avvocati | 2016-05-16 |
Quando non sono ripetibili le spese legali nei sinistri: Cassazione 3266 del 2016
testo | 2016-05-16 |
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Questa Corte ha recentemente affermato che, "in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l'art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell'art. 150, comma l, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l'ipotesi di accettazione della somma offerta dall'impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perche' il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l'art. 24 Cost., e percio' da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilita' del danno consistito nell'erogazione di spese legali effettivamente necessarie" (Cass.n. 11154/2015).
La stessa pronuncia ha affermato che, per contro, "sara' sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficolta', i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta dovuta assistenza al danneggiato", ed ha concluso che "quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di causalita', ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilita'".
Alla luce di tali principi -che meritano continuita'- non risulta corretta l'affermazione compiuta dal giudice di appello, secondo cui la disposizione dell'art. 9 D.P.R. n. 254/2006 escluderebbe in ogni caso la ripetibilita', da parte del ... , delle spese di assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale per avere volontariamente scelto di farsi assistere da un avvocato: tale affermazione sottende, infatti, una lettura della disposizione che, vietando tout court la risarcibilita' del danno, si pone in contrasto non l'art. 24 Cost. e che impone la disapplicazione della norma regolamentare.
Accolti pertanto i primi due motivi -nei termini ora illustrati- e dichiarati assorbiti gli altri tre, deve cassarsi la sentenza e disporsi il rinvio al giudice di merito che dovra' valutare se le spese stragiudiziali richieste erano necessitate e giustificate dalla complessita' del caso e dalle contestazioni mosse dall'assicuratore richiesto del pagamento o da inerzia dello stesso nel prestare la dovuta assistenza.
6. Il giudice del rinvio provvedera' anche sulle spese del presente giudizio
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi per quanto di ragione, dichiarando assorbiti gli altri; cassa e rinvia, anche per le spese di lite, al Tribunale di Taranto, in persona di altro magistrato.
2016-05-16 Segnalato da: Spataro - Fonte: Cassazione
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