omicidio stradale | 2017-02-20 |
Omicidio stradale: una sentenza del 2012
testo | 2017-02-20 |
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Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 48002 Anno 2012
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: SIRENA PIETRO ANTONIO
Data Udienza: 30/11/2012
Il ricorrente rileva che il giudice ha irrogato la suddetta sospensione della
patente nella misura prossima al massimo di anni tre, prevista alla data di
commissione del reato, in contrasto con la riconosciuta modesta gravita' del fatto, pure esplicitata in sentenza, e senza motivare sulle ragioni di una
applicazione cosi' rigorosa della stessa sanzione.
Considerato in diritto
Il ricorso e' fondato, per le ragioni di seguito esposte.
In vero, il giudicante, nel procedere alla applicazione della sospensione della
patente di guida, non ha esplicitato alcuna ragione posta a fondamento della
determinazione in concreto della stessa sanzione, che e' stata peraltro
discrezionalmente irrogata in una misura prossima al massimo prevista dalla
cornice normativa vigente alla data del fatto.
E pero', questa Suprema Corte ha chiarito, in tema di dosimetria del trattamento
sanzionatorio, che quanto piu' il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto piu' ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere
discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi
enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008, dep. 15/09/2008, Rart. 241189).
E utilizzando il richiamato principio in riferimento alla applicazione della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che venga
disposta nell'ambito della sentenza di patteggiamento - ipotesi che viene
specificamente in rilievo nel caso di specie - la giurisprudenza di legittimita' ha
rilevato che il giudice deve fornire una espressa motivazione sul punto, allorche' la misura sanzionatoria si discosti dal minimo edittale (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 35670 del 26/06/2007, dep. 28/09/2007, Rv. 237470).
Conclusivamente, si registra nella sentenza impugnata un vizio motivazionale, che concerne la determinazione della durata della sospensione della patente di
guida, posta a carico dell'imputato, atteso che la sanzione e' stata applicata in una misura prossima al massimo previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada.
Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla sospensione della patente di guida.
P.Q.M.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Como per l'ulteriore corso.
Cosi' deliberato in camera di consiglio, il 30 novembre 2012.
2017-02-20 Segnalato da: Spataro - Fonte: Cassazione
Omicidio stradale Sentenze Giurisprudenza Cassazione 2012
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