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Milano, 8.5.2024

Il risarcimento del terzo trasportato
confisca 2016-05-30


Procedura di confisca e restituzione dell'auto per mancato pagamento del premio assicurativo


La Circolare Registrato il 05/05/2016 Prot.300/A/3197/16/101/20/21/1



testo 2016-05-30


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E

E' stata posta all'attenzione di questa Direzione Centrale la questione relativa all'applicabilita' della sanzione accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell'arart. 193 CdS nel caso in cui, in presenza del pagamento in misura ridotta ex arart. 202 CdS o in forma scontata del 30 per cento effettuato entro cinque giorni, non venga corrisposto il premio di assicurazione valida per almeno sei mesi o lo stesso venga corrisposto oltre il termine di sessanta giorni.
Come noto, le difficolta' interpretative scaturiscono dal dato normativo letterale del comma 4 dell'arart. 193 CdS laddove, da un lato, subordina la restituzione del veicolo sequestrato alla contestuale presenza del pagamento della sanzione in misura ridotta, del pagamento delle spese di recupero e custodia del veicolo e della corresponsione del premio di assicurazione per almeno sei mesi, dall'altro, ne dispone, invece, la confisca solo qualora non sia sitato effettuato il pagamento della sanzione nei termini previsti, in assenza di ricorso.
Problematica, pertanto, appare la situazione in cui, effettuato il pagamento della sanzione entro i termini, non venga riattivata la copertura assicurativa, oppure la riattivazione intervenga oltre il termine di sessanta giorni1.
Per superare l'inconveniente, appare condivisibile la soluzione individuata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali {ali.
1) che propone di ricorrere al meccanismo procedimentale di cui ali'arart. 21 della L. 689/81, limitatamente alle parti compatibili.
In sostanza, ferma restando l'efficacia del verbale di accertamento che costituisce titolo esecutivo per il pagamento della sanzione, l'autorita' amministrativa emettera' un'ordinanza-ingiunzione al fine di fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio di assicurazione, scaduto il quale si potra' procedere alla confisca del veicolo sequestrato.
In altri termini, l'ordinanza-ingiunzione va ad integrare il presupposto procedimentale necessario per disporre la confisca anche nel caso in cui, pur in 1 Nel silenzio della norma, non essendo possibile procedere a confisca, in tali casi il veicolo rimane sottoposto a sequestro amministrativo sine die, con evidenti ripercussioni per coloro i quali, avendo riattivato una valida copertura assicurativa oltre il termine di sessanta giorni, non possono comunque disporre del veicolo.
presenza del pagamento in misura ridotta, non sia stata riattivata una valida assicurazione per almeno sei mesi.
Analoghe considerazioni possono essere svolte anche per l'ipotesi in cui intervenga il pagamento in forma scontata del 30 per cento entro cinque giorni.
In tal caso, la mancata riattivazione di un'assicurazione valida entro il termine disposto con ordinanza-ingiunzione, dando luogo alla confisca, concretizza la condizione prevista dalla circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16.09.2013 e, pertanto, fa venir meno l'effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria del pagamento effettuato ai sensi dell'arart. 202 comma 1 secondo periodo Conseguentemente, stante l'incompatibilita' tra la confisca ed il pagamento in forma scontata del 30 per cento, la somma versata deve essere trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare dovra' essere recuperato secondo le ordinarie procedure di riscossione coattiva.
Tanto premesso - ferma restando la trasmissione del verbale ai fini della confisca in caso di mancato pagamento della sanzione e di mancata proposizione del ricorso - nell'ipotesi in cui sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ma non si sia proceduto alla riattivazione di una valida assicurazione, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, trascorsi sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, invia il verbale al prefetto.
Quest'ultimo, sulla base degli atti ricevuti, emette ordinanza ai sensi dell'arart. 21 L.689/81 nella quale fissa il termine entro il quale l'interessato dovra' procedere alla riattivazione della polizza con l'indicazione che la stessa, nel medesimo termine, dovra' essere portata in visione all'ufficio di polizia3.
In merito, si rammenta che, nel caso in cui il veicolo sia stato affidato al custode acquirente, la mancata assunzione della custodia entro dieci giorni da parte del proprietario o altro obbligato in solido, determina, in ogni caso, il trasferimento della proprieta' al custode4.
L'ordinanza-ingiunzione, al fine di snellire la procedura amministrativa, potra' contenere anche il provvedimento di confisca che dovra' essere direttamente eseguito dall'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore nel caso in cui, entro il termine indicato, non sia stato esibito un contratto di assicurazione valido per almeno sei mesi.




2016-05-30 Segnalato da: Spataro - Fonte: Min. Interno