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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
omicidio stradale 2016-03-07


Approvato l'omicidio stradale: piu' pene e piu' manto stradale. Attenzione alle lesioni personali gravi e gravissime


Il Ministro Boschi ha evidenziato che l'azione del Governo non è limitata all'inasprimento delle pene: sono state stanziate risorse per la manutenzione del manto stradale e per progetti educativi nelle scuole. L'uso del telefonino alla guida non e' rilevante ai fini dell'omicidio stradale o delle lesioni stradali.



testo 2016-03-07


I
In sintesi nella mappa mentale
Clicca l'immagine per allargarla, qui per vederla dinamica.
Si notera' la diversa struttura delle aggravanti e di altri dettagli.
Questo e' un errore voluto per mostrare come il legal design possa evidenziare errori di comprensione di un testo.
Tuttavia il testo originale e' complesso. Lascio per esercizio ai lettori controllare la gerarchia delle ipotesi e comunicarmi la proposta di soluzione.


Omicidio stradale.

Mercoledì 2 marzo, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in via definitiva, con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti il provvedimento recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274" (ddl n. 859-1357-1378-1484-1553-D), nel testo approvato da Montecitorio, per il quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.

...

Con 149 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astensioni, l'Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il ddl 859-1357-1378-1484-1553-D, introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

Il relatore, sen. Cucca (PD), ha riassunto il contenuto del ddl, in quinta lettura al Senato, che punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo

  • commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • in stato di ebbrezza o alterazione psicofisica meno grave laddove si tratti di conducenti che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose.
È, invece, punito con la pena della reclusione da 5 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con minore tasso alcolemico, che abbiano superato specifici limiti di velocità, che abbiano attraversato le intersezioni semaforiche disposte al rosso o abbiano circolato contromano, che abbiano effettuato manovre di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, che abbiano effettuato sorpassi azzardati.
La pena è, tuttavia, diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima. La pena è aumentata se l'autore del reato non ha conseguito la patente (o ha la patente sospesa o revocata). Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, la pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni.
E' prevista una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga. Il relatore, infine, ha dato conto della modifica apportata, in quarta lettura, dall'altro ramo del Parlamento in ordine al comma 6, dell'articolo 1.
La Camera ha riscritto il comma 8 dell'articolo 189 del codice della strada, che il Senato aveva abrogato: è esclusa l'ipotesi dell'arresto in flagranza di reato, prevista in caso di omicidio stradale, ove il conducente si fermi e presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, e dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose.

...

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi ha evidenziato che l'azione del Governo non è limitata all'inasprimento delle pene: sono state stanziate risorse per la manutenzione del manto stradale e per progetti educativi nelle scuole. Inoltre, è all'esame del Senato una riforma del codice della strada. Ha quindi posto la questione di fiducia sull'approvazione del testo licenziato dalla Camera.

Giovanardi

Fin qui il comunicato. Da registrare l'opinione di Giovanardi: ""Quando fra pochi giorni - ha continuato Giovanardi - la legge entrerà in vigore la madre di famiglia che accompagna i bambini a scuola, il neo patentato, il lavoratore che fa uso dell'automobile, se avrà la sfortuna di provocare un incidente mortale rischia dai 5 ai 10 anni di carcere e in caso di due decessi sino a 18 anni, e anche se si fermerà per prestare aiuto collaborando con le autorità sarà comunque arrestato"." (avvenire.it)

Il testo: "Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
   
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona."

Sulle lesioni gravi e gravissime:

"2. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:
 
«Art. 590-bis. -- (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). -- Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime."





Link: https://atlas.mindmup.com/2016

2016-03-07 Segnalato da: Spataro - Fonte: senato




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