ammontare del danno biologico terminale sara' commisurato soltanto all'inabilita' temporanea, e tuttavia la sua liquidazione dovra' tenere conto, nell'adeguare l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto, del fatto che, se pure temporaneo, tale danno e' massimo nella sua entita' ed intensita', tanto che la lesione alla salute e' cosi' elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053; Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549 Cass. n. 28423/08, n. 458/09)).
Oltre al vero e proprio danno biologico, vi e' un altro danno, pur sofferto dalla vittima, che viene definito morale e che entra nel patrimonio della stessa, quindi e' trasmissibile iure hereditatis. Tale voce di danno indubbiamente ascrivibile alla categoria del danno non patrimoniale, viene definito anche danno c.d. catastrofale.
La nozione di quest'ultimo, che risulta dall'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, e' infatti quella di danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita (cfr., da ultimo, Cass. n. 8360/10, n. 19133/11). Siffatta definizione si distingue dal danno biologico rivendicato iure hereditatis ,con la precisazione che trattasi, in tutti i casi, di danni riconducibili alla piu' generale categoria del danno non patrimoniale, come risultante dalla ricostruzione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26972/08.

11.La Corte d'appello ha rigettato la richiesta di danno biologico da morte iure hereditatis in quanto fra la lesione e la morte non era trascorso un apprezzabile lasso di tempo in modo che si fosse potuto determinare un danno biologico trasmissibile agli eredi.
Tale decisione non e' conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimita'.
La giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; nel primo caso esclude la configurabilita' del danno biologico in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita (da ultimo Cass. 13.1.2006, n. 517); la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrita' psico - fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, e ne riconosce la trasmissibilita' agli eredi (ex plurimis Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass. 21.2.2004, n. 3549 ).
Non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere la sopravvivenza perche' possa essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico.( Cass. Sentenza n. 870 del 2008), ma e' del tutto evidente che non puo' escludersi in via di principio che sia apprezzabile una sopravvivenza che si protrae per 16 ore.
Poiche' la Corte di merito ha affermato che la sopravvivenza di 16 ore non e' stata sufficiente a fare acquistare alla vittima il diritto al risarcimento del danno biologico, la sentenza impugnata va cassata sul punto.

12.La Corte di appello ha rigettato la domanda di danno morale soggettivo della vittima sul rilievo che il danneggiato aveva gia' perso conoscenza fin dal primo urto ed era giunto in ospedale in stato di corna profondo e pertanto egli non era in grado di percepire l'approssimarsi della morte.
La motivazione per giustificare il rigetto del danno morale soggettivo e' conforme alla legge.
La persona che, dopo essere stata ferita, perda la vita a causa delle lesioni, puo' acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nella sofferenza morale provata tra l'infortunio e la morte solo se, in tale periodo di tempo, sia rimasta lucida e cosciente. Pertanto, ove la morte segua di poche ora il verificarsi del sinistro, senza che la vittima sia stata cosciente in tale intervallo di tempo, ai congiunti non spetta il risarcimento del danno morale "iure hereditatis". Cass, Sentenza n. 2564 del 22/02/2012 In caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia e' autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale "jure haereditatis", a condizione pero' che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilita' del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di corna e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso.Cass..
n. 28423 del 28/11/2008 Il quinto motivo di ricorso ,erroneamente indicato con il numero 4 ,ha ad oggetto la liquidazione delle spese di appello ed e' assorbito a seguito della presente decisione.
La sentenza va cassata in relazione al quarto motivo limitatamente alla decisione sul danno biologico trasmissibile agli eredi ed il giudizio e' rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che provvedera' anche alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che 'rovvedera' anche alle spese del giudizio di cassazione.
Roma 12-11-2014




2015-03-11 Segnalato da: Spataro - Fonte: Cassazione




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